IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE ed IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62, commi 2-bis e 6-bis, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante «Ordinamento dello stato civile» e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»; Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»; Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»; Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432, recante «Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalita' in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, recante «Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, recante «Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, concernente le disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 7 luglio 1958, recante «Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile»; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, recante «Scrittura a macchina degli atti di stato civile»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, recante «Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 aprile 2002, recante «Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 luglio 2005, recante «Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 novembre 2020, recante «Approvazione del nuovo formato dei moduli per i registri dello stato civile, delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di redazione degli atti di stato civile»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2021, recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente»; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con determinazione n. 407 del 9 settembre 2020 e aggiornate con determinazione n. 371 del 17 maggio 2021; Viste le linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'AgID con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 298 del 15 settembre 2022; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022; Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1 Allegati 1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.