IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia   edilizia»   (testo   A)   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al  comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere  assunto  solo  in  presenza,
sulle pertinenti unita' elementari  di  bilancio,  di  disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a  far  fronte  in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di  cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), anche  mediante
l'utilizzo  degli  strumenti   di   flessibilita'   stabiliti   dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di  formazione  del
disegno di legge di bilancio»; 
  Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  al
comma 3 stabilisce  che  «Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto
capitale non impegnate alla chiusura  dell'esercizio  possono  essere
mantenute  in  bilancio,  quali  residui,   non   oltre   l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che  questa  non
avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative  entrate  in  vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»; 
  Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale,  con  riferimento  agli  anni
2019, 2020 e 2021, per le  spese  in  conto  capitale  i  termini  di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
prolungati di un ulteriore esercizio; 
  Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26 della citata legge n. 205
del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   un   fondo
finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione
delle risorse necessarie agli  interventi  di  demolizione  di  opere
abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata a  un  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  la
definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo; 
  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  art.  46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il  fondo  di
cui all'art. 1, comma 26 della citata legge, n. 205 del 2017 e' stato
incrementato di un milione di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020,  n.  190  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,  n.
115; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili»   e   le
denominazioni  «Ministro  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili» e «Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  marzo  2021  di
nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi  del  citato  art.  5   del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22; 
  Visto il decreto Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 481 del 30 novembre  2021  di  riorganizzazione  degli
uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione  in  data
19 dicembre 2021 al n. 3089; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha
previsto che «Il Fondo di cui all'art. 1, comma  26  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato  di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del  23  giugno  2020,  registrato  alla
Corte dei conti il 24 luglio  2020,  n.  3150,  con  cui  sono  stati
definiti i criteri per l'utilizzazione  e  per  la  ripartizione  del
fondo; 
  Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  3  (Criteri  di  ripartizione  delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5  prevede  «2.  La
ripartizione delle risorse assicura la  realizzazione  di  almeno  un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a  partire
dalla  maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando   quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di  pari
cubatura, i comuni ne indicano  l'ordine  prioritario.  3.  Le  somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo
totale dello stesso, indicato al momento  della  presentazione  della
domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre
mesi dal termine per la presentazione delle  domande  di  contributo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
approvato l'elenco degli interventi ammessi al  contributo  ai  sensi
dell'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e  del
presente decreto, con  indicazione  delle  relative  somme  assegnate
poste a carico del "Fondo demolizioni".»; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  6  (Modalita'  di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi  del  quale  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile,  su
dedicata  sezione  del  proprio  sito  internet,   apposito   sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste  a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini  per  la  presentazione  delle   domande   e   gli   elementi
amministrativi e contabili da indicare»; 
  Visto l'avviso pubblico prot. 2164 del 27 aprile 2022 del direttore
generale  per  l'edilizia  statale,  le   politiche   abitative,   la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali; 
  Visto il decreto prot. 2166 del 27 aprile 2022 con cui la dirigente
della divisione 10 della Direzione generale per  l'edilizia  statale,
le politiche abitative, la riqualificazione urbana e  gli  interventi
speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di  cui
all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23  giugno  2020,
attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei
comuni; 
  Visti i termini per la presentazione delle  istanze  da  parte  dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo
del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
dalle ore 12,00 del 2 maggio 2022 alle ore 12,00 del 2 giugno 2022; 
  Viste le  43  schede  intervento  proposte  dai  comuni  attraverso
l'apposito sistema informativo per la presentazione delle domande  di
contributo; 
  Visto il verbale di istruttoria del responsabile  del  procedimento
del 5 agosto 2022 assunto a prot. n. 14078 dell'8 settembre 2022; 
  Visto che la proposta di cui  al  verbale  del  5  agosto  2022  si
compone di due separati elenchi di interventi e relativi  importi  da
ammettere al contributo, di cui un elenco A di importo pari  ad  euro
1.223.698,15 contenente gli interventi istruiti  positivamente  senza
riserva di integrazione documentale ed un secondo elenco  B,  per  un
importo  di  euro  1.169.575,54  euro,  contenente   gli   interventi
ammissibili con riserva di integrazione documentale; 
  Considerato che complessivamente la proposta di cui al verbale n. 1
del responsabile del procedimento riguarda l'ammissione al contributo
di n. 43 interventi in n. 24 comuni e n. 13 regioni, per  un  importo
complessivo di euro 2.393.273,69, da porre a carico del fondo di  cui
all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista la relazione illustrativa del presente decreto; 
  Considerato che  gli  elenchi  degli  interventi  da  ammettere  al
contributo assicurano, ai sensi dell'art.  3,  comma  2  del  decreto
interministeriale n. 254 del 23  giugno  2020,  la  realizzazione  di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n. 13  regioni,
individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso; 
  Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma  26  della  citata
legge n. 205 del 2017 per gli esercizi finanziari 2022 e  2023,  come
successivamente integrate, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per
l'integrazione  delle   risorse   necessarie   agli   interventi   di
demolizione di opere abusive», piano gestionale  1,  dello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per  l'integrazione  delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere  abusive»,
piano gestionale 1,  vi  e'  la  capienza  necessaria  per  procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari  ad  euro
2.393.273,69; 
  Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5 del
decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,  l'elenco  degli
interventi di demolizione delle opere abusive  e  le  relative  somme
assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art.  1,  comma
26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  Ritenuto  necessario  procedere  celermente  all'assegnazione   dei
contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi  di  cui  alla
legge n. 205/2017, art. 1, comma 26; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto  interministeriale  n.
254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo gli interventi  di
demolizione delle opere abusive  di  cui  all'elenco  A  allegato  al
presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un
importo complessivo pari ad euro 1.223.698,15, a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.  Gli  importi  ammessi  al  contributo  indicati  nell'elenco  A
allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad integrazione
delle risorse  necessarie  alla  realizzazione  degli  interventi  di
demolizione delle opere abusive ivi indicati.