Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad
ottenere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine   protetta   «Liquirizia   di   Calabria»,
registrata con regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  1072/2011  della
Commissione del 20 ottobre 2011, pubblicato il 25 ottobre 2011  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 278/1. 
    Visto  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta «Liquirizia di Calabria» come da  ultimo  modificato
con regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/611 della Commissione  del
9 aprile  2019,  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  MIPAAF  -
Qualita' - Prodotti DOP IGP STG; 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela della Liquirizia di Calabria DOP, con sede in via  De  Roberto
n.  11 -  87100  Cosenza -  quale  soggetto  riconosciuto  ai   sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/1999; 
    Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del  14  ottobre
2013, recante la procedura a livello nazionale per  l'attuazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13  che  la
richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una  DOP  o
IGP  possa  essere  presentata  dal  relativo  Consorzio  di   tutela
riconosciuto ai sensi della citata normativa; 
    Visto il parere favorevole espresso dalla  Regione  Calabria  con
comunicazione del 14 ottobre 2022 - prot. PQAI 04 - n. 0525596 del 17
ottobre 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013,  in
merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; 
    Visto che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito  delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117; 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della Regione Calabria,  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
«Liquirizia di Calabria», cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  del -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
proposta,  dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto   di
opportuna valutazione da parte del predetto  Ministero,  prima  della
trasmissione della suddetta proposta  di  modifica  alla  Commissione
europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta di
modifica sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla
Commissione europea.