LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 114-quaterdecies, comma 2, del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (di seguito, TUB), in base  al  quale  la  Banca  d'Italia
detta disposizioni  di  carattere  generale  aventi  ad  oggetto,  in
particolare, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento; 
  Visto l'art. 114-quinquies.2, comma 2, TUB, in  base  al  quale  la
Banca d'Italia detta disposizioni di  carattere  generale  aventi  ad
oggetto, in  particolare,  il  governo  societario,  l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni  degli  istituti  di
moneta elettronica; 
  Tenuto conto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di  pagamento
nel mercato interno (PSD2); 
  Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  16   settembre   2009,   concernente   l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di moneta elettronica; 
  Tenuto conto degli  orientamenti  emanati  dall'Autorita'  bancaria
europea («ABE») in materia di: 
    gestione dei rischi relativi  alle  tecnologie  dell'informazione
(Information  and  communication  technology,  ICT)  e  di  sicurezza
(EBA/GL/2019/04), del 28 novembre 2019; 
    segnalazione  dei   gravi   incidenti   ai   sensi   della   PSD2
(EBA/GL/2021/03), del 10 giugno 2021; 
  Considerata l'esigenza  di  modificare  la  disciplina  applicativa
degli istituti di pagamento e di moneta elettronica; 
 
                                Emana 
 
  Il  presente  provvedimento  che  modifica  le   «Disposizioni   di
vigilanza per gli istituti di pagamento  e  gli  istituti  di  moneta
elettronica» del 17 maggio 2016 per attuare gli orientamenti dell'ABE
sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie  dell'informazione
(ICT) e di sicurezza  (EBA/GL/2019/04),  nonche'  per  coordinare  le
nuove previsioni con la normativa vigente. 
  Le modifiche, ivi incluse quelle relative a interventi di raccordo,
riguardano:  il  Capitolo  I,  Sezioni  I  (fonti  normative)  e   II
(definizioni); il Capitolo VI, Sezione I e Allegati A, C,  D,  E;  il
Capitolo VIII, Sezioni I e II; il Capitolo XII, Sez. I, par. 2. 
  Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Gli istituti si adeguano al contenuto delle  presenti  disposizioni
entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° settembre 2023, trasmettono alla
Banca d'Italia una relazione che descrive gli  interventi  effettuati
per assicurare il rispetto delle stesse. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito  web  della  Banca
d'Italia. 
    Roma, 2 novembre 2022 
 
                                                Il Governatore: Visco 
Delibera n. 415/2022