IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme  sull'organizzazione  ed
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259  del  4
novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 468/2022 del 20 giugno 2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 151 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto il medicinale  «Vimpat»,
che introduceva il piano terapeutico per l'indicazione «Lacosamide e'
indicato come monoterapia e come terapia aggiuntiva  nel  trattamento
delle  crisi  ad  esordio  parziale  con  o  senza   generalizzazione
secondaria in adulti con epilessia che hanno  fallito  un  precedente
trattamento con levetiracetam o presentino controindicazioni  all'uso
di levetiracetam»; 
  Vista la determina AIFA n.  DG  338/2022  del  25  luglio  2022  di
aggiornamento del piano terapeutico relativo al  medicinale  per  uso
umano «Vimpat», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 178 del 1° agosto 2022; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022,
con cui si ritiene necessario abolire, per la specialita'  medicinale
«Vimpat»,  il  piano  terapeutico  per   la   seguente   indicazione:
«Lacosamide e' indicato come monoterapia e  come  terapia  aggiuntiva
nel  trattamento  delle  crisi  ad  esordio  parziale  con  o   senza
generalizzazione secondaria in adulti con epilessia che hanno fallito
un   precedente   trattamento   con   levetiracetam   o    presentino
controindicazioni all'uso di levetiracetam»; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  conformemente   al   parere   della
Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Abolizione del piano terapeutico 
               per la specialita' medicinale «Vimpat» 
 
  E' abolito il  piano  terapeutico  per  la  specialita'  medicinale
VIMPAT per l'indicazione «Lacosamide e' indicato come  monoterapia  e
come terapia  aggiuntiva  nel  trattamento  delle  crisi  ad  esordio
parziale con  o  senza  generalizzazione  secondaria  in  adulti  con
epilessia  che  hanno   fallito   un   precedente   trattamento   con
levetiracetam   o    presentino    controindicazioni    all'uso    di
levetiracetam», di cui alla determina AIFA n. 468/2022 del 20  giugno
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2022.