IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2004; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato  dall'art.  35,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, il quale prevede la
proroga  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e   del
Comitato prezzi e rimborso operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del
farmaco fino al 15 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  che  ha
autorizzato,  nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure
finalizzate  all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la
temporanea  distribuzione  dei  medicinali  per  il  trattamento   di
COVID-19 a base dell'associazione di anticorpi  monoclonali  Evusheld
(AZD7442; tixagevimab-cilgavimab) prodotta  dall'azienda  AstraZeneca
AB,  priva  di  autorizzazione  all'immissione   in   commercio   nel
territorio europeo e nazionale; 
  Vista la determina DG/87/2022 del 15  febbraio  2022,  concernente:
«Definizione  delle  modalita'  e   delle   condizioni   di   impiego
dell'associazione     di     anticorpi      monoclonali      Evusheld
(tixagevimab-cilgavimab)  ai  sensi  del  decreto  20  gennaio  2022»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  42
del 19 febbraio 2022; 
  Visto il parere positivo del CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/164508/2022)
del 24 marzo 2022, relativo  alla  autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale denominato «Evusheld»; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  n.  (C)2022  del  25
marzo 2022, che autorizza l'immissione in  commercio  del  medicinale
denominato «Evusheld»; 
  Vista la determina n. 53/2022  del  13  aprile  2022,  concernente:
«Classificazione ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  n.
189/2012   del   medicinale    per    uso    umano    a    base    di
tixagevimab-cilgavimab denominato Evusheld» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2022; 
  Vista la determina n. 344/2022 del  29  luglio  2022,  concernente:
«Inserimento del medicinale  "Evusheld"  (associazione  di  anticorpi
monoclonali tixagevimab e cilgavimab) nell'elenco dei  medicinali  ai
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 2022; 
  Visto     il     parere     positivo     del     CHMP      dell'EMA
(EMEA/H/C/005788/II/0001)  del  15  settembre  2022,  recepito  dalla
decisione della Commissione europea (2022)6784 del 16 settembre 2022,
relativo alla autorizzazione del medicinale denominato «Evusheld» per
l'indicazione «trattamento di adulti e adolescenti (di  eta'  pari  o
superiore a 12 anni che pesano almeno 40 kg) affetti da COVID-19, che
non necessitano  di  ossigenoterapia  supplementare  e  che  sono  ad
aumentato rischio di progressione verso la forma severa di COVID-19»; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 30 settembre, 3-5 ottobre 2022 che  ha  espresso  parere
favorevole sulla nuova indicazione terapeutica dando conseguentemente
mandato per l'esclusione di  quest'ultima  dall'elenco  di  cui  alla
legge n. 648/1996 e per l'adeguamento della scheda di registro; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  Evusheld  (associazione  di  anticorpi  monoclonali
tixagevimab e cilgavimab) e' escluso dall'elenco istituito  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  per  la  seguente
condizione:  «trattamento  precoce  di  soggetti  con  infezione   da
SARS-CoV-2 a rischio di progressione ingravescente  di  COVID-19  nei
quali la  prescrizione  dei  farmaci  antivirali  e  degli  anticorpi
monoclonali autorizzati da  EMA  per  il  setting  ambulatoriale  sia
considerata  inappropriata   dal   punto   di   vista   clinico   e/o
epidemiologico  (in  relazione  alla  circolazione   delle   varianti
virali)».