IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421,
dispone la nomina con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  ai
sensi dell'art. 11  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  2022,
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio  di  Roma  capitale,
come modificato dal successivo decreto Presidenziale  del  21  giugno
2022; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante «Misure urgenti
in materia di politiche energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che: 
    al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo,  limitatamente
al periodo del relativo mandato e con riferimento  al  territorio  di
Roma capitale, tenuto anche conto di quanto disposto  dall'art.  114,
comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni  ai
sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 ed, in particolare: 
      1. la predisposizione e l'adozione del piano  di  gestione  dei
rifiuti di Roma capitale; 
      2. la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi; 
      3. l'elaborazione e approvazione  del  piano  per  la  bonifica
delle aree inquinate; 
      4.  l'approvazione  dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  la
gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando  la  realizzazione
di  tali  impianti  e  autorizzando  le  modifiche   degli   impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma
4-bis,e 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006; 
      5.  l'autorizzazione   dell'esercizio   delle   operazioni   di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le
competenze statali di  cui  all'art.  7,  comma  4-bis,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
    al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di  Governo,
ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario,
possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione  Lazio,  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Vista la direttiva 26 aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva n. 2018/850/UE  del
«Pacchetto per l'economia  circolare»  che  pone  agli  Stati  membri
l'obiettivo  di  diminuire  progressivamente   il   collocamento   in
discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o  al
recupero; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della su  richiamata  direttiva  n.  1999/31/CE,  che  disciplina  la
costruzione,  l'esercizio   e   la   gestione   post-chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della successiva direttiva n. 2018/850/UE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE  successive  modificazioni  ed
integrazioni che, nel disciplinare la gestione  e  la  gerarchia  dei
rifiuti e nel definire  il  «rifiuto»  come  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo
di disfarsi», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
principi di autosufficienza e  prossimita',  una  rete  integrata  di
impianti che permettano il completamento  delle  diverse  fasi  della
gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche  disponibili  (BAT-
Best available techniques). 
  Visto il regolamento UE  n.  1357/2014  della  Commissione  del  18
dicembre 2014 che  sostituisce  l'Allegato  III  della  direttiva  n.
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista la decisione n. 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre
2014, che modifica la decisione n.  2000/532/CE  relativa  all'elenco
dei rifiuti ai sensi della direttiva  n.  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. 
  Visto il regolamento UE regolamento (UE) n. 2017/997 del Consiglio,
dell'8 giugno 2017, che modifica l'Allegato III  della  direttiva  n.
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». 
  Vista  la  comunicazione  2018/C  124/01  della  UE  recante   «Gli
orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9  aprile
2018; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2018/850 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  30  maggio   2018,   che   modifica   la   direttiva
n. 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di  rifiuti,  recepita  con
decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121; 
  Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 
    2018/851 del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  n.
2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
    2018/852 del  30  maggio  2018,  che  modifica  la  direttiva  n.
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 
  entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n.  116
che ha  compiuto  un'ampia  revisione  della  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006. 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147  della  Commissione
europea del 10  agosto  2018  «Conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (Best available techniques, BAT) per il  trattamento  dei
rifiuti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti (rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/636  della  Commissione  del  23
aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V  del  regolamento
(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti; 
  Viste  la  delibera  SNPA  (Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di  approvare  delle  «Linee
guida del sistema  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  per
l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18
maggio  2021  che   approva   il   documento   «Linee   guida   sulla
classificazione dei rifiuti»; 
  Visto il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero
della transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per  l'economia
circolare di approvazione delle «Linee  guida  sulla  classificazione
dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del sistema  nazionale
per la protezione dell'ambiente del 18 maggio  2021,  n.  105,  cosi'
come  integrate  dal  sotto-paragrafo  denominato  «3.5.9  -  Rifiuti
prodotti dal trattamento  meccanico/meccanico-biologico  dei  rifiuti
urbani indifferenziati»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020. 
  Premesso che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n.
B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni e'
stata rilasciata ad A.M.A. S.p.a.  (e  per  essa  al  proprio  legale
rappresentante pro tempore),  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.
05445891004 con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142
Roma, l'autorizzazione integrata  ambientale,  ai  sensi  del  Titolo
III-bis  del   decreto   legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  per  l'impianto  integrato  per   il
trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato  nel  Comune
Roma, via Rocca Cencia, 301, per un periodo di anni  cinque,  nonche'
l'autorizzazione  alla  realizzazione   delle   migliorie   operative
dell'impianto, secondo  quanto  riportato  nei  documenti  richiamati
nell'Allegato  tecnico,  parte  integrante  della  determinazione  in
parola; 
    con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. B01454 del
9 aprile 2013 e' stato rilasciato il nulla osta a favore della A.M.A.
S.p.a. per l'impianto integrato di trattamento rifiuti sito in  Roma,
via  di  Rocca  Cencia  n.  301,  alla   variante   non   sostanziale
dell'Autorizzazione integrata  ambientale  (A.I.A.)  -  di  cui  alla
determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011 - che prevede, tra l'altro,
l'attivita' di trasferenza del rifiuto  urbano  indifferenziato  (500
t/g)  per   il   conferimento   della   quota   di   rifiuto   urbano
indifferenziato, non trattata in impianti AMA per sopraggiunti limiti
tecnologici    e/o    autorizzativi,    in    altri    impianti    di
recupero/smaltimento   regionali   autorizzati,    considerato    che
«nell'impianto e' gia' stata effettuata per circa un anno,  visto  il
sequestro del limitrofo impianto di  trasferenza  di  proprieta'  del
Co.La.Ri.,   l'attivita'   di   trasferenza   dei   rifiuti    urbani
indifferenziati  per  il  conferimento  presso  impianti  terzi,   in
ottemperanza alle ordinanze del Sindaco di Roma capitale: n. 120  del
3 maggio 2011, n. 190 del 2 agosto 2011 e n. 25 del 2 febbraio 2012»; 
    la su richiamata determinazione dirigenziale della Regione  Lazio
n.  B01454/2013,  al  punto  3   del   dispositivo,   specifica   che
«l'attivita' di trasferenza autorizzata dovra' avvenire nel  rispetto
del massimo quantitativo annuale autorizzato con la determinazione n.
B2519/2011 in ingresso all'impianto (234.000 t/anno) ...»; 
    con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G14207 del
30 novembre 2016 e'  stata  approvata  la  modifica  non  sostanziale
all'A.I.A. rilasciata con determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011 e
successive modificazioni ed  integrazioni  relativamente  all'aumento
del  quantitativo  dei  rifiuti  (CER  20.03.01)  da   destinare   ad
operazioni di  trasferenza  nelle  aree  gia'  autorizzate  per  tali
attivita' fino al quantitativo di 1.000 t/g; 
    in data 10 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Roma, Paolo Andrea
Taviano, nell'ambito del procedimento penale (di  cui  al  RG  NR  n.
39195/19  e  RG  GIP  3588/20),  a  seguito  della  violazione  delle
prescrizioni dell'A.I.A. n. B2519 del 31 marzo 2011, con  conseguente
produzione di rifiuti difforme rispetto alle quantita'  di  cui  alla
predetta A.I.A. e alle specifiche BAT (Best available techiniques) di
settore, nonche' in considerazione dell'omessa stabilizzazione  della
frazione putrescibile selezionata dai rifiuti urbani, con conseguente
produzione sistematica di un rifiuto non in grado  di  conseguire  il
valore soglia di IRDP (di 1.000 mg O2  /kg  SV  x  h),  tale  da  non
potersi  ritenere  biostabilizzato,  ha  disposto  con   decreto   il
«sequestro  preventivo  del  sito  di  stabilizzazione  biologica   e
raffinazione  dei  rifiuti  dell'impianto  di  trattamento  meccanico
biologico di via di Rocca Cencia  n.  301  di  proprieta'  di  A.M.A.
S.p.a. e partitamente di n.  2  bacini  di  stabilizzazione  aerobica
operanti in parallelo» (e di) «n. 2 vagli a 20 mm per la raffinazione
della corrente in  uscita  dalla  stabilizzazione»  e  la  contestale
nomina del «dott. Luigi Palumbo ... quale amministratore  giudiziario
con facolta' d'uso dell'impianto in sequestro al  fine  di  procedere
agli interventi necessari all'adeguamento tecnico dello  stesso  alle
prescrizioni dell'autorizzazione»; 
    il su richiamato decreto di sequestro preventivo, con  successiva
immissione in possesso all'amministratore  giudiziario,  dott.  Luigi
Palumbo, e' stato notificato ad A.M.A. S.p.a. in data 13 luglio 2020; 
    in data 29 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Roma, Paolo Andrea
Taviano,  nell'ambito  del  procedimento  penale  su  richiamato,  su
istanza del  P.M.,  con  decreto  disponeva  «l'estensione  del  gia'
disposto con decreto  10  luglio  2020  ...  all'intero  impianto  di
Trattamento meccanico biologico di via  di  Rocca  Cencia  n. 301  di
proprieta' di A.M.A. S.p.a. al  fine  di  procedere  agli  interventi
necessari all'adeguamento tecnico della strutture e alle prescrizioni
dell'A.I.A. n. B2519 del 31 marzo 2011» e la contestuale  nomina  del
«dott. Luigi Palumbo ... quale amministratore giudiziario dell'intero
impianto con facolta' d'uso dell'impianto in  sequestro  al  fine  di
procedere agli interventi  necessari  all'adeguamento  tecnico  dello
stesso alle  prescrizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale
..."»; 
    il su richiamato decreto di sequestro preventivo  in  estensione,
con successiva immissione in possesso all'amministratore giudiziario,
dott. Luigi Palumbo, e' stato notificato ad A.M.A. S.p.a. in data  29
luglio 2020; 
    con determinazione dirigenziale n. G09599  del  13  agosto  2020,
recante «AMA S.p.a. - Rocca Cencia. Riesame autorizzazione  integrata
ambientale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo  n.
152/2006  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   Impianto
integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi», la
Regione Lazio, a seguito delle misure disposte  dalla  Procura  della
Repubblica di Roma con i su richiamati decreti: 
      ha   proceduto   al   riesame   dell'autorizzazione   integrata
ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011; 
      ha prescritto  la  presentazione  entro novanta  giorni  di  un
progetto (dotato di cronoprogramma e modalita' di  realizzazione  che
consenta  la  contestuale  attivita'  dell'impianto)  di  separazione
fisica, evitando dunque l'attuale commistione tra  le  due  attivita'
all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio  in  ingresso  del
rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a  trasferenza  e
quello destinato a trattamento, garantendo un utilizzo  dello  stesso
esclusivamente in ambienti confinati e posti in depressione; 
      ha prescritto un revamping impiantistico dell'impianto  di  TMB
(con presentazione entro sessanta giorni del relativo progetto dotato
di cronoprogramma degli  interventi  e  di  compartimentazione  degli
stessi senza interrompere del tutto la funzionalita'  dell'impianto),
tale da renderlo conforme ed  adeguato  al  trattamento  del  rifiuto
urbano indifferenziato nel rispetto delle MTD di settore,  garantendo
le percentuali di rendimento prescritte dalla normativa; 
      ha provveduto a «limitare al 60%  rispetto  a  quanto  indicato
nell'A.I.A. n. B2519 del 30 marzo 2011 e successive modificazioni  ed
integrazioni, nelle more dell'adeguamento impiantistico indicato  nei
punti precedenti (e anche  al  fine  di  consentire  gli  adeguamenti
richiesti  nei  precedenti  punti  e  limitare  le  problematiche  di
carattere  odorigeno),  il  quantitativo  autorizzato   in   ingresso
relativo  al  rifiuto  urbano  indifferenziato  CER  200301  sia   in
stoccaggio che in trattamento,  al  fine  di  consentire  un  maggior
raggiungimento  delle  percentuali   previste   dalla   normativa   e
dall'autorizzazione (operando con un quantitativo di rifiuti limitato
rispetto al dimensionamento  impiantistico  in  analogia  con  quanto
trattato dall'impianto fino al 2012) e al  contempo  consentendo  una
maggiore giacenza della frazione putrescibile del rifiuto nella  fase
di stabilizzazione (oltre i ventuno giorni previsti se necessario) al
fine di ottenere  una  stabilizzazione  dello  stesso  conforme  alla
normativa di settore» ... definendo, come segue, «i  quantitativi  in
ingresso  all'impianto  per  quanto   riguarda   l'impianto   TMB   e
l'attivita'   di   trasferenza   (per   l'attivita'    relativa    al
multimateriale VRD i  quantitativi  restano  inalterati)  nelle  more
dell'adeguamento impiantistico»: 
        presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico  de  quo
fino a 500 t/die di rifiuti (limite di  trattamento  giornaliero)  ed
una quantita' pari a 140.000 t/anno; 
        per lo  stoccaggio/trasferenza  dei  rifiuti  autorizzati  in
ingresso, come da tabella a seguire: 
    

        =====================================================
        | Tipologia rifiuto in ingresso |    R13    |  D15  |
        +===============================+===========+=======+
        |Rifiuti urbani conferiti non   |           |       |
        |trattati dall'impianto         |  200 t/g  |   -   |
        |(ingombranti non triturabili   |           |       |
        |nelle aree D ed H)             |           |       |
        +-------------------------------+-----------+-------+
        |Rifiuti urbani conferiti e     |                   |
        |trattati dall'impianto         |      1.300 t/g    |
        |(restante parte bacino di      |                   |
        |conferimento, area P)          |                   |
        +-------------------------------+-----------+-------+
        |Trasferenza frazione organica  |           |       |
        |da raccolta differenziata (area|  120 t/g  |   -   |
        |N)                             |           |       |
        +-------------------------------+-----------+-------+
        |Trasferenza rifiuti urbani     |           |       |
        |indifferenziati (area O)       |  600 t/g  |   -   |
        +-------------------------------+-----------+-------+
        |Trasferenza frazione secca da  |           |       |
        |RD (area M)                    |  300 t/g  |   -   |
        |CER 20.03.01                   |           |       |
        +-------------------------------+-----------+-------+
        |Trasferenza frazione secca da  |           |       |
        |RD (area G)                    |           |       |
        |CER 20.01.08                   |  120 t/g  |   -   |
        |CER 20.02.01                   |           |       |
        |CER 20.03.02                   |           |       |
        +-------------------------------+-----------+-------+
    
    stabilendo, altresi', che  le  limitazioni  in  parola  «potranno
essere  revisionate   prima   dell'approvazione   del   progetto   di
aggiornamento  impiantistico,  esclusivamente  laddove  la   societa'
dimostri di garantire con continuita' un trattamento  della  frazione
organica con un indice IRD potenziale in uscita pari od  inferiore  a
1000 mg O2 kgsv -1 h-1 e di produrre in uscita un rifiuto CER  191210
(CDR/CSS) destinato a recupero secondo le percen-tuali previste dalle
MTD di settore»; 
    la Regione Lazio, con nota prot. n. 908604 del 23  ottobre  2020,
in riscontro all'ispezione Arpa  Lazio  del  21  settembre  2020,  ha
sollecitato  AMA  S.p.a.   e   l'amministrazione   giudiziaria   alla
presentazione del progetto di revamping suddetto; 
    l'amministrazione giudiziaria, ai fini  della  presentazione  del
progetto preliminare di  revamping,  con  nota  prot.  n.  1  del  1°
dicembre 2020, acquisita al prot. n. 1046740  del  1°  dicembre  2020
della Regione Lazio, richiedeva la costituzione di un Tavolo tecnico,
che veniva convocato dalla Regione Lazio per il 21 dicembre 2020 e al
quale  prendevano   parte   i   rappresentanti   dell'amministrazione
giudiziaria e di AMA S.p.a.; 
    nel corso dei lavori del  Tavolo  tecnico  veniva  presentato  un
progetto preliminare dell'impianto e discusse alcune  modifiche  allo
stesso; 
    in occasione della successiva riunione del predetto Tavolo del 20
gennaio 2021 veniva consegnata una nuova documentazione preliminare e
nuovamente sollecitata dall'Autorita' competente la presentazione del
progetto definitivo; 
    con successive comunicazioni del 29 marzo 2021 (rif. prot. A.M.A.
S.p.a. n. 25292 e n. 25415), A.M.A.  S.p.a.  sollecitava  l'avvio  da
parte  della  Regione  Lazio  del  procedimento  di  riesame   A.I.A.
dell'impianto  di  TMB  di  Rocca  Cencia,  rappresentando  che,   in
mancanza, data la prevista  scadenza  dell'A.I.A.  «a  partire  dalla
giornata di domani 30 marzo procedera' al blocco dei conferimenti dei
rifiuti provenienti dalla raccolta su territorio, al  fine  di  poter
concludere le operazioni di trattamento entro le ore 24 del 30  marzo
p.v. sulle quantita'  sino  ad  allora  in  giacenza»,  con  evidenti
ripercussioni  sull'intero  territorio  cittadino  sotto  il  profilo
igienico sanitario causato dalla mancata raccolta dei rifiuti; 
    con nota prot. n. 276011 del  29  marzo  2021  la  Regione  Lazio
avviava il  procedimento  di  modifica  sostanziale  con  valenza  di
riesame/rinnovo dell'autorizzazione A.I.A. ai  sensi  degli  articoli
29-quater  e  29-octies  del  decreto  legislativo  n.   152/2006   e
successive modificazioni ed integrazioni e convocava la Conferenza di
servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    con successiva determinazione n. G12449 del 12  ottobre  2021  la
regione medesima motivava la conclusione favorevole con  prescrizioni
della Conferenza di servizi ai sensi dell'art.  14-quater,  comma  1,
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio,
tra l'altro: 
      approvava    il     revamping     impiantistico     modificando
l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla  determinazione  n.
B2519 del 31 marzo  2011,  come  riesaminata  con  determinazione  n.
G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore della AMA  S.p.a.  per
il TMB di via di Rocca Cencia n. 301; 
      approvava gli elaborati trasmessi da AMA S.p.a. con nota  prot.
10678 del 10 febbraio 2022, costituenti il revamping impiantistico; 
      rinnovava l'autorizzazione integrata ambientale stabilendone la
durata pari a dieci anni a  partire  dal  31  marzo  2021,  ai  sensi
dell'art. 29-octies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006; 
      stabiliva di rimuovere le limitazioni quantitative  rispetto  a
quanto gia' autorizzato, riportate al punto 4 della determinazione n.
G09599  del  13  agosto  2020,  una  volta  realizzato  e  collaudato
l'intervento di revamping impiantistico autorizzato  e  previa  presa
d'atto  dell'autorita'  competente  dopo  specifico  sopralluogo   da
svolgersi presso l'impianto; 
    con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del
5 agosto 2022, recante «AMA S.p.a. - Errata corrige determinazione n.
G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento  della  determinazione  n.
G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed  integrazioni
-  Impianto   di   trattamento   meccanico   biologico   e   impianto
multimateriale  di  selezione   e   valorizzazione   frazione   secca
proveniente da raccolta differenziata (VRD) di via  di  Rocca  Cencia
n. 301 in amministrazione giudiziaria (n. 39195/19 Rg nr  n.  3588/20
RG GIP -  Tribunale  di  Roma  GIP  dott.  Paolo  Andrea  Taviano)  -
Emissione aggiornata Allegato  tecnico  e  Piano  di  monitoraggio  e
controllo»,    sono    stati    disposti    gli     interventi     di
aggiornamento/correzione/errata    corrige/refusi    della     citata
determinazione dirigenziale n. G04876 del 26 aprile  2022,  in  esito
alle richieste  di  A.M.A.  S.p.a.  condivise  con  l'Amministrazione
giudiziaria, nonche' si e' provveduto, tra l'altro, fermo restando la
riduzione del 60%: 
      ad autorizzare A.M.A. S.p.a.  ad  accettare  presso  l'impianto
TMB, una quantita' pari a 234.000 t/anno, corrispondenti ad una media
di circa 750 t/g. Il limite di trattamento giornaliero  dell'impianto
e' pari a 750 t/g; 
      ad autorizzare A.M.A. S.p.a., relativamente alla trasferenza di
rifiuti  indifferenziati,  ad  accettare  un  quantitativo  di  1.000
t/giorno; 
      ad autorizzare A.M.A. S.p.a.  ad  accettare  presso  l'impianto
multimateriale, una  quantita'  complessiva  pari  a  60.000  t/anno,
corrispondenti  ad  una  media  di  circa  200  t/g.  Il  limite   di
trattamento giornaliero dell'impianto e' pari a 200 t/giorno; 
  precisando che, per quanto non modificato dalla  determinazione  in
argomento, «rimane fermo tutto quanto disposto  dalla  determinazione
n.  G04876  del  26  aprile  2022  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni» e, conseguentemente,  che  l'attivita'  di  trasferenza
autorizzata dovra' avvenire nel  rispetto  del  massimo  quantitativo
annuale autorizzato con la determinazione n. B2519/2011  in  ingresso
all'impianto (234.000 t/anno). 
  Considerato che in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio
di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto  di  trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacita'
di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; 
    tale impianto, strategico per la chiusura del ciclo  dei  rifiuti
urbani d Roma capitale, risulta inutilizzabile e, allo stato attuale;
non  e'  possibile  prevedere  i  tempi  per  il   ripristino   della
funzionalita'; 
    tale situazione ha  comportato  un'ulteriore  drastica  riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto
di TMB di A.M.A. S.p.a.  sito  in  via  Salaria,  n.  981  a  seguito
dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando  l'urgente
necessita' di potenziare la logistica  funzionale  al  trasporto  dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche
al di fuori del territorio di Roma capitale, con conseguenti maggiori
percorrenze  da  effettuare,   attraverso   l'individuazione   e   la
realizzazione    di    un    sistema    adeguato    di    siti     di
trasbordo/trasferenza/stoccaggio; 
    tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire,  in
parte, al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili al  TMB
«Malagrotta 2»,  il  Commissario  straordinario  di  Governo  per  il
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  2025  ha   adottato   l'ordinanza
commissariale n. 1 del 16 giugno 2022,  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto-legge n. 50 del  17  maggio  2022,  autorizzando  l'esercizio
dell'attivita' di  trasferenza  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
prodotti nel territorio di Roma capitale (codice EER  200301),  negli
stabilimenti AMA di Ponte Malnome  (V.  Benedetto  Luigi  Montel  nn.
61/63 - Mun XI) e di Acilia (viale dei Romagnoli n. 1167  -  Mun  X),
per un periodo di sessanta giorni; 
    stante il perdurare delle condizioni  di  fragilita'  dell'intero
sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di  Roma
capitale, con successiva ordinanza  n.  4  del  12  agosto  2022,  il
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica  2025  ha  disposto  la  prosecuzione   dell'attivita'   di
trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice  EER  200301),
negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia  (RM)  di  cui
all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore  periodo  non
superiore a centottanta giorni. 
  Dato atto che con deliberazione n. 52  del  25/26  settembre  2015,
l'Assemblea capitolina di Roma capitale ha approvato l'affidamento ad
A.M.A. S.p.a. del «servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  di
igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e
nei  limiti   autorizzativi   degli   strumenti   di   programmazione
economico-finanziaria  di  Roma  capitale»,  sulla  base  del   Piano
economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione  n.  51  del  23  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici  e  le
linee guida per la predisposizione del nuovo  Contratto  di  servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene  urbana  tra
Roma capitale e A.M.A. S.p.a.; 
    la giunta capitolina, con deliberazione  n.  106  del  31  maggio
2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma capitale e
A.M.A. S.p.a. per la gestione dei  rifiuti  urbani  e  i  servizi  di
igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto  il
6 giugno 2019, da ultimo prorogato  con  determinazione  dirigenziale
del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma capitale  n.
30/2022, prot. NA/2721 del 6 giugno 2022,  in  attuazione  di  quanto
disposto dalla giunta capitolina  con  deliberazione  n.  195  del  3
giugno 2022. 
  Considerato, altresi', che l'A.M.A. S.p.a., con nota prot. n. 81595
del 3 agosto 2022, richiedeva alla Regione Lazio  la  modifica  della
determinazione n. G09039 del 12  luglio  2022  specificando  che  «il
quantitativo  complessivo  annuale  autorizzato  di  rifiuto   urbano
indifferenziato pari a 234.000 t/anno (ridotto a 140.000 t/anno  fino
al completamento del revamping impiantistico) sia  riferito  al  solo
quantitativo accettato presso il TMB  Rocca  Cencia,  scorporando  da
tale   quantitativo   il   contributo   dato   dal   rifiuto   urbano
indifferenziato accettato nella trasferenza attiva nel sito di  Rocca
Cencia che continuera' ad essere limitato fino a un massimo di  1.000
t/giorno (ridotte a 600 t/giorno fino al completamento del  revamping
impiantistico)»; 
    la Regione Lazio, con nota prot. U0815815  del  26  agosto  2022,
rilevava come la suddetta richiesta, avendo ad  oggetto  la  modifica
dell'autorizzazione   in   essere   dell'impianto   di    cui    alla
determinazione regionale n. G09039/2022,  esulasse  dalle  competenza
della  stessa  in  forza  del  disposto  di  cui  all'art.   13   del
decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 17 maggio  2022)  convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2022,  n.  91,  che  attribuisce,  a  far  data
dall'entrata in vigore del predetto decreto-legge, tale competenza al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025; 
    con la medesima nota la Regione Lazio rappresentava che «Ai  fini
della valutazione della modifica  richiesta,  condividendo  l'aspetto
emergenziale della  richiesta  nelle  more  della  realizzazione  del
revamping impiantistico autorizzato, legato alle ripercussioni  della
gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato occorsi a seguito  del
grave incendio accaduto in data 15 giugno 2022 presso  l'impianto  di
trattamento meccanico biologico (TMB) di proprieta'  della  E.  Giovi
denominato «Malagrotta 2» con capacita'  di  trattamento  autorizzata
fino a  900  t/giorno,  si  segnala  che  la  richiesta  di  modifica
trattando esclusivamente la modifica dell'attivita' di trasferenza (e
non dell'attivita' TMB) autorizzata con operazione R13 non ricade  in
nessuna delle fattispecie indicate nell'allegato III  o  allegato  IV
alla parte seconda del decreto legislativo  n.  152/06  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni   ovvero   da   dover    sottoporre
preliminarmente a nuova verifica di assoggettabilita'  a  VIA  e/o  a
VIA,  rispetto  a  quelle  gia'   effettuate   sulla   configurazione
impiantistica nel 1999 e 2002»; 
    A.M.A. S.p.a., con nota prot. n. 0115874.U del  7  ottobre  2022,
acquisita al protocollo del Commissario straordinario  al  n.  RM/139
del  13  ottobre  2022  ha  rappresentato  «la  necessita'   di   una
integrazione della determina della Regione  Lazio  n.  G10701  del  5
agosto 2022, al fine di  garantire  l'operativita'  dell'impianto  in
oggetto, consentendo una  sostenibile  continuita'  del  servizio  di
raccolta della citta' di Roma anche a seguito dell'incendio  del  TMB
Malagrotta.  Tenuto  conto  dei  quantitativi  di  trattamento  annui
autorizzati per l'impianto in oggetto, gia'  determinati  in  140.400
t/anno come riduzione  del  40%  delle  234.000  t/anno  si  richiede
l'autorizzazione  a  considerare  l'attivita'  di  trasferenza,   per
l'invio a trattamento dei  rifiuti  raccolti  verso  impianti  terzi,
quale  aggiuntiva  rispetto  ai  quantitativi  di  trattamento  sopra
richiamati (...) allo stato, vista la crisi che deriva  dal  suddetto
incendio,  e  considerando   l'assenza   di   soluzioni   alternative
immediate, tale richiesta riveste carattere di importanza ed urgenza,
nell'interesse verso la tutela dell'igiene e della salute pubblica.»; 
  Preso atto dell'aspetto emergenziale della richiesta  formulata  da
A.M.A. S.p.a. con la su richiamata nota determinata dalla  necessita'
di potenziare  la  logistica  funzionale  al  trasporto  del  rifiuto
indifferenziato  presso  impianti   terzi   di   recupero/smaltimento
regionali e/o extraregionali autorizzati; 
    che tale  potenziamento,  nelle  more  della  realizzazione,  del
revamping impiantistico autorizzato, e' funzionale al poter sopperire
ulteriormente, alla drastica riduzione dell'impiantistica a  supporto
del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, venutasi a creare
a seguito dell'incendio dello scorso giugno che ha interessato il TMB
«Malagrotta 2» e a prevenire  gravi  ripercussioni  sul  servizio  di
raccolta, con conseguenti ricadute di carattere ambientale,  igienico
e sanitario sul territorio di Roma capitale; 
    che la richiesta avanzata da A.M.A. S.p.a. alla Regione Lazio con
nota prot. PG - 03/08/2022.0081595 e ribadita, da ultimo, con la piu'
volte richiamata nota prot. n. 0115874.U del  7  ottobre  2022,  come
evidenziato  dalla  Regione  Lazio  con  la  sopracitata  nota  prot.
U0815818/2022, «non ricade  in  nessuna  delle  fattispecie  indicate
nell'allegato III o  allegato  IV  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 152/06 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
ovvero da  dover  sottoporre  preliminarmente  a  nuova  verifica  di
assoggettabilita' a VIA e/o a VIA, rispetto a quelle gia'  effettuate
sulla configurazione impiantistica nel 1999 e 2002». 
  Atteso che al fine  di  adottare  tempestivamente  ogni  necessaria
misura volta a contenere e circoscrivere  le  conseguenti  criticita'
nella gestione del ciclo dei rifiuti, il Commissario straordinario di
Governo ha ritenuto sussistenti i presupposti  e  le  condizioni  per
l'adozione  dell'ordinanza  di  cui  all'art.   13,   comma   2   del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n.
91/2022. 
  Dato atto che allo  stato  non  sussistono  soluzioni  ordinarie  e
programmabili  al  fine  di  superare  l'imprevista   situazione   di
criticita' a seguito del verificarsi  dei  fatti  evidenziati  e  non
ascrivibili, anche indirettamente, ad una  non  corretta  gestione  e
programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati  da  parte
della societa' AMA; 
    la Regione Lazio, con nota prot. U1031935 del  20  ottobre  2022,
acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM157 del
20 ottobre 2022 ha richiamato il parere gia' espresso con nota  prot.
U0815815  del  26   agosto   2022   con   cui   rappresentava   anche
l'opportunita' di individuare una modalita' di gestione separata  dei
flussi anche provvisoria. 
  Ritenuto che a riscontro di quanto indicato dalla Regione Lazio con
nota prot. U1031935 del 20 ottobre 2022, A.M.A. S.p.a. con  nota  del
31 ottobre 2022 ha evidenziato come la separazione fisica dei rifiuti
da inviare a trattamento o a trasferenza all'interno  della  baia  di
ricezione, in  considerazione  degli  spazi  limitati,  comporterebbe
problematiche  operative  e  ambientali   con   ripercussione   sulla
sicurezza degli operatori; 
    come altresi' rappresentato da  A.M.A.  nella  medesima  nota  la
quantificazione dei flussi dei rifiuti da inviare a trattamento  o  a
trasferenza e' comunque garantita in  modo  analitico  dagli  attuali
sistemi di contabilita' in/out dei rifiuti; 
  Considerato  che  il  progressivo  aggravamento  dello   stato   di
criticita'  potrebbe  determinare  anche  gravi   ripercussioni   sul
servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere  ambientale
e igienico-sanitario; 
  Ritenuto necessario autorizzare le operazioni di trasferenza presso
il  TMB  di  Rocca  Cencia  di  rifiuto  urbano  indifferenziato  nel
quantitativo massimo di 4.200 t/settimana, in quanto - allo  stato  -
unico strumento adottabile  per  contenere  la  situazione  di  grave
rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per il decoro  e
la vivibilita' urbana, nonche' a tutela della qualita' ambientale, in
ossequio  alle  prescrizioni  di  cui  all'Allegato  tecnico,   parte
integrante della presente ordinanza; 
per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                               Ordina: 
 
  1.  la  modifica  dell'autorizzazione  in  essere   di   cui   alla
determinazione regionale n. G10701 del 5  agosto  2022  dell'impianto
A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico  (TMB),  in  via  di
Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19
e RG GIP 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei  rifiuti  urbani
indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e
nell'attivita' di trasferenza; 
  2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attivita'  di
trasferenza (operazione R13 dell'allegato «C» parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni)
sul rifiuto  urbano  indifferenziato  (codice  EER  200301),  con  le
limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: 
    a) il quantitativo complessivo  annuale  autorizzato  di  rifiuto
urbano indifferenziato (codice  EER  200301),  accettato  e  trattato
presso l'impianto TMB e' pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60%  dei
quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento
del revamping impiantistico, cosi' come  autorizzato  da  ultimo  con
determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022); 
    b)  il  quantitativo  massimo  autorizzato  di   rifiuto   urbano
indifferenziato (codice EER 200301) accetta-to per le  operazioni  di
trasferenza,  scorporato  da  quello  accettato  e  trattato   presso
l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno  di  cui
alla precedente lettera a), e' pari a 4.200 t/settimana (riduzione al
60% dei quantitativi autorizzati  pari  a  1.000  t/giorno,  fino  al
completa-mento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da
ultimo con determinazione della Regione Lazio  G10701  del  5  agosto
2022); 
  3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB  in  questione
nel rispetto delle specifiche  prescrizioni  contenute  nell'Allegato
tecnico, parte integrante della presente ordinanza,  disponendo  che,
per quanto non modificato dallo stesso Allegato tecnico, resta  fermo
quanto stabilito nell'Allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio  e
controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n.  G10701  del  5
agosto 2022; 
  4. che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al
tempo  strettamente  necessario   all'individuazione   di   ulteriori
soluzioni  idonee  al  superamento  delle  criticita'  in  essere  e,
comunque, entro e non oltre duecentoquaranta giorni  dall'entrata  in
vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga; 
  5.   per   quanto   non   modificato   dalla   presente   ordinanza
commissariale, vige quanto  disposto  dalla  determinazione  R.L.  n.
G10701 del 5 agosto 2022. 
 
                               Dispone 
 
      La  presente  ordinanza  e'  immediatamente  efficace   ed   e'
pubblicata, ai sensi dell'art. 13,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
50/2022, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022,  n.
91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
      la  notifica  della  presente  ordinanza  ad   A.M.A.   S.p.a.,
all'amministrazione giudiziaria del TMB di Rocca Cencia,  nonche'  la
trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta'  metropolitana  di  Roma
capitale, al Comune di Roma capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento  di
prevenzione servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad Arpa Lazio -  Sezione
di Roma. 
    Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   ovvero   ricorso   al   Capo   dello   Stato
entro centoventi giorni, ai sensi del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 31 ottobre 2022 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                  di Governo          
                                                   Gualtieri