IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive, della qualita' 
              agroalimentare, della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2021/279  della  Commissione  del  22
febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento  (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i
controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita'  e  la
conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti
biologici; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio
2021 che autorizza l'utilizzo di taluni  prodotti  e  sostanze  nella
produzione biologica e stabilisce i relativi  elenchi,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  dicembre   2013,   n.   15692
«Disposizioni per  l'adozione  di  un  elenco  di  «non  conformita'»
riguardanti  la  qualificazione   biologica   dei   prodotti   e   le
corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare
agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n.  889/2008  modificato
da ultimo dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  392/2013  della
Commissione del 29 aprile 2013»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592  «Disposizioni
per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei
campioni prelevati durante i controlli in  agricoltura  biologica  ai
sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile  2004  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20  «Disposizioni
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa  sui  controlli
in  materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare   biologica,
predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28
luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2  della  legge  12  agosto
2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019,  n.  179,  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  5  dicembre
2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio  2020,  reg.  n.
75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio  Abate
l'incarico di capo del Dipartimento delle politiche competitive della
qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  9361300  del  4  dicembre  2020,
registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n.
14, con il quale sono stati individuati gli uffici  dirigenziali  non
generali  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 179 del 5 dicembre 2019; 
  Considerato che, a seguito dello scambio  di  informazioni  di  cui
all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/279 il  Mipaaf  viene  informato
(notificato) attraverso il sistema OFIS da  autorita'  competenti  di
altri Stati membri  (notificanti)  in  relazione  a  non  conformita'
sospette o accertate  che  compromettono  l'integrita'  del  prodotto
biologico proveniente dall'Italia; 
  Considerato che a seguito di tale notifica il Mipaaf e' chiamato  a
rispondere  entro trenta  giorni  di   calendario   dalla   data   di
ricevimento  della  notifica,  comunicando  le  azioni  e  le  misure
adottate, compresi i risultati dell'indagine ufficiale, nonche'  ogni
altra informazione  disponibile  e/o  richiesta  dallo  Stato  membro
notificante; 
  Considerato che uno Stato membro notificante, in relazione  ad  una
notifica  OFIS,  puo'  chiedere  al  Mipaaf  tutte  le   informazioni
supplementari che ritiene necessarie; 
  Considerato che l'Italia, in qualita' di Stato membro  notificante,
deve inserire quanto prima le  voci  e  gli  aggiornamenti  necessari
nell'OFIS, compresi gli aggiornamenti  relativi  ai  risultati  delle
indagini ufficiali pertinenti svolte dagli organismi di controllo; 
  Considerato che l'Italia delega agli organismi di controllo,  cosi'
come definiti all'art. 3, punto 56) del regolamento (UE)  2018/848  i
seguenti  compiti:  il  controllo  ufficiale  e   relativa   indagine
ufficiale volta  a  stabilire  la  conformita'  al  regolamento  (UE)
2018/848   e   pertinente    normativa    discendente,    l'attivita'
certificativa   prevista   dallo   stesso   regolamento    attraverso
l'emissione del certificato di cui all'art. 35 del  regolamento  (UE)
2018/848 e la decisione in merito all'adozione di azioni e misure  in
caso di non conformita' sospetta o accertata; 
  Ritenuto opportuno  adottare   misure   appropriate   e   stabilire
procedure documentate per  consentire  uno  scambio  di  informazioni
veloce, efficace ed efficiente tra  il  Mipaaf  e  gli  organismi  di
controllo ai sensi dell'art. 9 (6) del regolamento (UE) 2021/279; 
  Considerato che in caso di sospetta  o  accertata  non  conformita'
riscontrata su un prodotto biologico  il  responsabile  dell'indagine
ufficiale e della decisione in merito all'adozione di azioni e misure
e' l'organismo di controllo dell'operatore che ha immesso sul mercato
questo prodotto e che e' quindi  quest'ultimo  che  deve  fornire  al
Mipaaf tutte le informazioni relative agli scambi di informazione  di
cui all'art. 43 (1) del regolamento (UE) 2018/848; 
  Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso  della
riunione del 29 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  procedure  e  la  tempistica
dello scambio di informazioni  tra  il  Mipaaf  e  gli  organismi  di
controllo al fine di consentire al Mipaaf di assolvere agli  obblighi
previsti dall'art. 9, paragrafo 1, lettera (a), punti i), ii) e  iii)
del regolamento (UE) 2021/279 nei seguenti casi: 
    a. l'Italia e' paese notificante; 
    b. l'Italia e' paese destinatario della notifica.