IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002, sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2019/33  della  Commissione,
del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione   delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della  protezione  nonche'  l'uso
dei simboli e  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  un  idoneo  sistema  di
controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  18  luglio   2018,   recante
«Disposizioni generali in materia di  costituzione  e  riconoscimento
dei  consorzi  di  tutela  per  le  denominazioni  di  origine  e  le
indicazioni geografiche dei vini»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2013, n. 21132,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 162 del 12 luglio 2013, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato riconosciuto il Consorzio  tutela  vini  DOC  Bosco  Eliceo  ed
attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOC «Bosco Eliceo»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del  Consorzio  tutela  vini  DOC  Bosco
Eliceo, approvato da questa amministrazione, deve  essere  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio  tutela  vini  DOC
Bosco Eliceo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo,
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3, del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il  Consorzio  tutela  vini  DOC
Bosco Eliceo richiede il conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4,  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, per la DOC «Bosco Eliceo»; 
  Considerato che il Consorzio  tutela  vini  DOC  Bosco  Eliceo,  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della
legge n. 238 del 2016, per la DOC «Bosco Eliceo».  Tale  verifica  e'
stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata  con  la  nota
protocollo n. 6707/2022 del 27 ottobre  2022  (protocollo  MIPAAF  n.
551437 del 27 ottobre 2022) dall'organismo di controllo,  Valoritalia
S.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla  citata
denominazione di origine; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela vini DOC Bosco Eliceo, a svolgere le funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Bosco Eliceo»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 21 giugno 2013, n. 21132,  al  Consorzio  tutela
vini DOC Bosco Eliceo, con sede legale in Ferrara - via Borgoleoni n.
11, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,  vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016,  sulla  DOC
«Bosco Eliceo». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale
21 giugno 2013, n.  21132,  puo'  essere  sospeso  con  provvedimento
motivato ovvero revocato in caso di perdita  dei  requisiti  previsti
dalla legge n. 238 del 2016 e  dal  decreto  ministeriale  18  luglio
2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 2 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero