IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.
77 che all'art. 221 comma 11 stabilisce che «Al fine di consentire il
deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari,
con  decreto  del  Ministro  della  giustizia   non   avente   natura
regolamentare e' autorizzato il deposito  con  modalita'  telematica,
presso gli uffici del  pubblico  ministero,  di  memorie,  documenti,
richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del  codice
di procedura penale, nonche' di  atti  e  documenti  da  parte  degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,  secondo  le  disposizioni
stabilite  con  provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,  anche  in
deroga alle disposizioni del decreto emanato ai  sensi  dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.  193,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.  Il  deposito
si intende  eseguito  al  momento  del  rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo.  Il
decreto di cui al primo periodo e' adottato  previo  accertamento  da
parte del direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
del Ministero della giustizia  della  funzionalita'  dei  servizi  di
comunicazione dei documenti informatici». 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020 pubblicato  in
pari  data  sul  portale  dei  servizi   telematici   contenente   le
disposizioni  relative   alle   modalita'   di   trasmissione   delle
comunicazioni agli uffici  del  pubblico  ministero  da  parte  degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti  e  documenti
con modalita' telematica; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati n. 3776.ID del 14 giugno 2022 che accerta
l'installazione e l'idoneita' degli strumenti informatici, unitamente
alla funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  da  parte  degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti  e  documenti
con modalita' telematica  alla  Procura  della  Repubblica  direzione
distrettuale antimafia Catanzaro; 
 
                               Emana: 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi per la comunicazione e
deposito, in conformita' alla previsione dell'art. 221 comma  11  del
decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19»
convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,  di
atti e documenti  da  parte  degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria presso la Procura della Repubblica direzione distrettuale
antimafia Catanzaro. 
  2. Presso l'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il  deposito  di
atti e documenti da parte degli ufficiali e degli agenti  di  polizia
giudiziaria puo' essere  effettuato  con  modalita'  telematica  come
previsto dall'art. 221 comma 3 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  180  del  18
luglio 2020.