IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto 2020 con il quale e' stato dato  l'incarico  al  dott.  Oreste
Gerini  di  direttore  generale  della  Direzione  generale  per   la
promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica  (DG  PQAI),
registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832; 
  Vista la direttiva  direttoriale  n.  149534  del  31  marzo  2022,
registrata all'UCB il 1° aprile 2022  al  n.  256,  con  la  quale  i
titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di  questa
Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti  relativi  ai
procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto del 15 novembre 2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del  11
dicembre 2019 con il quale al laboratorio  Arace  Laboratori  s.r.l.,
ubicato in Viale Checchia Rispoli, 319 - San Severo (FG) (cap 71016),
e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore oleicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data  05  ottobre  2022,
acquisita in data 25 ottobre 2022 al progressivo 543959; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28  ottobre  2020
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025,  da  parte  di
ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento; 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  l'ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI  CEI  EN
ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation  for
Accreditation; 
  Ritenuti  sussistenti  i  requisiti  e  le  condizioni  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Arace Laboratori s.r.l., ubicato in  viale  Checchia
Rispoli, 319 - San  Severo  (FG),  (cap  71016),  e'  autorizzato  al
rilascio  dei   certificati   di   analisi   nel   settore   oleicolo
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.