IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art.  62,
commi 2-bis e 6-bis, come  modificato  dal  decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79; 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante «Ordinamento
dello stato civile» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove  norme  sulla
cittadinanza»; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati  personali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante  «Disposizioni  in
materia di riconoscimento dei figli naturali»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto legislativo 28  dicembre  2013,  n.  154,  recante
«Revisione delle disposizioni vigenti in  materia  di  filiazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»; 
  Vista la legge 20 maggio 2016,  n.  76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  gennaio  2017,  n.  5,  recante
«Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello  stato  civile
in  materia  di  iscrizioni,  trascrizioni  e  annotazioni,   nonche'
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle
unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della
legge 20 maggio 2016, n. 76»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957,  n.
432, recante «Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre  1955,
n. 1064, recante disposizioni relative alle generalita' in  estratti,
atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  ottobre  1993,
n. 572, recante «Regolamento di esecuzione  della  legge  5  febbraio
1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante il regolamento per la revisione e la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art.  2,  comma  12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2013, recante «Individuazione di particolari tipologie  di  documenti
analogici originali unici per le quali, in  ragione  di  esigenze  di
natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della   conservazione
dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di   conservazione
sostitutiva,  la   loro   conformita'   all'originale   deve   essere
autenticata da un  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico, ai sensi dell'art.  22,  comma  5,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013,  n.  109,  concernente  le  disposizioni  per  la  prima
attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come modificato dall'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2014, n. 194, concernente le modalita' di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio  1958,
recante «Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile  e
delle formule per gli atti dello stato civile»; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  18  novembre
1967, recante «Scrittura a macchina degli atti di stato civile»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  27  febbraio  2001,
recante  «Tenuta  dei  registri  dello  stato   civile   nella   fase
antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 aprile  2002,  recante
«Approvazione delle formule per la redazione degli atti  dello  stato
civile nel  periodo  antecedente  l'informatizzazione  degli  archivi
dello stato civile», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 luglio  2005,  recante
«Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile  nel  periodo
antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  dicembre  2015,
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 novembre 2020, recante
«Approvazione del nuovo formato dei moduli per i registri dello stato
civile, delle caratteristiche tecniche  nonche'  delle  modalita'  di
redazione degli atti di stato civile»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2021, recante
«Modalita' di richiesta e  rilascio  dei  certificati  anagrafici  in
modalita'  telematica  attraverso  l'Anagrafe  nazionale  popolazione
residente»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014, del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione  dei
cittadini semplificando i requisiti per la  presentazione  di  alcuni
documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il  regolamento
(UE) n. 1024/2012; 
  Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici adottate  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre  2020  e  aggiornate
con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; 
  Viste le linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche
amministrazioni adottate dall'AgID con determinazione n. 547  del  1°
ottobre 2021; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
reso il  parere  di  competenza  con  provvedimento  n.  298  del  15
settembre 2022; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso
il parere di competenza il 12 ottobre 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica  e
la  transizione   digitale   e   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Allegati 
 
  1.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
decreto.