IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e) del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19, lettera a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
commissione consultiva tecnico-scientifica e del  comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2022,  in
virtu' del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.  73,  convertito  dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerate  le  evidenze  a  supporto   dell'efficacia   e   della
tollerabilita' del trattamento con «Brentuximab vedotin» in  pazienti
pediatrici affetti da  linfoma  di  Hodgkin  CD30  +,  recidivante  o
refrattario, dopo trattamento chemioterapico standard di I linea; 
  Considerate  le  evidenze  a  supporto   dell'efficacia   e   della
tollerabilita' del trattamento con «Brentuximab vedotin» in  pazienti
pediatrici affetti da linfoma anaplastico a grandi  cellule  CD30  +,
recidivante o refrattario, dopo trattamento  chemioterapico  standard
di I linea; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale  carico  del  servizio  sanitario  nazionale  per  i  pazienti
pediatrici affetti  da  linfoma  di  Hodgkin  o  affetti  da  linfoma
anaplastico a grandi cellule, CD30 + e refrattari o recidivati,  dopo
trattamento chemioterapico standard di prima linea; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione 4, 5 e 6 luglio 2022 - stralcio verbale n. 71; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA dell'8 settembre 2022, n. 39; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il   medicinale   «Brentuximab
vedotin» nell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per il trattamento di pazienti pediatrici affetti da  linfoma
di Hodgkin recidivato o refrattario e da linfoma anaplastico a grandi
cellule recidivato o refrattario; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale BRENTUXIMAB VEDOTIN e' inserito ai sensi dell'art. 1,
comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,  convertito  dalla
legge  23  dicembre  1996,  n.   648,   nell'elenco   istituito   col
provvedimento della Commissione unica del farmaco, per  l'indicazione
terapeutica di cui all'art. 2.