IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista  la  determina  n.  118/2020  del  14   settembre   2020   di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano  «Fibryga»  (fibrinogeno  umano),  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del  25
settembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 990/2021 del 30 agosto 2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 218 dell'11 settembre 2021, con la quale  la  societa'  Octapharma
Italy  S.p.a.  ha  ottenuto  la  riclassificazione   del   medicinale
«Fibryga» (fibrinogeno umano); 
  Vista la determina AIFA  n.  526/2020  del  21  settembre  2020  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano  «Riastap»  (fibrinogeno  umano),  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245  del  3
ottobre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 643/2021 del 1° giugno 2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 136 del 9 giugno 2021, con la quale la Societa' CSL  Behring  GMBH
ha   ottenuto   la   riclassificazione   del   medicinale   «Riastap»
(fibrinogeno umano); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
espresso nella sua seduta dell'1 e 4-5 aprile 2022 in cui ha ritenuto
opportuno modificare il regime di fornitura dei medicinali a base  di
fibrinogeno umano  in  «medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
struttura ad esso assimilabile» (OSP); 
  Considerata la ricognizione effettuata  da  AIFA  relativamente  ai
suddetti medicinali; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Armonizzazione del regime di  fornitura  dei  medicinali  a  base  di
  «fibrinogeno umano» 
 
  Il regime di fornitura dei seguenti medicinali autorizzati  a  base
del principio attivo «fibrinogeno umano», indicati nella  sottostante
tabella: 
 
 
====================================================================
|Specialita'| Titolare |         |                                 |
|medicinale |   AIC    | N. AIC  |           Confezione            |
+===========+==========+=========+=================================+
|           |Octapharma|         |«polvere e solvente per soluzione|
|           |  Italy   |         | per iniezione/infusione» 1g in  |
|FIBRYGA    |  S.p.a.  |048798019| flacone in vetro da 100 ml + 1  |
+-----------+----------+---------+---------------------------------+
|           |          |         | «20 mg/ml polvere per soluzione |
|           |   CSL    |         |   iniettabile o infusione» 1    |
|           | Behring  |         | flaconcino da gr + 1 filtro per |
|RIASTAP    |   GMBH   |040170021|             siringa             |
+-----------+----------+---------+---------------------------------+
 
  e' armonizzato e definito nei termini seguenti: medicinale soggetto
a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
  Tale regime di fornitura sostituisce quello difformemente  indicato
nei provvedimenti  relativi  ai  medicinali  sopra  elencati,  sinora
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.