IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891  della  Commissione,
del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/892   della
Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per  quanto  riguarda  i  settori  degli   ortofrutticoli   e   degli
ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/126  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/127  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2022/128   della
Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento  (UE)  n.
2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri
organismi, la gestione finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  i
controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
  Visto il Piano strategico della  PAC  italiano  (PSP),  di  cui  al
titolo V, capo II, del regolamento  (UE)  n.  2021/2115,  redatto  in
conformita' dell'allegato I del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma  del  medesimo
regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di
informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la
prevista approvazione; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e  modernizzazione
del settore agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3  e  4  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del presente
decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali; 
    b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma  competenti  per
territorio; 
    d) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema
informativo agricolo nazionale; 
    e) «Organismo  pagatore»:  l'Organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
    f) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
    g)  «Ente  caritativo»:  qualsiasi   organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 52,  paragrafo  6,
lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    h) «Regolamento di base»: il regolamento (UE)  n.  2021/2115  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    i)  «Regolamento  delegato»:  il  regolamento  delegato  (UE)  n.
2022/126 della  Commissione  del  7  dicembre  2021  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE)  n.
2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; 
    k) «intervento»: strumento di sostegno con specifiche  condizioni
di ammissibilita' definito all'art. 3, comma 3 del  regolamento  (UE)
n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    l) «tipi di intervento»: spese concernenti l'attuazione specifica
nell'ambito di un obiettivo; 
    m) «Operazione»: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo
di progetti o azioni selezionati  nell'ambito  del  piano  strategico
della PAC, come definito all'art. 3 (4) del regolamento di base; 
    n)  «tipo  di  spesa»:  un'operazione  legata  ad  un  intervento
pertinente previsto nel piano strategico  della  PAC,  come  definito
all'art. 22 del regolamento delegato; 
    o) «socio  produttore»:  un  socio  persona  fisica  o  giuridica
costituita  da  produttori  che  e'  socia  di  un'organizzazione  di
produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori.