IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n.  1307/2013,  in  particolare  l'art.  42,
lettera  f),  che  stabilisce  come  ambiti   di   applicazione   del
regolamento  anche  i  settori  comprendenti  i   prodotti   elencati
nell'allegato VI, tra i quali le patate; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Considerato che nel Piano strategico della PAC italiano  (PSP),  di
cui al Titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto  in
conformita'  dell'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma  del  medesimo
regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di
informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la
prevista approvazione, e' stato deciso dalla  autorita'  italiane  di
destinare parte del 3% delle risorse dei pagamenti diretti al settore
delle patate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto  provvedimenti   amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e  modernizzazione
del settore agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, e in particolare  l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 3 febbraio 2016, n. 387, concernente disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e  revoca  delle
organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e  seguenti  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari,
forestali e  del  turismo  31  gennaio  2019,  n.  1108,  concernente
«Disposizioni nazionali  in  materia  di  riconoscimento,  controllo,
sospensione  e  revoca  delle  associazioni  di   organizzazioni   di
produttori ai sensi del regolamento (UE) n.  1308/2013  e  successive
modificazioni ed integrazioni e del  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 102 e di modifica del decreto  ministeriale  n.  387  del  3
febbraio 2016»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e all'art. 3 del  regolamento  (UE)  2021/2115,  ai
fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    c) «Organismo  pagatore»:  l'organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle  vigenti  norme  nazionali  e
Agea organismo pagatore; 
    d)  «Regione»:  la  regione  o  la  provincia  autonoma  nel  cui
territorio  l'organizzazione  di  produttori  o   l'associazione   di
organizzazioni di produttori realizza il maggior valore di produzione
commercializzata; 
    e) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del sistema
informativo agricolo nazionale; 
    f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17  dicembre  2013  in  applicazione  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 3 febbraio 2016, n. 387 e successive modifiche e integrazioni; 
    g) «Regolamento di  base»:  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    h) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE)  2022/126
della Commissione del 7 dicembre 2021; 
    i)  «Ente  caritativo»:  qualsiasi   organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 47,  paragrafo  2,
lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente agli articoli 30 e 31  del  regolamento  delegato  (UE)
2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; 
    k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche  condizioni
di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    l) «socio produttore»: una persona fisica o giuridica  costituita
da produttori che e' socia di un'organizzazione di  produttori  o  di
un'associazione di organizzazione di produttori; 
    m) «tipo di spesa»: un'azione o un investimento  o  un'operazione
legata ad un intervento  pertinente  previsto  nel  Piano  strategico
della PAC, come definito all'art. 22 del  regolamento  delegato  (UE)
2022/126.