IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede
l'erogazione di un contributo a riduzione o a sgravio delle aliquote
per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 e per un periodo massimo di trentasei mesi, a favore delle
cooperative sociali che assumono persone con contratto di lavoro a
tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento
ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e'
stata riconosciuta lo status di protezione internazionale a partire
dal 1° gennaio 2016;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: «Disciplina delle
cooperative sociali»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive
modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante:
«Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 2017, n.
46, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale»;
Richiamato il comma 109 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i criteri di assegnazione del contributo ivi previsto;
Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e
procedurali necessarie all'erogazione del contributo previsto
dall'art. 1, comma 109 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel
rispetto del limite di spesa stabilito e delle risorse disponibili;
Accertato che nello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' iscritto il capitolo 4363 -
Missione 25 «Politiche previdenziali» - Programma 25.3 «Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» - Azione 7
«Agevolazioni contributive, sotto contribuzioni ed esoneri per
incentivare l'occupazione», denominato «Sgravi contributivi», il cui
piano gestionale 22 reca la seguente declaratoria: «Sgravi
contributivi alle cooperative sociali per lavoratori neoassunti»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione
del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 che assumono persone alle quali e' stato
riconosciuto lo status di protezione internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto sotto forma di
esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei
predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base
mensile.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' applicata per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le
nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo
indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e'
stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire
dal 1° gennaio 2016.
4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.