IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  Ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse» e, in particolare, l'articolo  5,  comma  2,  che
stabilisce  che  per  l'esercizio  di  ciascuna   delle   professioni
sanitarie,  in  qualunque  forma  giuridica  svolta,  e'   necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia» e, in particolare: 
    gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma  7,  che
prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi e  delle
altre procedure di reclutamento, la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di  titoli
da ammettere a valutazione, il  punteggio  massimo  da  attribuire  a
ciascuna di esse, i  criteri  per  la  formazione  delle  graduatorie
finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei  ruoli
degli agenti ed assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori
della Polizia di Stato; 
    gli articoli 6-bis, commi 2 e 7, 24-quater, comma 6, e 27,  comma
7, che prevedono che con regolamento  del  Ministro  dell'interno  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso alle qualifiche  iniziali  dei  ruoli  degli
agenti ed assistenti, dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori  della
Polizia di Stato, nonche' le modalita' di formulazione  del  giudizio
di idoneita' al servizio di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare: 
    gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma  6,  25-bis,  comma  9,
25-ter, comma 5, che  prevedono  che  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento,  la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli
esami,  le  categorie  di  titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per  la
formazione delle graduatorie finali dei concorsi per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei
sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici; 
    gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma  9,  e
25- ter, comma 5, che prevedono  che  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione  per  l'accesso  alle  qualifiche
iniziali  dei  ruoli  degli  agenti  ed   assistenti   tecnici,   dei
sovrintendenti tecnici e degli ispettori  tecnici  della  Polizia  di
Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, recante «Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di
Stato» e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono  che
con regolamento  del  Ministro  dell'interno  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale
al servizio, rispettivamente, per  la  nomina  a  maestro  direttore,
maestro vice direttore  e  orchestrale  della  Banda  musicale  della
Polizia di Stato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 1° febbraio 1989, n.  53,  recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
gli articoli 24 e 26; 
  Vista la legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  recante  l'"Ordinamento
della professione di psicologo»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria», convertito dalla legge  30  novembre  1990,  n.
359, e, in particolare, l'articolo 5; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo  in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di  polizia»  e,
in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare
il coordinamento delle attivita' di formazione e di addestramento del
personale della Polizia di Stato, ha  istituito  l'Ispettorato  delle
scuole della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78» e, in particolare: 
    gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera  b),
31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono  che  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le tipologie e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove  e  fasi
concorsuali, le eventuali forme di preselezione  per  l'accesso  alle
carriere  dei  funzionari  di  Polizia,  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia, dei medici di Polizia e dei medici  veterinari  di  Polizia,
nonche' del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice
questore aggiunto della Polizia di Stato; 
    gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4,  e  47,
comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro  dell'interno
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi  di
formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei
funzionari tecnici di Polizia, dei medici di  Polizia  e  dei  medici
veterinari di Polizia; 
    gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono
che con regolamento del Ministro dell'interno, da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione
dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto,
di direttore tecnico capo, di medico capo  e  di  medico  veterinario
capo; 
    l'articolo 57, comma 2,  che  prevede  che  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale
appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei  funzionari
tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari  di
Polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche'  in  materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,  convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da pare delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle  disposizioni
sullo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1983,
n. 903, recante: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli
del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, recante «Regolamento  in  materia  di  parametri  fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  febbraio  2020,  recante
«Numero e competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni  del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza» e, in particolare,  l'articolo
74, comma  1,  lettera  b),  che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  la
Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
personale della  Polizia  di  Stato  garantisce  il  coordinamento  e
l'unita' di indirizzo delle attivita' degli istituti, delle scuole  e
dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  1983,  recante
«Regolamento degli Istituti di istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985,  recante
«Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n.  199,
recante «Regolamento recante le modalita' di accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370,
recante «Disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi  per  la
nomina a vice ispettore della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.  129,
recante «Regolamento recante le modalita' di accesso  alla  qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli
operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei  periti
tecnici della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.  103,
recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli
e carriere del personale della Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo  2022,  recante
«Disciplina delle categorie di  documenti  sottratti  al  diritto  di
accesso ai documenti  amministrativi,  in  attuazione  dell'art.  24,
comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come  modificato
dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15»; 
  Visto il decreto del Capo della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante «Modalita'  di  svolgimento
dei corsi per gli appartenenti  alle  carriere  dei  funzionari,  dei
funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della  Polizia
di Stato»; 
  Visto il decreto del Capo della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante «Disciplina  dei  concorsi
per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari
tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di  Polizia  e
per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»; 
  Ritenuto di dover disciplinare, mediante  l'adozione  di  un  unico
regolamento, ai fini di  un'organica  disciplina  della  materia,  le
modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso  alle  qualifiche
iniziali dei predetti ruoli  e  carriere,  dei  corsi  di  formazione
iniziale,  dei  corsi  di  formazione  dirigenziale,  dei  corsi   di
aggiornamento  professionale  e  di  formazione   specialistica   dei
funzionari  della  Polizia  di  Stato,  nonche'   le   modalita'   di
espressione del giudizio  di  idoneita'  al  servizio  di  polizia  e
l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed  attitudinali  per  la
nomina a maestro direttore,  maestro  vice  direttore  e  orchestrale
della Banda musicale della Polizia di Stato; 
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
  Udito il parere n. 1197/2022 del Consiglio di Stato espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7  giugno
2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
con nota prot. DAGL 7569 P- del 26 agosto 2022; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La Parte I del presente regolamento disciplina: 
    a)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  per
l'accesso: 
      1) alle carriere dei  funzionari  di  Polizia,  dei  funzionari
tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari  di
Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli  3,  comma  3,  31,
comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
334; 
      2) ai ruoli degli ispettori e  degli  ispettori  tecnici  della
Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
      3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed  agenti  e  assistenti
tecnici della Polizia di  Stato,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  335  del
1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 
    b)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  altre   procedure   di
reclutamento per la  nomina  ad  allievo  agente  ed  allievo  agente
tecnico della Polizia di  Stato,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982; 
    c)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  interni,   per
l'accesso: 
      1)  alla  carriera  dei  funzionari   di   Polizia   ai   sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
      2) alla qualifica di vice questore aggiunto  della  Polizia  di
Stato ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo n. 334 del 2000; 
      3) ai ruoli degli ispettori e  degli  ispettori  tecnici  della
Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982 e 25, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982; 
      4) ai ruoli dei sovrintendenti  e  dei  sovrintendenti  tecnici
della Polizia di Stato, ai  sensi,  rispettivamente,  degli  articoli
24-quater, comma 1, lettera b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quater,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; 
    d) la definizione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica  ed
attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore,  maestro
vice direttore e orchestrale della Banda musicale  della  Polizia  di
Stato ai sensi, rispettivamente, degli  articoli  12,  comma  1,  13,
comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1987, n. 240. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, recante: «Ricostituzione degli  Ordini  delle
          professioni sanitarie e per  la  disciplina  dell'esercizio
          delle professioni stesse»: 
                «Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine  ha
          uno  o  piu'  albi  permanenti,  in  cui  sono  iscritti  i
          professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per
          categorie di professionisti laddove previsti da  specifiche
          norme. 
                2. Per  l'esercizio  di  ciascuna  delle  professioni
          sanitarie,  in  qualunque  forma   giuridica   svolto,   e'
          necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 
                3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: 
                  a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
                  b) essere in  possesso  del  prescritto  titolo  ed
          essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; 
                  c) avere la residenza o il domicilio  o  esercitare
          la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 
                4.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   possono
          essere iscritti all'albo  gli  stranieri  in  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 3, che siano  in  regola  con  le
          norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
                5. Gli iscritti  che  si  stabiliscono  in  un  Paese
          estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
          professionale italiano di appartenenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  6,   6-bis,
          24-quater e 27 del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335  (Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia): 
                «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.  L'assunzione  degli
          agenti di polizia avviene mediante  pubblico  concorso  per
          titoli ed esame, al quale possono partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti civili e politici; 
                  b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                  c)  efficienza  e  idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario; 
                  e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
          di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                1-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
          lettera d), per l'accesso ai gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di
          istruzione secondaria di primo grado. 
                2. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
                3. Sono fatte salve le disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti
          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della
          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,
          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le
          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di
          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste
          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non
          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente
          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento
          di cui ai commi precedenti. 
                4.  I  vincitori  delle  procedure  di   reclutamento
          ammessi al corso di formazione  sono  nominati  allievi  di
          polizia. 
                5. Possono essere inoltre  nominati  allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2. 
                6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso  e  delle  altre  procedure   di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.». 
                «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
          - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso  di
          formazione della durata di dodici mesi,  di  cui  il  primo
          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il
          secondo semestre al completamento del periodo di formazione
          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione
          pratica presso reparti o uffici  della  Polizia  di  Stato.
          Durante  il  corso,  essi  possono  essere   sottoposti   a
          valutazione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
                2. Durante il primo semestre  del  corso  di  cui  al
          comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal
          piano di studio e non possono essere impiegati  in  servizi
          di istituto, salvo i servizi di  rappresentanza,  parata  e
          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il
          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al
          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il
          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi
          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,
          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati
          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 
                3. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          allievi agenti destinati ai  gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,
          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione
          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in
          relazione alla specialita' di appartenenza. 
                4. Durante la prima fase  del  secondo  semestre  gli
          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di
          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano
          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei
          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di
          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame
          stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta  la
          conferma del giudizio di idoneita', prestano  giuramento  e
          sono  assegnati  agli  uffici  dell'amministrazione   della
          pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di  applicazione
          pratica. 
                5. Al termine del periodo  di  applicazione  pratica,
          gli agenti in prova  conseguono  la  nomina  ad  agente  di
          polizia  tenuto  conto  della  relazione   favorevole   del
          funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio  presso
          cui sono applicati e sono  immessi  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale degli esami. 
                6. Gli agenti in prova sono ammessi a  ripetere,  per
          una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove  la
          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del corso.». 
                «Art.   24-quater   (Immissione   nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene,  a
          domanda: 
                  a) nel limite del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con modalita' telematiche,  riservato  agli
          assistenti  capo,  individuati,   in   ordine   di   ruolo,
          nell'ambito delle  domande  presentate  in  un  numero  non
          superiore al doppio dei posti disponibili; 
                  b) nel limite del restante  trenta  per  cento  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          concorso, espletato anche con  modalita'  telematiche,  per
          titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario
          tendente  ad  accertare   prevalentemente   il   grado   di
          preparazione professionale, soprattutto a  livello  pratico
          ed   operativo,   e   successivo   corso   di    formazione
          professionale, della  durata  non  superiore  a  tre  mesi,
          espletato anche con  modalita'  telematiche,  riservato  al
          personale del ruolo degli agenti  e  assistenti  che  abbia
          compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 
                2. Alle procedure di cui al comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
                  a)  abbia  riportato,   nell'ultimo   biennio,   un
          giudizio complessivo non inferiore a buono; 
                  b)  non  abbia  riportato,   nell'ultimo   biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
                2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale  che
          ha conseguito  la  qualifica  di  vice  sovrintendente  per
          merito   straordinario,   di    presentare    istanza    di
          partecipazione alle procedure di cui al comma 1  quando  ne
          consentano l'accesso alla qualifica di vice  sovrintendente
          con una decorrenza piu' favorevole. L'esito positivo  delle
          procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle
          risorse ad  esse  destinate.  Ai  soggetti  interessati  e'
          assicurata la conseguente ricostruzione di carriera. 
                3. Per la formazione della graduatoria  del  concorso
          di cui al comma 1, lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica,  l'anzianita'   di   servizio   e   l'anzianita'
          anagrafica. 
                4.  Gli  assistenti  capo   ammessi   al   corso   di
          formazione, a seguito della procedura di cui  al  comma  1,
          lettera a), e vincitori anche  del  concorso  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
          sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
                5. Fino alla data  di  comunicazione  della  sede  di
          successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio  del
          relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
          scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera  b),  sono
          devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma  1,
          lettera a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
          conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
          formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a),
          sono  devoluti  agli  idonei  del  concorso  di  cui   alla
          successiva lettera b). 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  attuative
          del concorso di cui al comma 1, lettera  b),  del  presente
          articolo,  le  categorie  dei   titoli   da   ammettere   a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la composizione della commissione d'esami, le modalita'  di
          svolgimento dei corsi  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, i criteri per la formazione delle graduatorie  di
          fine corso. 
                7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          ammessi al corso di formazione, a seguito  della  procedura
          di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
          vincitori del concorso di cui alla successiva  lettera  b).
          Agli assistenti capo di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
          assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
                7-bis. La facolta'  di  rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di  cui  al
          comma 1 puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette
          giorni  dalla  comunicazione  della  sede   di   successiva
          assegnazione, che deve essere effettuata  prima  dell'avvio
          al corso di formazione. L'esercizio, per due  volte,  della
          facolta' di rinuncia all'accesso  alla  qualifica  iniziale
          del ruolo dei sovrintendenti, da parte di  soggetti  a  cui
          sia stata comunicata, in entrambi  i  casi,  l'assegnazione
          con mantenimento  della  sede  di  servizio,  e'  causa  di
          esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di  cui
          al   comma   1   relative   all'annualita'   immediatamente
          successiva. 
                7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis
          sono attribuiti  ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima
          procedura  del  soggetto  che  ha  formulato  la   rinuncia
          utilmente collocati nella  relativa  graduatoria.  In  tale
          caso, si applicano le disposizioni di cui al  comma  7-bis,
          primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
          di formazione.». 
                «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). -  1.  La  nomina
          alla qualifica di vice ispettore si consegue: 
                  a) in misura non superiore al sessanta per cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  pubblico  concorso,
          per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
          colloquio secondo le  modalita'  stabilite  dagli  articoli
          27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  e
          dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,
          n. 359. Un sesto dei posti e' riservato  agli  appartenenti
          al ruolo dei  sovrintendenti  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio; 
                  b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
          non inferiore al quaranta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami, consistente in una prova scritta e  in  un
          colloquio, riservato al personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia  in  possesso,  oltre  che,
          alla  data  del  bando   che   indice   il   concorso,   di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni,  del
          titolo di studio  di  cui  all'articolo  27-bis,  comma  1,
          lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia  riportato
          la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 
                1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
          concorso e non coperti, sono portati in  aumento  a  quelli
          riservati,  per  gli  anni  successivi,   alle   rispettive
          aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b). 
                1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
          progressione del personale del ruolo  degli  ispettori,  il
          numero dei posti annualmente  messi  a  concorso  ai  sensi
          delle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1   e'   determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
          concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
          che il numero complessivo degli ispettori che  accedono  al
          ruolo  attraverso  il  concorso  interno  e  attraverso  la
          riserva nel concorso pubblico di cui al  comma  1,  lettera
          a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento  dei
          posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno. 
                2. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
          durata non inferiore a sei mesi. 
                3. Il corso di cui al comma 2  puo'  essere  ripetuto
          una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
          ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
          del corso. Gli allievi che non abbiano superato i  predetti
          esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
          alla frequenza del corso successivo. 
                4.  Sono  dimessi  dal  corso  gli  allievi  che  per
          qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 
                6. Il personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso  ai  corsi  di  cui  al  comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, la composizione delle  commissioni  esaminatrici,
          le materie oggetto dell'esame, le categorie  di  titoli  da
          ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
          a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per   la
          formazione  della  graduatoria  finale.  Con  il   medesimo
          decreto  sono,  altresi',   stabilite   le   modalita'   di
          svolgimento dei relativi corsi di formazione.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  5,  20-quater,
          25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337  (Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica): 
                «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico).  -  1.  L'accesso
          alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
          tecnici avviene mediante pubblico concorso  per  titoli  ed
          esame, al quale sono  ammessi  a  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti civili e politici; 
                  b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                  c) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario, ovvero  di  titolo
          di    abilitazione    professionale     conseguito     dopo
          l'acquisizione del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          primo grado; 
                  d) qualita' di  condotta  di  cui  all'articolo  26
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                2. L'idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  dei  candidati  e'   accertata   secondo   quanto
          stabilito con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
                2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
                3. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi
          agenti tecnici e sono destinati a frequentare un  corso  di
          formazione a carattere teorico-pratico della durata di  sei
          mesi. 
                4. Possono essere  inoltre  nominati  allievi  agenti
          tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed  ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui
          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo  quello
          relativo ai limiti di eta'. 
                5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed  i  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace. 
                6. Gli allievi agenti tecnici  che  abbiano  superato
          gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il  giudizio  di
          idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e  sono
          nominati agenti  tecnici  in  prova,  secondo  l'ordine  di
          graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati
          agenti tecnici e  sono  confermati  nel  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale degli esami. 
                7. Si applicano le disposizioni di  cui  al  primo  e
          secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile  1981,
          n. 121. 
                8. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso  e  delle  altre  procedure   di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale. Con il medesimo decreto sono,  altresi',  stabilite
          le  modalita'  di  svolgimento  del   relativo   corso   di
          formazione.». 
                «Art.  20-quater  (Nomina   a   vice   sovrintendente
          tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo
          dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato  avviene,
          a domanda: 
                  a) nel limite del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          tecnico-professionale, della durata  non  superiore  a  tre
          mesi, espletato anche con modalita' telematiche,  riservato
          agli assistenti capo  tecnici,  assicurando  la  permanenza
          nella  sede  di  servizio  al  personale  interessato,  ove
          esistano uffici che ne consentano l'impiego; 
                  b) nel limite del restante  trenta  per  cento  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          concorso,  espletato  in  via  prioritaria  con   modalita'
          telematiche, per titoli ed esame, consistente  in  risposte
          ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il
          grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto  a
          livello  pratico  ed  operativo,  e  successivo  corso   di
          formazione   tecnico-professionale,   della   durata    non
          superiore  a  tre  mesi,  espletato  anche  con   modalita'
          telematiche, riservato al personale del ruolo degli  agenti
          e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni
          di effettivo servizio. 
                2. Alle procedure di cui al comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: 
                  a)  abbia  riportato,   nell'ultimo   biennio,   un
          giudizio complessivo non inferiore a buono; 
                  b)  non  abbia  riportato,   nell'ultimo   biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
                2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale  che
          ha conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  tecnico
          per  merito  straordinario,  di   presentare   istanza   di
          partecipazione alle procedure di cui al comma 1  quando  ne
          consentano l'accesso alla qualifica di vice  sovrintendente
          tecnico  con  una  decorrenza  piu'   favorevole.   L'esito
          positivo delle procedure di cui al  primo  periodo  rientra
          nell'ambito delle risorse ad esse  destinate.  Ai  soggetti
          interessati e' assicurata la conseguente  ricostruzione  di
          carriera. 
                3.  Per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica e  l'anzianita'  anagrafica.  Per  la  formazione
          della graduatoria del concorso di cui al comma  1,  lettera
          b), a parita' di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
          qualifica,  l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'   di
          servizio e l'anzianita' anagrafica. 
                4. Gli assistenti capo tecnici ammessi  al  corso  di
          formazione, a seguito della procedura di cui  al  comma  1,
          lettera a), e vincitori anche  del  concorso  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
          sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 
                5. Fino alla data  di  comunicazione  della  sede  di
          successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio  del
          relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti
          scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera  b),  sono
          devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma  1,
          lettera a),  risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi
          conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di
          formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a),
          sono  devoluti  agli  idonei  del  concorso  di  cui   alla
          successiva lettera b). 
                6. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  attuative
          del concorso di cui al comma 1, lettera  b),  del  presente
          articolo,  le  categorie  dei   titoli   da   ammettere   a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la  composizione  della  commissione  d'esame,  nonche'  le
          modalita' di svolgimento dei corsi di cui al  comma  1  del
          presente articolo e  i  criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria di fine corso. 
                7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono  la  nomina  a   vice   sovrintendente   tecnico
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del  corso  medesimo.  Gli  assistenti  capo
          tecnici ammessi al corso di  formazione,  a  seguito  della
          procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo
          i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
          Agli assistenti capo tecnici, di cui al  comma  1,  lettera
          a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. 
                7-bis. La facolta'  di  rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. L'esercizio, per due volte, della  facolta'  di
          rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici, da parte  di  soggetti  a  cui  sia
          stata comunicata, in entrambi i  casi,  l'assegnazione  con
          mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
          dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma  1
          relative all'annualita' immediatamente successiva. 
                7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis
          sono attribuiti  ai  soggetti  partecipanti  alla  medesima
          procedura  del  soggetto  che  ha  formulato  la   rinuncia
          utilmente collocati nella  relativa  graduatoria.  In  tale
          caso, si applicano le disposizioni di cui al  comma  7-bis,
          primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso
          di formazione.». 
                «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a  vice
          ispettore tecnico).  -  1.  Al  concorso  pubblico  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti civili e politici; 
                  b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe
          di cui al predetto regolamento; 
                  c)  specifico  titolo  di  studio   di   istruzione
          secondaria di secondo grado che  consente  l'iscrizione  ai
          corsi  per  il  conseguimento  del  diploma  universitario,
          nonche', ove  sia  previsto  dalla  legge,  del  diploma  o
          attestato di abilitazione ovvero  laurea  triennale,  tutti
          attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al  profilo
          professionale per il quale si concorre; 
                  d) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento  del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  e) qualita' di  condotta  di  cui  all'articolo  26
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro  che  sono
          stati, per  motivi  diversi  dall'inidoneita'  psicofisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
                2.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti
          tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
          sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio  e
          dell'eventuale  diploma   o   attestato   di   abilitazione
          professionale di cui al comma 1. 
                3. A parita' di merito, l'appartenenza  alla  Polizia
          di Stato costituisce titolo di preferenza,  fermi  restando
          gli  altri  titoli  preferenziali  previsti   dalle   leggi
          vigenti. 
                4. Il concorso e' articolato in una prova scritta  ed
          un colloquio, che vertono sulle materie attinenti  ai  tipi
          di specializzazione  richiesti  dal  bando  di  concorso  e
          tendenti  ad  accertare   il   possesso   delle   capacita'
          professionali per assolvere le funzioni previste  dall'art.
          24. 
                5. Gli  specifici  titoli  di  studio  di  istruzione
          secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o  attestati
          di abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti  al
          profilo professionale che devono possedere i candidati,  le
          materie oggetto delle prove di esame e il numero dei  posti
          da mettere a concorso  per  ciascun  profilo  professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso. 
                6. Al termine delle  prove  d'esame,  sono  compilate
          tante  graduatorie  quanti  sono  i  profili  professionali
          previsti dal bando di concorso. 
                7.   I   candidati   collocatisi   utilmente    nella
          graduatoria di ciascun profilo  sono  dichiarati  vincitori
          del concorso e vengono  inseriti  in  un'unica  graduatoria
          finale del concorso secondo il punteggio riportato. 
                8. I vincitori del  concorso  sono  nominati  allievi
          vice ispettori tecnici con il trattamento economico di  cui
          all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e  sono
          destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
          a due anni, preordinato anche all'acquisizione  di  crediti
          formativi universitari per il conseguimento della specifica
          laurea triennale individuata, per il  medesimo  corso,  con
          decreto del Ministro dell'interno, ai fini della formazione
          tecnico-professionale per l'assolvimento  delle  specifiche
          funzioni inerenti ai profili professionali per i  quali  e'
          stato indetto  il  concorso.  Gli  allievi  vice  ispettori
          tecnici possono frequentare  le  lezioni  e  sostenere  gli
          esami anche presso le istituzioni universitarie, con  vitto
          e  alloggio  a  carico   dell'Amministrazione,   anche   in
          strutture diverse dagli istituti di istruzione o  da  altre
          strutture  dell'Amministrazione.   I   frequentatori   gia'
          appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
          conservano la qualifica rivestita all'atto  dell'ammissione
          al corso. Gli allievi  vice  ispettori  tecnici  durante  i
          primi due anni di corso non  possono  essere  impiegati  in
          servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza,  di
          parata e d'onore. 
                8-bis. I vincitori del concorso  per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  ispettore  tecnico,  per  il  quale  e'
          richiesto, quale requisito di partecipazione,  il  possesso
          della laurea triennale, frequentano un corso di  formazione
          non superiore a  sei  mesi  quali  allievi  vice  ispettori
          tecnici. Al termine del corso di  formazione,  ottenuto  il
          giudizio di idoneita' al servizio  di  polizia  quali  vice
          ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le  prove
          pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica  di
          vice ispettore tecnico. 
                9. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso e dei  corsi,  in  relazione  alle
          mansioni tecniche previste e quelle  degli  esami  di  fine
          corso. 
                10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine
          del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
          idoneita' al  servizio  di  polizia  quali  vice  ispettori
          tecnici e abbiano superato gli esami previsti  e  le  prove
          pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
          tecnici in prova  e  sono  avviati  alla  frequenza  di  un
          periodo di tirocinio operativo di prova  della  durata  non
          superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al
          termine del periodo di tirocinio operativo di  prova,  sono
          confermati nel ruolo con la  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico,  secondo  l'ordine   della   graduatoria   finale.
          Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene  conto
          in sede di redazione del rapporto  informativo  annuale  ai
          sensi dell'articolo 62 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.». 
                «Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina  a  vice
          ispettore tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli  di
          servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1,  lettera
          b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e  in  un
          colloquio tendenti ad accertare il  grado  di  preparazione
          tecnico-professionale ed e' riservato  al  personale  della
          Polizia di Stato in  possesso,  alla  data  del  bando  che
          indice  il  concorso,  di  un'anzianita'  di  servizio  non
          inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo  di
          studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di
          laurea triennale,  e  che  nell'ultimo  biennio  non  abbia
          riportato la  deplorazione  o  sanzione  disciplinare  piu'
          grave  e  non  abbia  conseguito  un  giudizio  complessivo
          inferiore a «buono». Il  trenta  per  cento  dei  posti  e'
          riservato agli appartenenti  al  ruolo  dei  sovrintendenti
          tecnici. 
                2.  Il  bando   di   concorso   deve   contenere   la
          ripartizione dei posti messi a concorso in  relazione  alle
          disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo
          o settore professionale. 
                3. Al  termine  del  concorso  sono  compilate  tante
          graduatorie quanti sono i profili o  settori  professionali
          previsti dal bando di  concorso.  I  candidati  collocatisi
          utilmente nella graduatoria di ciascun  profilo  o  settore
          sono dichiarati vincitori del concorso e  vengono  inseriti
          in un'unica graduatoria  finale  del  concorso  secondo  il
          punteggio riportato. 
                4. I vincitori del  concorso  devono  frequentare  un
          corso di formazione  tecnico-professionale  di  durata  non
          inferiore a sei mesi, conservando  la  qualifica  rivestita
          all'atto dell'ammissione al corso. 
                5. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso, la composizione della commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al  comma  4  del  presente  articolo,  in  relazione  alle
          mansioni tecniche previste e quelle  di  svolgimento  degli
          esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle
          funzioni inerenti ai vari profili professionali  o  settori
          per i quali e' indetto il concorso. 
                6. Coloro che abbiano superato gli esami  finali  del
          corso sono nominati vice ispettori tecnici secondo l'ordine
          di graduatoria dell'esame finale, formata con le  modalita'
          previste per la graduatoria del  concorso,  con  decorrenza
          giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello  nel
          quale si  sono  verificate  le  vacanze  e  con  decorrenza
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del corso di formazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, e  14  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,  n.
          240 (Nuovo ordinamento della Banda musicale  della  Polizia
          di Stato): 
                «Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina
          a maestro direttore della banda musicale della  Polizia  di
          Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed
          esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in
          possesso del  godimento  dei  diritti  civili  e  politici,
          dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio
          secondo i requisiti stabiliti con regolamento del  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  delle  qualita'  di
          condotta di cui all'articolo 26  della  legge  1°  febbraio
          1989, n. 53, nonche'  del  diploma  di  strumentazione  per
          banda. 
                2. Non sono ammessi al pubblico concorso  coloro  che
          si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo
          14. 
                3. Il vincitore  del  concorso  e'  nominato  maestro
          direttore in prova della banda musicale. 
                4. Durante il periodo di  prova  frequenta  un  corso
          informativo sui servizi e sull'attivita' della  Polizia  di
          Stato della durata massima di tre mesi.». 
                «Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). -  1.  La
          nomina a maestro vice direttore della banda musicale  della
          Polizia di Stato si consegue  mediante  pubblico  concorso,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso del  godimento  dei  diritti
          civili  e  politici,  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
          attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, delle qualita' di  condotta  di  cui  all'articolo  26
          della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche' dell'attestato
          di compimento del corso inferiore di composizione. 
                2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino
          nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14. 
                3. Il vincitore del  pubblico  concorso  e'  nominato
          maestro vice direttore in prova. 
                4. Durante il periodo di  prova  frequenta  un  corso
          informativo sui servizi e sull'attivita' della  Polizia  di
          Stato della durata massima di tre mesi.». 
                «Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La  nomina  ad
          orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato  si
          consegue mediante pubblico concorso, per titoli  ed  esami,
          al quale possono partecipare i cittadini italiani con  eta'
          massima di quaranta anni, in  possesso  del  godimento  dei
          diritti  civili  e  politici,  e   dell'idoneita'   fisica,
          psichica e attitudinale al  servizio  secondo  i  requisiti
          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di  condotta  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 
                2. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi. 
                3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali
          in prova. 
                4. Durante il periodo di prova frequentano  un  corso
          informativo sui servizi e sull'attivita' della  Polizia  di
          Stato della durata massima di trenta giorni.». 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  24  e  26  della
          legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle  norme  sullo
          stato giuridico degli appartenenti  ai  ruoli  ispettori  e
          appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia  di  finanza
          nonche' disposizioni relative alla Polizia di  Stato,  alla
          Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato): 
                «Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi
          a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il
          passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della  Polizia  di
          Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
          psico-attitudinali per la parte  gia'  effettuata  all'atto
          dell'ingresso in carriera,  ne'  agli  accertamenti  medici
          previsti  dai  regolamenti  approvati  con  i  decreti  del
          Presidente della Repubblica 23 dicembre  1983,  nn.  903  e
          904. 
                2.  Devono  in  ogni  caso  essere   effettuati   gli
          accertamenti  medici  e  psico-attitudinali  specificamente
          previsti  per  l'accesso  ai  ruoli   superiori,   per   il
          conseguimento di particolari abilitazioni  professionali  o
          di servizio e per impieghi speciali.». 
                «Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli  del  personale
          della Polizia di Stato  e  delle  altre  Forze  di  polizia
          indicate dall'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,  n.
          121, e' richiesto il possesso delle qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  4
          ottobre 1990, n. 276 (Aumento dell'organico  del  personale
          appartenente alle Forze di  polizia,  disposizioni  per  lo
          snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento  e
          avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia
          giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 1990, n. 359: 
                «Art. 5. - 1. L'accesso ai ruoli del personale  della
          Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed  agli
          accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  possono  essere
          preceduti da una prova  preliminare  a  carattere  generale
          mediante idonei test. Detta prova non  esclude  l'ulteriore
          accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali
          secondo le disposizioni vigenti. 
                2. Il superamento della prova preliminare di  cui  al
          comma 1 costituisce requisito essenziale di  partecipazione
          al  concorso.  L'esclusione  dal   concorso   per   mancato
          superamento della prova preliminare o per difetto di uno  o
          piu' degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta  con
          decreto motivato del Ministro dell'interno. 
                3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere
          effettuata in giorni  e  luoghi  diversi,  per  contingenti
          predeterminati di candidati, con  l'istituzione  di  una  o
          piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare,  la
          composizione  e  nomina  delle  commissioni  tecniche  e  i
          criteri per la verifica dei risultati,  anche  a  mezzo  di
          idonea  strumentazione  automatica,  sono   stabiliti   con
          apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
                4. Nei concorsi per titoli ed  esami  previsti  dalle
          vigenti disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
          e' effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che  abbiano
          superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
          sia richiesto come requisito di ammissione al concorso. 
                4-bis.  Il  termine  di  cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  4  agosto  1987,  n.  325,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  402,  e'
          prorogato  di  quattro  anni;   i   cicli   di   corso   di
          aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3,
          e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6, comma 7,
          del citato decreto-legge n. 325 del  1987  sono  effettuati
          secondo le modalita' stabilite dal  Ministro  dell'interno,
          tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli  istituti
          di istruzione.». 
              - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 6 della legge  31
          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di
          Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle  Forze  di
          polizia): 
                «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento  delle
          attivita' di formazione e di  addestramento  del  personale
          della Polizia di Stato, e'  istituito  l'Ispettorato  delle
          scuole della Polizia di Stato, cui e' preposto un dirigente
          generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione
          organica vigente e fermo  restando  il  numero  complessivo
          degli uffici dirigenziali non generali in cui  si  articola
          il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
          dell'interno.  Attraverso   l'Ispettorato   le   competenti
          articolazioni del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
          espletano le funzioni  di  raccordo  e  di  uniformita'  di
          azione degli  istituti,  scuole,  centri  di  formazione  e
          addestramento della Polizia di  Stato.  Ferma  restando  la
          diretta dipendenza dal Dipartimento  delle  scuole  di  cui
          all'articolo 22 della legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  e
          all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del  presente
          comma dipendono i predetti istituti,  scuole  e  centri  di
          formazione della Polizia di Stato,  nonche',  limitatamente
          allo  svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  e   di
          addestramento,  i  centri  che  svolgono  anche   attivita'
          operative di tipo specialistico.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3,  4,  5-bis,
          5-ter, 6,  31,  32,  33,  46,  47,  48  e  57  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,
          n. 78): 
                «Art. 3 (Accesso  alla  carriera  dei  funzionari  di
          Polizia mediante concorso pubblico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di commissario,  ai  sensi  dell'articolo  2-bis,
          comma 1, lettera a), avviene  mediante  concorso  pubblico,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici
          e  che  sono  in  possesso  della   laurea   magistrale   o
          specialistica a contenuto  giuridico  ai  sensi  di  quanto
          previsto  dal  comma  2.  Il  limite   di   eta'   per   la
          partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
          stabilito dal regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve
          le deroghe di cui al predetto regolamento. Le  qualita'  di
          condotta sono quelle previste  dalle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
                2. Si  considerano  a  contenuto  giuridico,  tra  le
          lauree magistrali o specialistiche individuate con  decreti
          ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma
          2, del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
          2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero  di
          crediti formativi universitari in discipline  afferenti  al
          settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a  due
          terzi del totale,  considerando  esclusivamente  i  crediti
          acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi. 
                3. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  sono  stabilite  le  modalita'   di
          effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
          di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le  relative
          modalita' di accertamento, le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, le eventuali  forme  di  preselezione  per  la
          partecipazione al concorso di cui al comma 1  del  presente
          articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime  in
          numero  non  inferiore  a  due,   di   composizione   delle
          commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
          le categorie dei titoli da  ammettere  a  valutazione  e  i
          punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 
                4. Il venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di  commissario  e'  riservato  al
          personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
          diploma di laurea a contenuto giuridico e con  un'eta'  non
          superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello
          del  ruolo  degli  ispettori,  e,  per  l'altra  meta',  al
          restante personale con un'anzianita' di servizio  effettivo
          non inferiore a cinque anni, in  possesso,  in  entrambi  i
          casi, dei requisiti  attitudinali  richiesti.  Il  predetto
          personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti,
          la sanzione disciplinare  della  pena  pecuniaria  o  altra
          sanzione piu' grave e deve  aver  riportato,  nello  stesso
          periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 
                5. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi.». 
                «Art. 4 (Corso di formazione iniziale  per  l'accesso
          alla qualifica  di  commissario).  -  1.  I  vincitori  dei
          concorsi di cui all'articolo  3  frequentano  un  corso  di
          formazione iniziale della durata  di  due  anni  presso  la
          Scuola  Superiore  di   Polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                2. Il corso di formazione  iniziale  per  coloro  che
          accedono   alla   qualifica   di   commissario   ai   sensi
          dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato  in
          due cicli accademici annuali,  comprensivi  di  un  periodo
          applicativo  presso  strutture  della  Polizia   di   Stato
          finalizzato  all'espletamento   delle   funzioni   previste
          dall'articolo  2.  Durante  la  frequenza   del   corso   i
          commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
          corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
          non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
          servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 
                3. Il direttore della Scuola  Superiore  di  Polizia,
          sentito il comitato direttivo, al termine del  primo  ciclo
          esprime nei confronti  dei  frequentatori  un  giudizio  di
          idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
          quale  gli   stessi,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 
                4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
          corso di formazione iniziale e che  sono  stati  dichiarati
          idonei al  servizio  di  polizia,  prestano  giuramento  ed
          accedono, con la qualifica di commissario  capo  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di fine  corso,  al  periodo  di
          tirocinio operativo, della durata di due  anni  finalizzato
          anche all'esercizio delle funzioni di cui  all'articolo  2,
          comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
          espresso dal direttore della scuola superiore  di  polizia.
          Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
          anche presso gli uffici  centrali  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma  nella
          qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
          finale del dirigente  dell'ufficio,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 
                5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo  e
          della progressione in carriera,  il  personale  proveniente
          dal ruolo  direttivo  speciale,  di  cui  all'articolo  14,
          conserva   l'anzianita'   maturata   nella   qualifica   di
          provenienza e,  qualora  rivestiva  la  qualifica  di  vice
          questore  aggiunto  del  ruolo   direttivo   speciale,   e'
          confermato  nella  qualifica  di  vice  questore  aggiunto.
          Restano fermi  i  requisiti  di  effettivo  servizio  nelle
          qualifiche del ruolo dei commissari previsti  dall'articolo
          7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. 
                6.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione iniziale e i criteri per la verifica  finale  di
          tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto  in  sede
          di redazione del  rapporto  informativo  annuale  ai  sensi
          dell'articolo  62  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  sono  determinati  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
                7.  I  commissari  capo  sono  assegnati  ai  servizi
          d'istituto presso  gli  uffici  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
          dipartimento della  pubblica  sicurezza,  permanendo  nella
          sede di prima assegnazione per un periodo non  inferiore  a
          due anni, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
          effettuata   anche   in   relazione   a   quanto   previsto
          dall'articolo 10, comma 1. 
                8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          province indicate dall'Amministrazione. 
                9. Ai frequentatori del corso di formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della  Polizia  di  Stato  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
                «Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari  di
          Polizia mediante concorso interno).  -  1.  L'accesso  alla
          qualifica  di  vice  commissario,  ai  sensi  dell'articolo
          2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato  al  personale  in
          possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei  tre
          anni  precedenti,   non   abbia   riportato   la   sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave  ed  abbia  riportato  un  giudizio  complessivo  non
          inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno per l'accesso  alla  carriera  dei
          funzionari mediante concorso interno, per titoli ed  esami,
          di cui il quaranta per cento  riservato  al  personale  dei
          ruoli degli agenti e assistenti e  dei  sovrintendenti  con
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con
          un'eta' non superiore a trentacinque anni,  e  il  sessanta
          per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori,
          di  cui  il  venti  per  cento   riservato   ai   sostituti
          commissari, con un'eta'  non  superiore  a  cinquantacinque
          anni.  Il  concorso  prevede  due  prove  scritte   ed   un
          colloquio,  secondo   le   modalita'   stabilite   con   il
          regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. 
                2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o  di
          laurea magistrale o specialistica individuate  con  decreti
          ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma
          2, del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  22
          ottobre 2004, n. 270,  ai  fini  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo  la  laurea  triennale   o   la   laurea
          magistrale  o  specialistica  si  considera   a   contenuto
          giuridico qualora sia stata conseguita  sulla  base  di  un
          numero di  crediti  formativi  universitari  in  discipline
          afferenti al  settore  scientifico-disciplinare  «IUS»  non
          inferiore   a   due   terzi   del   totale,    considerando
          esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento  di
          esami in trentesimi. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
          sono individuate le categorie  di  titoli  da  ammettere  a
          valutazione per il concorso di cui al comma 1 del  presente
          articolo,  tra  le  quali  assume   particolare   rilevanza
          l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  ai  fini  del  previsto
          accertamento della  preparazione,  anche  professionale  ed
          operativa, in relazione alle responsabilita' connesse  alle
          funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 
                4. A coloro che partecipano al  concorso  di  cui  al
          comma 1 si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante
          il periodo di frequenza del corso il personale  interessato
          e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668.». 
                «Art. 5-ter (Corso di formazione per  l'accesso  alla
          qualifica di  vice  commissario).  -  1.  I  vincitori  del
          concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso  di
          formazione  della  durata  di  un  anno  presso  la  scuola
          superiore di polizia,  preordinato  anche  all'acquisizione
          dei crediti formativi per il  conseguimento  di  una  delle
          lauree magistrali o specialistiche di cui  all'articolo  3,
          comma 2, sulla base di programmi e modalita'  coerenti  con
          le norme concernenti l'autonomia  didattica  degli  atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei  ad  essa  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
                2. Il corso, comprensivo di un  periodo  applicativo,
          non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di
          Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
          le norme concernenti l'autonomia  didattica  degli  atenei.
          Durante la frequenza del corso i vice commissari  rivestono
          le qualifiche di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di
          ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso,  al  di
          fuori del periodo applicativo, i frequentatori non  possono
          essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi  di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
                3. I vice commissari che hanno  superato  l'esame  di
          fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della  scuola
          il giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di  polizia,  sono
          confermati nella carriera dei funzionari con  la  qualifica
          di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria  di
          fine corso. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione sono  determinate  con  il  regolamento  di  cui
          all'articolo 4, comma 6. 
                5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei  vice
          commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 2. 
                6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata  in
          relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
          l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
          province indicate dall'Amministrazione. 
                7.  Ai  frequentatori  del  corso  di  formazione  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
                «Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto.). -  1.
          La promozione a vice questore aggiunto si consegue: 
                  a) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso pubblico,  nel  limite  dell'ottanta  per
          cento dei posti disponibili al 30 giugno e al  31  dicembre
          di ogni anno, mediante scrutinio per merito  comparativo  e
          superamento del corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata non superiore a tre mesi, con esame finale  ,  ferma
          restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
          in ruolo secondo gli esiti  delle  procedure  di  cui  alla
          presente  lettera  e  alla  successiva  lettera  b).   Allo
          scrutinio per merito comparativo e'  ammesso  il  personale
          della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei
          anni di effettivo servizio nella qualifica  di  commissario
          capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno
          e del 31 dicembre; 
                  b) per i commissari capo che accedono alla carriera
          mediante concorso interno, nel limite  del  restante  venti
          per cento dei posti  disponibili  al  30  giugno  e  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante  concorso,  per  titoli  ed
          esami, e superamento del corso di formazione  di  cui  alla
          lettera a) del  presente  comma,  riservato  ai  commissari
          capo,  in  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali   o
          specialistiche  indicate  dall'articolo  3,  comma  2,  con
          almeno  sei  anni  di  effettivo  servizio  nella  medesima
          qualifica, rispettivamente, entro le predette date  del  30
          giugno e del 31 dicembre secondo le modalita' definite  con
          il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6. 
                2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a
          tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°
          gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso. 
                3. Il corso di formazione  dirigenziale,  di  cui  al
          comma 1,  lettera  a),  che  si  svolge  presso  la  scuola
          superiore  di  polizia,  ha  un  indirizzo  prevalentemente
          professionale  ed  e'   finalizzato   a   perfezionare   le
          conoscenze di carattere  tecnico,  gestionale  e  giuridico
          necessarie per  l'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
          Nella  graduatoria  di  inizio  corso,  i  commissari  capo
          selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di
          cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori  del
          concorso interno di  cui  alla  successiva  lettera  b).  I
          commissari capo che non frequentano il corso per un periodo
          superiore a  cinque  giorni,  anche  non  consecutivi,  non
          conseguono  la  promozione,   salvo   che   l'assenza   sia
          determinata da maternita', da gravi infermita',  anche  non
          dipendenti da causa di  servizio,  che  richiedono  terapie
          salvavita ed impediscono  lo  svolgimento  delle  attivita'
          giornaliere, o da altre ad  esse  assimilabili  secondo  le
          indicazioni   dell'Ufficio   medico   legale   dell'Azienda
          sanitaria  competente  per  territorio,  o  da   infermita'
          dipendente da causa di  servizio  o  contratta  durante  il
          corso. In tali ultimi casi,  i  commissari  capo,  dopo  la
          riacquistata  idoneita'  fisico-psichica,  sono  ammessi  a
          frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera  a)  del
          presente articolo, le modalita' di  svolgimento  dell'esame
          finale,  nonche'  i  criteri  per   la   formazione   della
          graduatoria di fine corso sono determinati con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.». 
                «Art.  31  (Accesso  alla  carriera  dei   funzionari
          tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
          della carriera dei funzionari tecnici  di  Polizia  avviene
          mediante concorso pubblico, per titoli ed esami,  al  quale
          possono partecipare i cittadini  italiani  che  godono  dei
          diritti civili e  politici  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di  eta'  per
          la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
          e'   stabilito   dal   regolamento   adottato   ai    sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui   al   predetto
          regolamento. Le qualita' di condotta  sono  previste  dalle
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sono
          indicate le  lauree  magistrali  o  specialistiche  per  la
          partecipazione al concorso, individuate  secondo  le  norme
          concernenti  l'autonomia  didattica  degli  atenei,  e   le
          abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 
                3. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti   di
          idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  e  le  relative
          modalita' di accertamento, le tipologie e le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e  delle  relative  prove  e  fasi
          concorsuali, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
          le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
          concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie
          attinenti ai profili professionali, scritte  ed  orali,  le
          prime in numero non inferiore a due, di composizione  delle
          commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
                4. Il venti  per  cento  dei  posti  disponibili  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia
          di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con
          un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la  meta'  al
          personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta'
          al restante personale di tutti i  ruoli  della  Polizia  di
          Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore
          a cinque  anni,  in  possesso,  in  entrambi  i  casi,  dei
          requisiti  attitudinali  richiesti,  il  quale  non   abbia
          riportato,   nei   tre   anni   precedenti,   la   sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
          complessivo non inferiore a «ottimo». 
                5. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi.». 
                «Art.  32   (Corso   di   formazione   iniziale   per
          l'immissione  nella  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
          Polizia). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo
          31 sono  ammessi  a  frequentare  un  corso  di  formazione
          iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso  la
          scuola  superiore  di   polizia,   finalizzato   anche   al
          conseguimento del master universitario di secondo  livello,
          sulla base di programmi e modalita' coerenti con  le  norme
          concernenti    l'autonomia    didattica    degli    atenei.
          L'insegnamento  e'  impartito  da   docenti   universitari,
          magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato  o
          esperti estranei ad  essa,  secondo  i  principi  stabiliti
          dall'articolo 60  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121.
          Durante  la  frequenza  del  corso  i  commissari   tecnici
          rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica  sicurezza
          e  di  ufficiale  di  polizia   giudiziaria   limitatamente
          all'esercizio delle funzioni previste per  la  carriera  di
          appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
          del periodo applicativo, non possono  essere  impiegati  in
          servizi d'istituto, salvo i servizi di  rappresentanza,  di
          parata o d'onore. 
                2.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione iniziale sono determinate con il regolamento  di
          cui all'articolo 4, comma 6. 
                3. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          5, ma i periodi massimi di  assenza  di  cui  al  comma  1,
          lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'. 
                4. I commissari tecnici che  hanno  superato  l'esame
          finale del corso di formazione iniziale e  che  sono  stati
          dichiarati  idonei  al  servizio   di   polizia,   prestano
          giuramento ed accedono, con  la  qualifica  di  commissario
          capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria  di  fine
          corso, al periodo di tirocinio operativo  della  durata  di
          due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni  di
          cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Al termine del periodo di  tirocinio,
          la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico  e'
          effettuata   previa   verifica   finale    del    dirigente
          dell'ufficio,  secondo  le  modalita'  stabilite   con   il
          regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, del  cui  esito
          si  tiene  conto  in  sede  di   redazione   del   rapporto
          informativo annuale ai sensi dell'articolo 62  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli
          stessi sono assegnati  ai  servizi  d'istituto  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando
          la permanenza nella  sede  di  prima  assegnazione  per  un
          periodo non  inferiore  a  due  anni,  fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  55,  comma  4,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
                4-bis. Ai fini  della  determinazione  del  posto  in
          ruolo  e  della  progressione  in  carriera,  il  personale
          proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
          tecnici, di  cui  all'articolo  40,  conserva  l'anzianita'
          maturata  nella  qualifica  di   provenienza   e,   qualora
          rivestiva  la  qualifica  di  direttore  tecnico  capo  del
          suddetto ruolo speciale ad esaurimento, e' confermato nella
          qualifica  di  direttore  tecnico  capo.  Restano  fermi  i
          requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei  ruoli
          dei  direttori  tecnici  previsti  dall'articolo   34   per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico. 
                5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
                «Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). -  1.
          La promozione a direttore tecnico  capo  si  consegue,  nel
          limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31  dicembre
          di ogni anno, in  ciascun  ruolo,  mediante  scrutinio  per
          merito comparativo e superamento del  corso  di  formazione
          dirigenziale, della durata non superiore a  tre  mesi,  con
          esame finale, ferma restando, per coloro  che  superano  il
          corso, la collocazione in ruolo  secondo  gli  esiti  dello
          scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso
          il personale della  carriera  dei  funzionari  tecnici  che
          abbia compiuto almeno  sette  anni  di  effettivo  servizio
          nella    qualifica    di    commissario    capo    tecnico,
          rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del
          31 dicembre. 
                2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a
          tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal  1°
          gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso. I commissari  capo  tecnici  che
          non frequentano il corso per un periodo superiore a  cinque
          giorni,  anche   non   consecutivi,   non   conseguono   la
          promozione,  salvo  che  l'assenza   sia   determinata   da
          maternita', da gravi infermita', anche  non  dipendenti  da
          causa di servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          da  altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio, o da  infermita'  dipendente  da
          causa di servizio o contratta durante  il  corso.  In  tali
          ultimi  casi,  i   commissari   capo   tecnici,   dopo   la
          riacquistata  idoneita'  fisico-psichica,  sono  ammessi  a
          frequentare il primo corso dirigenziale successivo. 
                3. Il corso di  formazione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, che  si  svolge  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia,  ha  un  indirizzo   prevalentemente   scientifico
          professionale  ed  e'   finalizzato   a   perfezionare   le
          conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per
          l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione dirigenziale di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le modalita' di  svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          fine corso, sono determinati con regolamento  del  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». 
                «Art. 46 (Accesso alle  carriere  dei  medici  e  dei
          medici  veterinari  di  Polizia).  -  1.   L'accesso   alla
          qualifica iniziale delle carriere dei medici e  dei  medici
          veterinari di Polizia avviene mediante  concorso  pubblico,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini  italiani  che  godono  dei  diritti   civili   e
          politici, in possesso, per la carriera  dei  medici,  della
          laurea  in  medicina  e  chirurgia   e   del   diploma   di
          specializzazione nelle discipline individuate nei bandi  di
          concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed
          iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei  medici
          veterinari,  della  laurea  in   medicina   veterinaria   e
          dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
          al relativo albo nonche', per  entrambe  le  carriere,  dei
          requisiti previsti dal regolamento di cui al  comma  2.  Il
          limite di eta'  per  la  partecipazione  al  concorso,  non
          superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe  di  cui  al
          predetto regolamento. Le qualita' di condotta sono previste
          dalle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                2. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  requisiti   di
          idoneita'   fisica,    psichica    e    attitudinale    per
          l'espletamento delle mansioni professionali per i medici  e
          i medici veterinari di Polizia e le relative  modalita'  di
          accertamento, le tipologie e le  modalita'  di  svolgimento
          dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,  le
          eventuali forme di preselezione per  la  partecipazione  al
          concorso, le prove di esame scritte ed orali, le  prime  in
          numero  non  inferiore  a  due,   di   composizione   della
          commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
          le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione  ed  il
          punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
                2-bis. Il venti per cento dei posti  disponibili  per
          l'accesso alla qualifica di medico e di medico  veterinario
          e'  riservato  al  personale  della  Polizia  di  Stato  in
          possesso   dei   prescritti    diploma    di    laurea    e
          specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
          con un'eta' non superiore a quaranta anni, in possesso  dei
          requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non
          deve aver riportato, nei tre anni precedenti,  la  sanzione
          disciplinare della pena pecuniaria o  altra  sanzione  piu'
          grave e deve  aver  riportato,  nello  stesso  periodo,  un
          giudizio complessivo  non  inferiore  a  "ottimo".  Per  il
          concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve
          di cui al primo periodo sono destinate, per  la  meta',  al
          personale   appartenente   al   ruolo    degli    ispettori
          tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta' al  restante
          personale  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  non
          inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
          qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo
          periodo e' destinata  al  personale  con  un'anzianita'  di
          servizio effettivo non inferiore a cinque anni. 
                3. Al concorso  non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati, per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
          espulsi  o  prosciolti,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da
          precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
          polizia,  ovvero  destituiti,   dispensati   o   dichiarati
          decaduti  dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
          licenziati  dal  lavoro  alle   dipendenze   di   pubbliche
          amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
          sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
          anche non definitiva per delitti non colposi,  o  che  sono
          imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
          i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o  lo
          sono stati  senza  successivo  annullamento  della  misura,
          ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione  anche
          con provvedimenti non definitivi.». 
                «Art.  47   (Corso   di   formazione   iniziale   per
          l'immissione nelle carriere dei medici e medici  veterinari
          di  Polizia).  -  1.  I  vincitori  del  concorso  di   cui
          all'articolo 46 sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
          formazione iniziale teorico-pratico  della  durata  di  sei
          mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento
          e'   impartito   da   docenti   universitari,   magistrati,
          appartenenti  all'Amministrazione  dello  Stato  o  esperti
          estranei   ad   essa,   secondo   i   principi    stabiliti
          dall'articolo 60  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121.
          Durante  la  frequenza  del  corso  i  medici  e  i  medici
          veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di  ufficiale
          di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria
          limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per  il
          ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al
          di  fuori  del  periodo  applicativo,  non  possono  essere
          impiegati  in  servizi  d'istituto,  salvo  i  servizi   di
          rappresentanza, di parata o d'onore. 
                2.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione iniziale sono determinate con il regolamento  di
          cui all'articolo 4, comma 6. 
                3. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          5, ma i periodi massimi di  assenza  di  cui  al  comma  1,
          lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto. 
                4. I medici e i medici veterinari che hanno  superato
          l'esame finale del corso di formazione iniziale e che  sono
          stati dichiarati idonei al servizio  di  polizia,  prestano
          giuramento ed accedono alla qualifica di medico  principale
          e di medico veterinario principale, secondo l'ordine  della
          graduatoria di fine corso.  Il  giudizio  di  idoneita'  al
          servizio di polizia e' espresso dal direttore della  scuola
          superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai  servizi
          d'istituto secondo le modalita' previste  dall'articolo  4,
          comma 8, ferma restando la permanenza nella sede  di  prima
          assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335. 
                5. Ai frequentatori del corso di formazione  iniziale
          provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  59,  secondo
          comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». 
                «Art.  48  (Promozione  a  medico  capo  e  a  medico
          veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di  medico
          capo e di medico veterinario capo avviene, nel  limite  dei
          posti disponibili al 30 giugno e al  31  dicembre  di  ogni
          anno,  mediante  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento del corso  di  formazione  dirigenziale,  della
          durata non superiore a tre mesi, con  esame  finale,  ferma
          restando, per coloro che superano il corso, la collocazione
          in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo  scrutinio
          per  merito  comparativo  e'  ammesso  il  personale  delle
          carriere dei medici  e  dei  medici  veterinari  che  abbia
          compiuto, rispettivamente entro le  predette  date  del  30
          giugno e del 31 dicembre, almeno due anni  e  sei  mesi  di
          effettivo servizio nella qualifica di medico  principale  e
          sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario
          principale. 
                2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario
          capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1°
          luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo
          l'ordine  della  graduatoria  di  fine  corso.   I   medici
          principali  e  i  medici  veterinari  principali  che   non
          frequentano il corso per  un  periodo  superiore  a  cinque
          giorni,  anche   non   consecutivi,   non   conseguono   la
          promozione,  salvo  che  l'assenza   sia   determinata   da
          maternita', da gravi infermita', anche  non  dipendenti  da
          causa di servizio,  che  richiedono  terapie  salvavita  ed
          impediscono lo svolgimento delle attivita'  giornaliere,  o
          da  altre  ad  esse  assimilabili  secondo  le  indicazioni
          dell'Ufficio   medico   legale    dell'Azienda    sanitaria
          competente per territorio, o da  infermita'  dipendente  da
          causa di servizio o contratta durante  il  corso.  In  tali
          ultimi casi, i medici  principali  e  i  medici  veterinari
          principali, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica,
          sono ammessi a  frequentare  il  primo  corso  dirigenziale
          successivo. 
                3. Il corso di  formazione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, che  si  svolge  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          sanitario,   gestionale   e   giuridico   necessarie    per
          l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
                4.  Le  modalita'  di  svolgimento   del   corso   di
          formazione dirigenziale di cui al  comma  1,  del  presente
          articolo, le modalita' di  svolgimento  dell'esame  finale,
          nonche' i criteri per la formazione  della  graduatoria  di
          inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento
          di cui all'articolo 4, comma 6.». 
                «Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al  fine
          di assicurare periodici percorsi formativi per il personale
          appartenente alle carriere dei funzionari  di  Polizia,  di
          cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, oltre ai corsi per la formazione  iniziale,  per
          quella specialistica e per quella  dirigenziale,  organizza
          corsi di aggiornamento per gli appartenenti  alle  medesime
          carriere. 
                2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,
          sono stabiliti la durata,  i  contenuti,  le  modalita'  di
          svolgimento, anche telematiche, nonche' i  criteri  per  la
          individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al  comma
          1 del presente  articolo,  che  possono  essere  effettuati
          anche attraverso  apposite  convenzioni,  presso  strutture
          formative pubbliche o private.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione   e   di   sviluppo),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
                «Art. 8  (Semplificazioni  per  la  partecipazione  a
          concorsi   e   prove   selettive,   nonche'   norme   sulla
          composizione della Commissione per l'esame di avvocato).  -
          1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a
          selezioni  e  concorsi  per  l'assunzione  nelle  pubbliche
          amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30  giugno
          2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo
          le modalita' di cui all'articolo 65 del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Sono  nulle  le
          clausole  dei  bandi   in   contrasto   con   la   presente
          disposizione.  Le  amministrazioni  provvedono   a   quanto
          previsto  dal  presente  comma  con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a  quanto
          previsto nel comma 1. 
                3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni,   e'
          sostituito dal seguente: 
                  "3.  Nei  casi  in  cui  non  sia  intervenuta  una
          disciplina  adottata  al   livello   dell'Unione   europea,
          all'equiparazione dei  titoli  di  studio  e  professionali
          provvede  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, sentito il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.  Secondo
          le disposizioni del primo  periodo  e'  altresi'  stabilita
          l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di   servizio
          rilevanti ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e  della
          nomina.". 
                4. All'articolo 22, comma 3, del regio  decreto-legge
          27 novembre 1933, n. 1578, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare
          ed un supplente sono professori  ordinari  o  associati  di
          materie giuridiche presso un'universita'  della  Repubblica
          ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite  dalle
          seguenti: «un titolare  ed  un  supplente  sono  professori
          ordinari, professori associati  o  ricercatori  di  materie
          giuridiche presso un'universita'  della  Repubblica  ovvero
          presso un istituto superiore.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          L 119/1 del 4 maggio 2016. 
              - Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lett.  b),
          del decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  6  febbraio  2020,
          recante il numero e le competenze dei servizi, degli uffici
          e  delle  divisioni   del   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza: 
                «Art. 74 (Articolazione della Direzione centrale  per
          gli affari generali e  le  politiche  del  personale  della
          Polizia di Stato). -  1.  La  Direzione  centrale  per  gli
          affari generali e le politiche del personale della  Polizia
          di Stato: 
                  a) (omissis); 
                  b)  garantisce  il  coordinamento  e  l'unita'   di
          indirizzo dell'attivita' degli istituti, delle scuole e dei
          centri di  formazione  e  addestramento  della  Polizia  di
          Stato, con esclusione di quelli previsti dagli articoli  22
          e 58 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  nonche',  fatta
          eccezione per i soli profili formativi, del "Centro nautico
          e   sommozzatori"   e   del   "Centro    addestramento    e
          standardizzazione   volo",   attraverso    il    dipendente
          Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;». 
              - Il decreto del Capo della polizia-Direttore  generale
          della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante: "Modalita'
          di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere
          dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei  medici  e  dei
          medici veterinari della Polizia di  Stato",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,  n.  118  del  23
          maggio 2018. 
              - Il decreto del Capo della polizia-Direttore  generale
          della  pubblica  sicurezza   17   luglio   2018,   recante:
          "Disciplina dei concorsi per l'accesso  alle  carriere  dei
          funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici  di  Polizia,
          dei medici e dei medici veterinari  di  Polizia  e  per  la
          promozione  a  vice  questore  aggiunto  della  Polizia  di
          Stato",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
          generale, n. 207 del 6 settembre 2018. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 3, 5-bis, 6, 31 e 46  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78), si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 6,  24-quater  e  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta funzioni di  polizia),  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il testo degli articoli 5 e 20-quater del decreto
          del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,   n.   337
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica): 
                «Art. 25 (Nomina a vice ispettore tecnico). -  1.  La
          nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore   tecnico   si
          consegue: 
                  a) in misura non superiore al sessanta per cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso per
          titoli ed esami; 
                  b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
          non inferiore al quaranta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami. 
                1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
          concorso e  non  coperti,  sono  portati  in  aumento  alla
          vacanza di organico complessivo per l'anno successivo. 
                1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
          progressione  del  personale  del  ruolo  degli   ispettori
          tecnici, il numero dei posti annualmente messi  a  concorso
          ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1  e'  determinato
          considerando  la  complessiva   carenza   nella   dotazione
          organica del medesimo ruolo. Sulla  base  degli  esiti  del
          concorso pubblico, il concorso interno e' bandito  in  modo
          che il  numero  complessivo  degli  ispettori  tecnici  che
          accedono  al  ruolo  attraverso  il  concorso   interno   e
          attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma
          1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per
          cento  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  in
          ciascun anno.». 
              - Per il testo degli articoli 12, 13 e 14  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  30  aprile  1987,  n.  240
          (Nuovo ordinamento della Banda musicale  della  Polizia  di
          Stato), si veda nelle note alle premesse.