IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
ed, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione  di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, che  vengono  trasferite  all'Inps  a
decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione
dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione
dell'ammontare delle risorse attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  per  progetti  sperimentali  di  inclusione
lavorativa delle  persone  con  disabilita',  decreto  da  aggiornare
annualmente al fine di  attribuire  le  risorse  che  affluiscono  al
predetto Fondo per il versamento dei contributi di  cui  all'art.  5,
comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge  12  marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che prevede che il Fondo sia altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  4  marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale  sono  stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, di ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2022  e  per  il  triennio  2022-2024  ed  in
particolare la tabella 4, che ha assegnato al  capitolo  3892  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2022, pari a euro 71.695.742; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge
n.  68  del  1999,  che  a  decorrere  dall'anno   finanziario   2016
attribuisce all'Inps a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione  degli
incentivi ai datori di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,
attribuisce all'Inps a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui; 
  Considerato l'andamento della spesa, per cui  si  rende  necessario
trasferire integralmente all'Inps le  risorse  disponibili  a  valere
sull'annualita' 2022 del Fondo, non  prevedendo  alcuna  destinazione
per le sperimentazioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68
del 1999; 
  Visto  il   disposto   dell'art.   12-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023,  8,37  milioni  di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per  l'anno  2025,  10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  14,33
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; 
  Considerato che le risorse stanziate sul  capitolo  3892,  iscritto
nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, Missione: 26  -  politiche  per  il  lavoro,
Programma: 10 - politiche attive del lavoro, rete dei servizi per  il
lavoro e la formazione, azione: 2 -  promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori svolta  dall'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive  del  lavoro  (ANPAL),  cosi'  come  individuate  in
tabella 4, risultano al  netto  delle  somme  ridotte  ai  sensi  del
summenzionato  art.  12-quinquies,  comma  6,  del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146; 
  Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 149027 del 10 giugno  2021  (riassegnazione  entrate
dal cap. 2573/15 I BIM 2021 di euro 1.202.342,00); n. 208683  del  22
luglio 2021 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 II BIM  2021  di
euro 1.001.654,00); n. 269601 del 24  novembre  2021  (riassegnazione
entrate dal cap. 2573/15 III e IV BIM 2021 di euro 1.272.503,00);  n.
297190 del 14 dicembre 2021 (riassegnazione entrate dal cap.  2573/15
V BIM  2021  di  euro  929.416,00);  n.  50091  del  26  aprile  2022
(riassegnazione  entrate  dal  cap.  2573/15  VI  BIM  2021  di  euro
118.783,00), che hanno disposto la variazione in aumento  allo  stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap.
3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»; 
  Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale,  ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,
per l'esercizio 2021; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,  in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede  che
la Presidenza del Consiglio dei  ministri  eserciti  le  funzioni  di
espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili,  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del  15
marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 24  marzo  2021,  reg.
682, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilita'  al
Ministro  senza  portafoglio  sen.  avv.  Erika   Stefani,   ed,   in
particolare, l'art. 1, comma 5, del medesimo che stabilisce  che  «Il
Ministro e' delegato a esercitare il concerto in  sede  di  esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Risorse attribuite all'Inps 
 
  1.  Ferma  restando  l'assegnazione  delle  risorse,  pari  euro  a
21.915.742, a  valere  sul  «Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  del  24  febbraio  2016,  nonche'  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019  citato  nella
parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,  ai
fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1  ed  1-bis
dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, sono attribuite all'Inps per l'annualita' 2022: 
    a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo  per
contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge
n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III, IV, V  e  VI  dell'annualita'
2021 pari a complessivi euro 4.524.698,00; 
    b) le risorse, pari a euro 49.780.000, a valere sul «Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13,  comma  4,  della
legge n. 68 del 1999, annualita' 2022. 
  Per  l'annualita'  2022,  il  Fondo  di  cui  all'art.  13  dispone
complessivamente di euro 76.220.440,00.