IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692 «Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021, al reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019; Considerato che, a seguito dello scambio di informazioni di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/279 il Mipaaf viene informato (notificato) attraverso il sistema OFIS da autorita' competenti di altri Stati membri (notificanti) in relazione a non conformita' sospette o accertate che compromettono l'integrita' del prodotto biologico proveniente dall'Italia; Considerato che a seguito di tale notifica il Mipaaf e' chiamato a rispondere entro trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica, comunicando le azioni e le misure adottate, compresi i risultati dell'indagine ufficiale, nonche' ogni altra informazione disponibile e/o richiesta dallo Stato membro notificante; Considerato che uno Stato membro notificante, in relazione ad una notifica OFIS, puo' chiedere al Mipaaf tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie; Considerato che l'Italia, in qualita' di Stato membro notificante, deve inserire quanto prima le voci e gli aggiornamenti necessari nell'OFIS, compresi gli aggiornamenti relativi ai risultati delle indagini ufficiali pertinenti svolte dagli organismi di controllo; Considerato che l'Italia delega agli organismi di controllo, cosi' come definiti all'art. 3, punto 56) del regolamento (UE) 2018/848 i seguenti compiti: il controllo ufficiale e relativa indagine ufficiale volta a stabilire la conformita' al regolamento (UE) 2018/848 e pertinente normativa discendente, l'attivita' certificativa prevista dallo stesso regolamento attraverso l'emissione del certificato di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 2018/848 e la decisione in merito all'adozione di azioni e misure in caso di non conformita' sospetta o accertata; Ritenuto opportuno adottare misure appropriate e stabilire procedure documentate per consentire uno scambio di informazioni veloce, efficace ed efficiente tra il Mipaaf e gli organismi di controllo ai sensi dell'art. 9 (6) del regolamento (UE) 2021/279; Considerato che in caso di sospetta o accertata non conformita' riscontrata su un prodotto biologico il responsabile dell'indagine ufficiale e della decisione in merito all'adozione di azioni e misure e' l'organismo di controllo dell'operatore che ha immesso sul mercato questo prodotto e che e' quindi quest'ultimo che deve fornire al Mipaaf tutte le informazioni relative agli scambi di informazione di cui all'art. 43 (1) del regolamento (UE) 2018/848; Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso della riunione del 29 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le procedure e la tempistica dello scambio di informazioni tra il Mipaaf e gli organismi di controllo al fine di consentire al Mipaaf di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 9, paragrafo 1, lettera (a), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) 2021/279 nei seguenti casi: a. l'Italia e' paese notificante; b. l'Italia e' paese destinatario della notifica.