IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale; e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; g) «Ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 52, paragrafo 6, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; i) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio; j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio; l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo; m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base; n) «tipo di spesa»: un'operazione legata ad un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato; o) «socio produttore»: un socio persona fisica o giuridica costituita da produttori che e' socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori.