IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, di  seguito  CIPE,
nonche'  le  successive  disposizioni   legislative   relative   alla
composizione  dello   stesso   Comitato,   ed   in   particolare   il
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11
e 13, del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con
modificazioni, dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,  il  quale
all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021,  per  «rafforzare
il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento
degli obiettivi in materia di  sviluppo  sostenibile  indicati  dalla
risoluzione     A/70/L.I     adottata     dall'Assemblea     generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1,  comma  5,  istituisce  presso  questo  Comitato  il  Sistema   di
monitoraggio degli investimenti pubblici,  di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo e funzionale  all'alimentazione  di  una  banca
dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, con il quale e' stata rilasciata a  favore  di
Ferrovie dello Stato S.p.a., di  seguito  FS,  e  successivamente,  a
decorrere dalla data  della  sua  costituzione,  a  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a., di seguito RFI, la concessione, con scadenza  al  31
ottobre  2060,  per  la  gestione   dell'infrastruttura   ferroviaria
nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione
e  nelle  integrazioni  apportate  con  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T, e 19 gennaio
2006, n. 3T, e nel contratto di programma; 
  Considerato che  RFI  e'  soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
coordinamento di FS a norma dell'art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,  recante  «Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo
unico (Rifusione)» il quale, in particolare, all'art.  15,  comma  1,
prevede  che  «I  rapporti   tra   il   gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato» siano «disciplinati da un  atto  di
concessione e da uno o piu' contratti di programma»,  stipulati  «per
un periodo minimo  di  cinque  anni,  nel  rispetto  dei  principi  e
parametri fondamentali di cui all'allegato II» e prevede altresi' che
le  «condizioni  dei  contratti  di  programma  e  la  struttura  dei
pagamenti   ai   fini   dell'erogazione   di   fondi    al    gestore
dell'infrastruttura sono concordate in anticipo  e  coprono  l'intera
durata del contratto»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata  e  modificata  dalla  delibera  di  questo
stesso Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo  stesso
Comitato ha definito il sistema  per  l'attribuzione  del  CUP  e  ha
stabilito che  il  medesimo  CUP  dev'essere  riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico e deve  altresi'  essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone  che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico
dev'essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza dei  corrispondenti  codici,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione   digitale»,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da  ultimo
modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   recante»
Disposizioni per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, che,  all'art.  37,  ha  istituito,  nell'ambito  delle
attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla
legge 14 novembre  1995,  n.  481,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, di seguito ART; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
procedure di monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
pubbliche, di verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, «sugli orientamenti dell'Unione per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, «che istituisce il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913 del 2010
e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato  dall'art.  5
del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni   mafiose»   e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine  di
semplificare e agevolare  la  realizzazione  dei  traguardi  e  degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza  ...
nonche' di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione  degli  investimenti
ferroviari»; 
  Visti, in particolare, nel citato decreto legislativo  n.  112  del
2015: 
    1. l'art. 1, comma 7, il quale  prevede  che  il  MIMS  trasmetta
«alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,
entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di
cui all'art. 15, un documento  strategico,  con  validita'  di  norma
quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze  in  materia  di
mobilita' di passeggeri e merci per ferrovia, delle attivita' per  la
gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della
rete, nonche'  l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale degli interventi  e  i
necessari standard di sicurezza e di  resilienza  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale  anche  con  riferimento  agli   effetti   dei
cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la
descrizione  degli  assi   strategici   in   materia   di   mobilita'
ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza  e
di  resilienza  delle  infrastrutture,  anche  in   ottemperanza   di
specifici obblighi di legge; programmi di  sviluppo  tecnologico  per
aumentare la capacita' e migliorare le  prestazioni  con  riferimento
alla rete del Sistema nazionale integrato  dei  trasporti  (SNIT)  di
primo e secondo  livello;  interventi  prioritari  sulle  direttrici,
nonche' interventi prioritari da sottoporre a revisione  progettuale;
attivita' relative al fondo per la progettazione degli  interventi  e
le relative indicazioni di priorita' strategica; individuazione delle
priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo  miglio  dei
porti e degli aeroporti;  localizzazione  degli  interventi,  con  la
specifica indicazione di quelli  da  realizzarsi  nelle  regioni  del
Mezzogiorno..., le linee strategiche delle  sperimentazioni  relative
alle innovazioni  tecnologiche  e  ambientali,  la  ricognizione  dei
fabbisogni per la  manutenzione  e  i  servizi  per  l'infrastruttura
ferroviaria, le metodologie di valutazione  degli  investimenti,  con
particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale  e  sociale  e
all'accessibilita' per le  persone  con  disabilita',  i  criteri  di
valutazione delle prestazioni  rese  dal  gestore  e  delle  relative
penalita'»; 
    2. il comma 7-bis del succitato art. 1, il quale prevede  che  le
Commissioni parlamentari  e  la  succitata  Conferenza  unificata  si
esprimano «sul documento strategico  nel  termine  di  trenta  giorni
dalla  sua  ricezione,  decorso   il   quale   il   Ministero   delle
infrastrutture    e    della    mobilita'     sostenibili     procede
all'approvazione» del documento stesso «con proprio decreto»; 
    3.  l'art.  15,  comma  1,  che  «I  rapporti  tra   il   gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale   e   lo   Stato»   siano
«disciplinati da un atto di concessione e da uno o piu' contratti  di
programma», stipulati «per un periodo minimo di cinque anni»; 
    4. l'art. 15, comma 2, il quale prevede che  il  «Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno  precedente  all'inizio
di  ciascun  quinquennio  programmatorio  sottopone  lo   schema   di
contratto  all'approvazione»  di  questo  Comitato,  «che  adotta  la
relativa delibera entro trenta giorni»; la procedura prevede  inoltre
che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,
di seguito MIMS, informi «l'organismo di regolazione, che si  esprime
entro quindici giorni relativamente  ai  profili  di  competenza,  e,
mediante il gestore dell'infrastruttura, i  richiedenti  e,  su  loro
richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto  dello  schema  di
contratto  di  programma,  al  fine  di  consentire  agli  stessi  di
esprimersi al riguardo prima che» il contratto stesso «sia sottoposto
all'approvazione» di questo Comitato.  «La  delibera  del  CIPESS  e'
sottoposta al controllo di legittimita'  da  parte  della  Corte  dei
conti» e al «fine di permettere una piu' celere  realizzazione  degli
interventi ferroviari, e' ammessa la  registrazione  anche  parziale»
della delibera stessa, «che diviene efficace limitatamente  a  quanto
oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS  puo'  adottare,  su
richiesta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
una delibera integrativa o modificativa delle parti  non  registrate.
Lo schema di contratto di programma e' sottoscritto tra il  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  il  gestore
dell'infrastruttura entro  quindici  giorni  dalla  registrazione  da
parte della Corte  dei  conti  della  delibera  di  approvazione  del
medesimo schema» ed «entro cinque  giorni  dalla  sottoscrizione»  il
suddetto contratto e' trasmesso dal MIMS alle  Camere,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, e  a  questo  Comitato
«con apposita informativa». «Gli investimenti ferroviari  autorizzati
e finanziati da specifiche disposizioni di  legge  sono  inseriti  di
diritto nel contratto di programma in corso alla data di  entrata  in
vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli
aggiornamenti  di  cui  al  comma  2-bis  danno  evidenza   di   tali
investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono  vincolati
ai sensi delle disposizioni di legge»; 
    5. il medesimo art. 15, comma 2-bis, il quale prevede che, «entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili e il gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  provvedono
alla sottoscrizione degli  aggiornamenti  annuali  del  contratto  di
programma», coerentemente con quanto previsto dal succitato documento
strategico,  distinguendo  tra  «aggiornamenti  di  importo  pari   o
inferiore a 5 miliardi di euro complessivi» («approvati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
informativa al CIPESS») e aggiornamenti  di  importo  superiore  a  5
miliardi di euro, al netto delle  risorse  finalizzate  per  legge  a
specifici interventi (ai quali «si applica la  procedura  di  cui  al
comma  2»).  I   suddetti   «aggiornamenti,   entro   cinque   giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.»; 
    6. il medesimo art. 15, comma 2-ter,  il  quale  prevede  che  il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferisca
annualmente alle Camere sullo stato di attuazione  dei  contratti  di
programma; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  concernente
«Codice dei contratti pubblici», e  seguenti  modificazioni,  che  ha
abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139,  concernente
l'«Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  14  dicembre  2016,  che  modifica  la  direttiva
2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di
trasporto nazionale dei  passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance
dell'infrastruttura ferroviaria»; 
  Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di  recepimento
della direttiva UE 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; 
  Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di  recepimento
della  direttiva  UE  2016/797,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, che all'art. 13,  comma  5  prevede  che  «Le
nuove   linee   ferroviarie   regionali   a   scartamento   ordinario
interconnesse con  la  rete  nazionale,  che  assicurano  un  diretto
collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio  previa  intesa
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la  regione
interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria
nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante  conferimento
in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  che
ne assume la gestione ai sensi e per  gli  effetti  del  gestione  ai
sensi e per gli effetti del infrastrutture gli  effetti  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture trasporti e  della  navigazione  n.
138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e  per
l'eventuale  potenziamento  della  linea  si  provvede   secondo   le
modalita' e con le risorse previste nei contratti di programma di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che ha introdotto nel  sistema  normativo
europeo la tassonomia delle attivita' economiche eco-compatibili, una
classificazione  delle  attivita'  che  possono  essere   considerate
sostenibili  in  base  all'allineamento  agli  obiettivi   ambientali
dell'Unione europea e al rispetto di  alcune  clausole  di  carattere
sociale; 
  Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, ed in particolare gli
articoli 41 e  42,  rispettivamente  rubricati  «Semplificazione  del
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli
oneri  informativi  a  carico  delle  Amministrazioni  pubbliche»   e
«Semplificazioni dell'attivita' del CIPE»; 
  Visto il regolamento UE, n. 2020/2094, del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  dicembre  2020,  che  istituisce   lo   strumento
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia per  gli
effetti del Covid-19, ed in particolare  il  piano  denominato  «Next
generation EU»; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali  sono  stati  adottati  i
regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del MIT  e
degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero; 
  Visto il «Regolamento UE 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Considerato che il Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di
seguito PNRR, e' stato ufficialmente trasmesso il 30 aprile 2021  dal
Governo alla Commissione europea, ai sensi dell'art.  18  del  citato
regolamento (UE) 2021/241; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  e  altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Considerato che il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione  europea
ha approvato il PNRR della Repubblica italiana,  mediante  l'adozione
della  decisione  di  esecuzione  di  cui  all'art.  20  del   citato
regolamento (UE) 2021/241, e che tale Piano include, in  particolare,
la  Missione   3,   recante   «infrastrutture   per   una   mobilita'
sostenibile», la quale mira a rendere,  entro  il  2026,  il  sistema
infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile, potenziando il
trasporto su ferro di passeggeri e merci su rete ferrovia, aumentando
la capacita' e la  connettivita'  della  ferrovia  e  migliorando  la
qualita' del servizio lungo i  principali  collegamenti  nazionali  e
regionali,  anche  attraverso  il  rafforzamento   dei   collegamenti
transfrontalieri; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di  indirizzo
sull'azione del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  per  l'anno  2022»,  le
quali indicano che progetti ed i piani di investimenti pubblici posti
all'esame e  all'approvazione  di  questo  Comitato  dovranno  essere
orientati  alla  sostenibilita'  e  rispondere  ad  alcuni  parametri
misurabili durante il percorso  di  programmazione,  progettazione  e
autorizzazione, sulla base di una  delibera  di  questo  Comitato  da
emanare entro il 2022; 
  Valutata  la  necessita'  di  ricevere,  insieme   alle   relazioni
istruttorie in  tutte  le  fattispecie  in  cui  questo  Comitato  e'
chiamato ad esprimersi, una scheda di  accompagnamento  che  descriva
sinteticamente le azioni orientate allo sviluppo sostenibile previste
o  attuate  nell'abito  della   fattispecie   medesima,   di   natura
prevalentemente qualitativa e, ove possibile, di tipo quantitativo; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare i commi 394
e 395  dell'art.  1,  come  modificati  dall'art.  9,  comma  1,  del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, («Disposizioni  urgenti  per  la
sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti  e  della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»), che hanno stanziato,  rispettivamente,  complessivi  5
miliardi di euro dal 2022 al 2035 per la  realizzazione  della  linea
ferroviaria Adriatica con caratteristiche di alta  velocita'  e  alta
capacita' e complessivi 5,75 miliardi di euro dal 2024 al 2036 per il
rifinanziamento del CdP-I 2022-2026; 
  Viste anche le precedenti disposizioni normative  di  finanziamento
del CdP-I 2022-2026 o di singoli investimenti, piani e  programmi  in
esso inclusi, come riportate peraltro nell'Appendice 5 del CdP-I; 
  Viste le delibere con le  quali  questo  Comitato  ha  approvato  i
progetti preliminari o definitivi  delle  infrastrutture  strategiche
incluse nei contratti di programma tra MIT e  RFI  e/o  ha  assegnato
risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del Programma delle
infrastrutture strategiche di cui al decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE»; 
  Vista la delibera 7  agosto  2017,  n.  66,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole  sul  Contratto  di  programma
2017-2021 - parte  investimenti,  di  seguito  CdP-I  2017-2021,  poi
sottoscritto  il  20  dicembre   2018   e   il   28   gennaio   2019,
rispettivamente da RFI e dal MIT; 
  Vista la delibera 24 luglio  2019,  n.  37,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere  favorevole  sull'aggiornamento  per  gli
anni 2018-2019 del succitato CdP-I 2017-2021; 
  Vista la delibera 27 luglio  2021,  n.  45,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole  sull'aggiornamento,  per  gli
anni 2020 e 2021, del suddetto CdP-I 2017-2021; 
  Vista la delibera 15 febbraio 2022,  n.  1,  con  la  quale  questo
Comitato ha assegnato al MIMS finanziamenti a  carico  delle  risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito  FSC,  2021-2027,
prevedendo, «relativamente  agli  interventi  a  titolarita'  di  RFI
S.p.a.», che «i prossimi  contratti  di  programma,  e  i  successivi
aggiornamenti,  dovranno  dare  separata  evidenza  degli  interventi
finanziati con la presente delibera, in apposito  elenco  recante  il
CUP, il codice attribuito nell'ambito del Contratto di programma,  il
costo dell'intervento, lo  stato  progettuale  e/o  realizzativo,  le
eventuali altre fonti di finanziamento e il fabbisogno residuo»; 
  Considerato che il PNRR ha iniziato a dare attuazione al  programma
Next Generation  EU,  varato  per  integrare  il  Quadro  finanziario
pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea alla luce delle conseguenze
economiche e sociali della pandemia Covid-19; 
  Considerato il ruolo di  RFI  e  le  sue  principali  attivita'  in
qualita' di gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,  che
includono: 
    1. la progettazione, la costruzione, la messa  in  esercizio,  la
gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale
di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 2015, ivi incluse  le
stazioni passeggeri  e  gli  impianti  merci  modali  e  intermodali,
nonche' la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza  connessi
alla  circolazione  dei  convogli,  ivi  compreso  il  sistema   Alta
velocita'/Alta capacita'; 
    2. gli altri compiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura ai
sensi della vigente normativa ed in particolare  del  citato  decreto
legislativo n. 112 del 2015, quali: accesso all'infrastruttura ed  ai
servizi, riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura da
parte delle imprese ferroviarie,  nonche'  ogni  ulteriore  attivita'
necessaria o  utile  per  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali
indicati dalle competenti autorita' nazionali e comunitarie e che  in
tale ambito, le funzioni principali sono relative a: 
      2.1.  assicurare  la  piena  utilizzabilita'  ed  il   costante
mantenimento  in  efficienza  delle  linee  e  delle   infrastrutture
ferroviarie; 
      2.2. gestire gli  investimenti  finalizzati  al  potenziamento,
ammodernamento tecnologico e sviluppo delle linee  e  degli  impianti
ferroviari; 
      2.3. promuovere l'integrazione dell'infrastruttura  ferroviaria
e la cooperazione con i diversi gestori, con particolare  riguardo  a
quelli dei Paesi dell'Unione europea; 
  Vista la nota 5 luglio  2022,  n.  4670,  del  MIMS  relativa  alla
trasmissione all'ART del CdP-I 2022-2026; 
  Vista la  nota  8  luglio  2022,  n.  994,  di  RFI  relativa  alla
trasmissione ai soggetti richiedenti del CdP-I  2022-2026,  ai  sensi
del citato decreto legislativo n. 112 del 2015, per i quali  ad  oggi
ha risposto il solo Comune di Brescia con la nota 15 luglio 2022,  n.
224263; 
  Viste le note: 
    1. 9 luglio 2022, n. 4769, con la quale il  MIMS  -  Dipartimento
per la programmazione  strategica,  i  sistemi  infrastrutturali,  di
trasporto  a  rete,  informativi  e  statistici  ha   anticipato   la
trasmissione  a  questo  Comitato,  tra  l'altro,   della   relazione
istruttoria, della presentazione e  delle  appendici  concernenti  il
CdP-I 2022-2026; 
    2. 15 luglio 2022, n. 24944, con la quale il  Capo  di  Gabinetto
del MIMS, in riferimento alla predetta nota n. 4769, ha  chiesto  tra
l'altro l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di  questo  Comitato  del  succitato  CdP-I  2022-2026,  trasmettendo
nuovamente il testo del  CdP-I  2022-2026  aggiornato  con  tutte  le
relative appendici; 
  Vista la nota 26 luglio 2022, n.  17017,  con  la  quale  l'ART  ha
trasmesso, per i profili di competenza, le proprie  osservazioni  non
vincolanti in merito  al  contenuto  dello  schema  di  Contratto  di
programma RFI 2022-2026 - parte servizi, di seguito CdP-S, formulando
in  particolare  osservazioni  relativamente  allo   spostamento   di
previsioni  di  spesa  per  manutenzione  dal  CdP-I  al  CdP-S,   ha
precisato, nel proprio parere n. 8,  di  essersi  espressa  solo  sul
predetto CdP-S e non sul CdP-I  («in  considerazione  di  tali  tempi
ristretti viene adottato il presente parere solo con  riferimento  al
contenuto del Contratto di programma - parte servizi»); 
  Vista la nota 1° agosto 2022, n. 5292, con la  quale,  rispetto  al
parere  ART  n.  8,  il  MIMS  ha  confermato  che  le  attivita'  di
manutenzione straordinaria  sono  state  correttamente  spostate  dal
CdP-I al CdP-S: «Il  trasferimento  proposto  nel  nuovo  CdP-S  2022
-2026,  pertanto,  riporta  l'attuazione  di   detti   programmi   di
intervento nell'ambito contrattuale piu' consono per detta  tipologia
di attivita'»; 
  Vista la nota 2 agosto 2022, n. 5330,  con  la  quale  il  MIMS  ha
trasmesso, in vista dell'odierna  riunione  di  questo  Comitato,  la
documentazione aggiornata relativa al  CdP-I  2022-2026  (articolato,
tavole, tabelle e appendici), che recepisce le «indicazioni emerse in
sede di seduta  preparatoria  e  in  sede  di  concertazione  con  le
Amministrazioni competenti», incluso quanto concordato con il MEF,  a
valle delle interlocuzioni intercorse prima dell'odierna riunione  di
questo Comitato; 
  Preso atto  dei  contenuti  dello  schema   di   CdP-I   2022-2026,
dell'istruttoria MIMS, della  relazione  informativa  di  RFI  e,  in
particolare, che: 
    1.  il  CdP-I  2017-2021,  aggiornamento  2020-2021,  aveva  come
naturale scadenza il 31 dicembre 2021; 
    2. il MIMS ha prorogato la vigenza CdP-I 2017-2021, ai  sensi  di
quanto previsto dall'art.  3  dello  stesso  contratto,  consentendo,
nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, la  prosecuzione
degli interventi inseriti  nella  sezione  1  «opere  in  corso»  del
vigente CdP-I 2017-2021,  aggiornamento  2020-2021,  con  i  relativi
trasferimenti di risorse; 
    3. il 30 dicembre 2021 il MIMS ha trasmesso al Parlamento e  alla
Conferenza  unificata  il  Documento   strategico   della   mobilita'
ferroviaria di passeggeri e merci, di seguito DSMF; 
    4. il DSMF costituisce  la  declinazione  degli  obiettivi  della
politica delle infrastrutture e della mobilita' ferroviaria nazionale
alla luce delle esigenze di mobilita' di persone e merci, nonche'  il
quadro di riferimento per la programmazione e il finanziamento  delle
infrastrutture ferroviarie; 
    5. l'VIII Commissione  del  Senato  «lavori  pubblici»  e  la  IX
Commissione della Camera «trasporti, poste e telecomunicazioni» hanno
espresso parere favorevole  sul  DSMF,  rispettivamente  in  data  24
febbraio e 2 marzo 2022, con osservazioni e condizioni; 
    6. la Conferenza unificata si e' pronunciata il 16 marzo 2022; 
    7. il DSMF e' stato oggetto di integrazioni da parte del MIMS, in
quanto le osservazioni e le  condizioni  espresse  dalle  Commissioni
parlamentari e dalla Conferenza unificata contenevano raccomandazioni
di carattere generale e puntuale, come la richiesta di  finanziamento
di interventi strategici, l'avvio di studi di fattibilita'  su  nuovi
investimenti di interesse regionale  e  l'assegnazione  di  priorita'
programmatica a specifici investimenti; 
    8. il contratto e' costituito dai seguenti articoli: 
      1 Oggetto, che  tra  l'altro  definisce  la  materia  trattata,
individua  le  sezioni  in  cui  il  e'  articolato  il  piano  degli
investimenti in corso e programmatici, in ottemperanza a richieste di
questo Comitato (Sezione 1 - Opere in corso finanziate, riferita alle
opere  oggetto  del   Contratto   dotate   di   integrale   copertura
finanziaria; Sezione 2 - Fabbisogni  finanziari  2023-2026,  riferita
alle opere con fabbisogni finanziari nel quinquennio di  vigenza  del
Contratto; Sezione 3 - Fabbisogni finanziari 2027-2031, riferita alle
opere da finanziare nel secondo quinquennio; Sezione 4  -  Fabbisogni
finanziari oltre Piano); 
      2 Definizioni; 
      3 Durata e aggiornamenti, che specifica la durata del contratto
(dal 2022 al 2026)  e  prevede  che  alla  sua  scadenza  proseguira'
l'applicazione della medesima disciplina contrattuale nelle more  del
rinnovo e per un termine massimo di ulteriori due  anni,  assicurando
alle «opere in corso» i  «corrispondenti  trasferimenti  di  risorse,
fino all'entrata in vigore del nuovo atto contrattuale»; 
      4 Obblighi del gestore, che - oltre a  richiamare  il  rispetto
degli obblighi derivanti dalla concessione -  precisa  gli  ulteriori
obblighi in  capo  a  RFI,  compresi  la  relazione  sullo  stato  di
attuazione dei programmi  e  dei  progetti  d'investimento,  prevista
entro  il  30  giugno,  a   decorrere   dall'anno   successivo   alla
sottoscrizione  del  contratto,  e   i   «libretti   regionali»   che
sintetizzano i citati programmi e progetti suddivisi per regioni; 
      5 Riconoscimento degli interventi realizzati e  pagamenti,  che
tra  l'altro  precisa  che  la  tavola  2   «Prospetto   di   sintesi
fonti-impieghi  di  cassa   della   Tabella   A,   B»   riporta   «la
pianificazione delle erogazioni di cassa per ogni  singola  fonte  di
finanziamento contrattualizzata»; 
      6 Facolta' del gestore, che tra  l'altro  includono  quella  di
utilizzare le risorse per la  soppressione  dei  passaggi  a  livello
ancora  esistenti  sulle  linee  della  rete  complementare  per   la
realizzazione di opere sostitutive,  funzionali  e  complete,  «senza
limiti d'importo massimi predefiniti per singolo intervento»; 
      7 Poteri e compiti del concedente; 
      8 Valutazione performance e penalita', riferite a obiettivi  di
performance  dell'anno  in  corso  e  misurazione  della  performance
dell'anno precedente per determinate  tipologie  di  interventi,  con
connessa  quantificazione  delle  eventuali   penali   in   caso   di
scostamenti; 
      9 Indicatori di monitoraggio sullo stato della rete,  che  sono
riportati nella tabella inserita nello stesso art. 9 e devono  essere
comunicati entro il mese di giugno di ogni anno, accompagnandoli  con
una relazione che evidenzi  tra  l'altro  la  progressiva  evoluzione
della rete e i benefici ottenuti; 
      10 Pagamento delle penali pecuniarie; 
      11 Clausola risolutiva espressa e procedure  di  rinegoziazione
del Contratto, che specifica i casi in cui il MIMS ha il  diritto  di
risolvere il contratto stesso e che precisa come, «nel  caso  in  cui
non fosse garantita la copertura finanziaria  prevista  nel  presente
Contratto  e  nei  relativi  aggiornamenti   annuali   espressa   nei
fabbisogni nell'anno di riferimento, le Parti potranno rinegoziare le
priorita' degli investimenti  con  le  risorse  gia'  precedentemente
contrattualizzate secondo la procedura di cui al precedente  art.  3,
comma 3. Nelle more di tale aggiornamento resta salva la facolta'  di
RFI di salvaguardare l'avvio degli interventi previsti nella «Tabella
A01 - «Sicurezza,  adeguamento  a  nuovi  standard  e  resilienza  al
climate change» ricorrendo  alla  riallocazione  delle  risorse  gia'
contrattualizzate, ma non ancora oggetto di atti negoziali con terzi,
ovvero al mercato finanziario»; 
      12  Vigilanza  e  controllo,  che  definisce   l'ambito   delle
attivita' di vigilanza e controllo svolte dal MIMS; 
      13  Disposizioni  finali,  che   precisa   la   vigenza   delle
disposizioni relative alla gestione degli investimenti contenute  nei
precedenti contratti di programma ovvero nei loro aggiornamenti; 
      14 Comunicazioni, che riporta i dati delle parti per lo scambio
delle comunicazioni; 
      15 Controversie, che  definisce  le  procedure  di  risoluzione
delle  eventuali  controversie  che   dovessero   insorgere   durante
l'esecuzione del Contratto; 
  Preso atto dei contenuti delle tavole di sintesi, come  di  seguito
elencate: 
    1. Figura 1 - Evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato; 
    2.  Figura  2   -   Fabbisogni   finanziari   programmatici   con
articolazione  per  sezione:  programma   quinquennale   di   vigenza
contrattuale, programma a completamento del  piano  decennale,  oltre
Piano; 
    3.  Tavola  1:  articolazione  degli  investimenti  in  corso   e
programmatici per status attuativo e finanziario; 
    4. Tavola 1-bis: Articolazione  degli  investimenti  in  corso  e
programmatici per classi tipologiche di destinazione; 
    5. Tavola 2 - Prospetto di sintesi delle fonti e  degli  impieghi
di cassa tabelle A e B; 
  Preso atto dei contenuti delle tabelle, denominate: 
    1. «Tabella A - Portafoglio investimenti in corso e programmatici
per status attuativo e finanziario»; 
    2. «Tabella B - Progetti infrastrutturali  realizzati  per  lotti
costruttivi non funzionali per status attuativo e finanziario»; 
    3. «Tabella A - Portafoglio investimenti in corso e programmatici
per classe tipologica di destinazione»; 
    4. «Tabella B - Progetti infrastrutturali  realizzati  per  lotti
costruttivi non funzionali per classe tipologica di destinazione»; 
    5. «Tabella C - Opere ultimate»; 
  Preso atto dei  contenuti  delle  appendici  di  seguito  elencate,
aggiornate e adeguate alle richieste formulate da questo Comitato con
la richiamata delibera n. 45 del 2021: 
    1. Appendice 1: Dettaglio delibere CIPE per intervento; 
    2. Appendice 2: Dettaglio  CUP  riferiti  ai  programmi  inseriti
nelle tabelle del CdP-I 2022-2026; 
    3. Appendice 3: Schede interventi CdP-I 2022 - 2026; 
    4. Appendice 4: Evoluzione del portafoglio con motivazione  delle
variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento  contrattuale
e dossier allegati; 
    5. Appendice 5: Evoluzione delle coperture finanziarie per  fonte
di finanziamento; 
    6. Appendice 6: Relazione interventi finanziati  dall'art.  7-ter
del decreto-legge n. 43 del 2013; 
    7. Appendice 7: Distribuzione territoriale degli  investimenti  e
delle nuove risorse programmate; 
    8.  Appendice  8:  Elenco  delle  opere   del   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
    9. Appendice 9: Elenco opere  inserite  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza - PNRR, Missione 3, Component 1; 
    10. Appendice 10: Progetti di fattibilita'  tecnico  economica  e
studi di fattibilita'; 
    11. Appendice 11: Il contributo dei Contratti di programma MIMS -
RFI allo sviluppo sostenibile; 
  Considerato che l'attivita' di costruzione, gestione e manutenzione
dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  fondamentale  per  favorire  la
riduzione delle emissioni di  gas  climalteranti,  nell'ambito  delle
azioni  per  contrastare  i   cambiamenti   climatici,   sia   grazie
all'adeguamento/modernizzazione  e  all'elettrificazione  della  rete
ferroviaria e sia grazie allo spostamento del flusso dei trasporti di
persone e merci dalla gomma al ferro; 
  Preso atto  che  il  nuovo  contratto  comprende,  oltre  ai  nuovi
interventi da avviare con la  sottoscrizione  del  contratto  stesso,
anche gli investimenti gia' presenti  nelle  tabelle  del  precedente
Cdp-I 2017-2021 in corso di realizzazione  e  le  relative  fonti  di
finanziamento; 
  Preso atto che il valore del portafoglio di progetti finanziati nel
nuovo Cdp-I 2022-2026 si attesta su circa 119,4 miliardi di euro,  in
aumento rispetto ai circa 109,2 miliardi di  euro  dell'aggiornamento
2020-2021 del Cdp-I 2017-2021, tenuto conto della  riduzione  per  le
opere  ultimate  (circa  2,8  miliardi  di  euro)  e  dell'incremento
derivante dalle nuove risorse finanziarie per circa  13  miliardi  di
euro, al netto di definanziamenti per circa 36,6 milioni di euro; 
  Preso atto che il differenziale tra i finanziamenti  disponibili  e
la proiezione programmatoria di spesa indicata dal contratto  risulta
pari a circa 128,7 miliardi di euro, come  illustrato  nella  tabella
seguente: 
 
=====================================================================
|                  |            |                 |Differenziale con|
|                  |   Costo    |  Finanziamenti  |  la proiezione  |
|                  | 2022-2026  | disponibili (in | programmatoria  |
|    Tipologia     |(in miliardi|   miliardi di   | (in miliardi di |
|   intervento     | di euro)   |     euro)       |      euro)      |
+==================+============+=================+=================+
|A. Portafoglio    |            |                 |                 |
|investimenti in   |            |                 |                 |
|corso e           |            |                 |                 |
|programmatici     |      229,4 |           104,2 |            125,2|
+------------------+------------+-----------------+-----------------+
|B. Investimenti   |            |                 |                 |
|realizzati per    |            |                 |                 |
|lotti costruttivi |       18,7 |            15,2 |              3,5|
+------------------+------------+-----------------+-----------------+
|Totale A+B        |      248,1 |           119,4 |            128,7|
+------------------+------------+-----------------+-----------------+
 
  Preso atto che il fabbisogno dei suddetti circa 128,7  miliardi  di
euro,  attualmente  non  coperto,  ha  natura  programmatica  ed   e'
riferibile agli anni, riportati nella tabella seguente, che  superano
in parte la durata del contratto in esame: 
 
                                        (importi in miliardi di euro) 
 
=====================================================================
|         Riferimento temporale del fabbisogno          | Importo   |
+=======================================================+===========+
|Anno 2023                                              |   22,3    |
+-------------------------------------------------------+-----------+
|Anni 2024-2026                                         |   33,8    |
+-------------------------------------------------------+-----------+
|2° quinquennio 2027-2031                               |   45,5    |
+-------------------------------------------------------+-----------+
|Oltre 2031                                             |   27,1    |
+-------------------------------------------------------+-----------+
|Totale                                                 |  128,7    |
+-------------------------------------------------------+-----------+
 
  Considerato  che,   la   concertazione   tra   le   amministrazioni
interessate ha comportato degli  adeguamenti  allo  schema  di  CdP-I
2022-2026,  sulla  base  di  quanto  rilevato  in  fase  istruttoria,
lasciando sostanzialmente  inalterata  la  struttura  di  articolato,
tavole, tabelle e appendici; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui  alla  delibera  di
questo stesso Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica», cosi' come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n.
79, recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Vista la nota 2 agosto 2022, n.  4317,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica e dal MEF,
posta a base della odierna seduta di questo Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna di questo
Comitato e, in particolare, la formulazione in riunione del  concerto
del MEF alla proposta del MIMS; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione dello schema di contratto 
  Lo schema di Contratto di programma 2022-2026, parte  investimenti,
tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
Rete ferroviaria italiana S.p.a., e' approvato ai sensi  del  decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come modificato dall'art.  5  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con le prescrizioni  riportate
nei punti che seguono. 
  2. Prescrizioni  ulteriori  rispetto  al  testo  del  Contratto  di
programma  RFI  2022-2026  -  parte  investimenti,   concertate   fra
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
Ministero dell'economia e delle finanze: 
  2.1. I fabbisogni indicati dal Contratto di programma  2022-2026  -
parte  investimenti  hanno  valore  programmatico,  pertanto  saranno
oggetto di valutazione in sede di definizione  dei  provvedimenti  di
finanza pubblica per gli anni di vigenza del Contratto stesso. 
  2.2.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili,  in  qualita'  di  Amministrazione  vigilante,  e   Rete
ferroviaria italiana S.p.a., in qualita' di  societa'  concessionaria
della rete infrastrutturale  ferroviaria  nazionale  e  titolare  del
Contratto di  programma  2022-2026  -  parte  investimenti,  dovranno
prevedere, nel  prossimo  aggiornamento  del  medesimo  Contratto  di
programma  2022-2026  -  parte  investimenti,  l'inserimento  di   un
documento contenente la valutazione complessiva  della  coerenza  del
contratto  stesso  con  i  principi   dello   sviluppo   sostenibile,
includendo, tra l'altro, una  valutazione  quantitativa  dell'impatto
sulla riduzione, a interventi conclusi, delle  emissioni  di  gas  ad
effetto serra, oggetto degli obiettivi  europei  definiti  nel  piano
«Fit for 55». 
  2.3. Lo schema di contratto dovra' essere emendato ogniqualvolta vi
sia il riferimento all'espressione del «parere favorevole» di  questo
Comitato  sullo  schema  stesso,  anziche'   all'»approvazione»   del
medesimo schema. 
  2.4. Nell'art. 1,  punto  1,  del  contratto  dovra'  essere  fatto
riferimento   allo   «sviluppo   sostenibile»   e   non   alla   sola
«sostenibilita'»  (sostituire   «migliori   prassi   orientate   alla
sostenibilita'»  con  «migliori  prassi   orientate   allo   sviluppo
sostenibile»). 
  2.5.  All'art.  1,  punto  8,  dopo  «Le  Parti  procederanno  alla
sottoscrizione  di  un  apposito  atto  integrativo  al   contratto»,
aggiungere «previa verifica delle coperture finanziarie». 
  2.6.  Nell'art.  2  («Definizioni»)  dovra'  essere   inserita   la
denominazione estesa corrispondente all'acronimo CIPESS. 
  2.7. All'art. 3 («Durata e aggiornamenti»), alla fine del  punto  2
(«... in vigore del nuovo atto contrattuale»), dovra' essere aggiunta
la specifica «nei limiti delle risorse disponibili». 
  2.8. Rete ferroviaria  italiana  S.p.a.,  in  qualita'  di  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale,  dovra'  predisporre  una
periodica relazione sull'andamento del contratto  di  programma,  con
particolare attenzione per le opere rientranti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, alle competenti strutture del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, anche al  fine  di  una
successiva informativa a  questo  Comitato,  da  parte  del  medesimo
Ministero. Tale informativa  dovra'  essere  trasmessa  entro  il  30
settembre di ogni anno, fino a chiusura dello stesso Piano  nazionale
di ripresa e resilienza. 
  2.9.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili provvedera' ad assicurare, per conto di questo  Comitato,
la conservazione dei documenti del Contratto di programma 2022-2026 -
parte investimenti. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1569