Estratto determina AAM/A.I.C. n. 235/2022 dell'8 novembre 2022 
 
    Procedura europea: SE/H/0415/003/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  DUODOPA  nella
formulazione «240 mg/ml + 12 mg/ml soluzione per infusione»,  le  cui
caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP), foglio  illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),
parti integranti della determina di cui al presente  estratto,  nella
forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Abbvie  S.r.l.  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in S.R. 148 Pontina Km 52 snc - 04011 Campoverde  di  Aprilia
(LT) - Italia; codice fiscale n. 02645920592. 
    Confezione: 
      «240 mg/ml + 12 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini  in
vetro da 10 ml - A.I.C. n. 036885034 (in base  10)  135NKB  (in  base
32). 
    Principi attivi: Foslevodopa/Foscarbidopa. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      AbbVie S.r.l., S.R.148 Pontina km 52 snc - 04011 Campoverde  di
Aprilia (LT) - Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «240 mg/ml + 12  mg/ml  soluzione  per  infusione»  7
flaconcini in vetro da 10 ml -  A.I.C.  n.  036885034  (in  base  10)
135NKB (in base 32). 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita':  apposita  sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «240 mg/ml + 12  mg/ml  soluzione  per  infusione»  7
flaconcini in vetro da 10 ml -  A.I.C.  n.  036885034  (in  base  10)
135NKB (in base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RRL  -   medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile  al  pubblico  su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  secondo  cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche   e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire misure
di minimizzazione del rischio compreso il materiale educazionale. 
    Il materiale educazionale e' costituito da materiale  informativo
redatto sotto forma di guida  per  il  paziente,  che  consenta  allo
stesso di prevenire ed affrontare i rischi  importanti  identificati:
potenziali eventi nel  sito  di  infusione  (infezioni  del  sito  di
infusione e gravi reazioni al sito di infusione) i  cui  contenuti  e
formati sono soggetti alla  preventiva  approvazione  del  competente
Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015,
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 27 luglio 2027, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.