IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante:  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,  che  prevede
l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle  aliquote
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e  assistenziale,  nel
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e
2020 e per un periodo massimo  di  trentasei  mesi,  a  favore  delle
cooperative sociali che assumono persone con contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con  riferimento
ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle  quali  e'
stata riconosciuta lo status di protezione internazionale  a  partire
dal 1° gennaio 2016; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina  delle
cooperative sociali»; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante: «Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive
modificazioni,  recante:  «Attuazione  della   direttiva   2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi  o
apolidi, della  qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
bisognosa di protezione  internazionale,  nonche'  norme  minime  sul
contenuto della protezione riconosciuta»; 
  Visto il decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2017,  n.  13  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile  2017,  n.
46,  recante:   «Disposizioni   urgenti   per   l'accelerazione   dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per  il
contrasto dell'immigrazione illegale»; 
  Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, secondo cui con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sono
stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali  necessarie  all'erogazione   del   contributo   previsto
dall'art. 1, comma 109 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  nel
rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili; 
  Accertato che nello stato di previsione della spesa  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo  4363  -
Missione 25 «Politiche previdenziali» -  Programma  25.3  «Previdenza
obbligatoria e  complementare,  assicurazioni  sociali»  -  Azione  7
«Agevolazioni  contributive,  sotto  contribuzioni  ed  esoneri   per
incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il  cui
piano  gestionale  22  reca   la   seguente   declaratoria:   «Sgravi
contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di  assegnazione
del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla  legge
8 novembre 1991, n. 381 che assumono  persone  alle  quali  e'  stato
riconosciuto lo status di protezione internazionale. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto  forma  di
esonero dal versamento dei  complessivi  contributi  previdenziali  a
carico  delle  cooperative  sociali  dovuti  per  le  assunzioni  dei
predetti soggetti, con  esclusione  dei  premi  e  contributi  dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base
mensile. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative  sociali  per  le
nuove  assunzioni  di  persone  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018  e  con  riferimento  ai
contratti stipulati non oltre il 31  dicembre  2018,  alle  quali  e'
stato riconosciuto lo status di protezione internazionale  a  partire
dal 1° gennaio 2016. 
  4.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche.