Estratto determina AAM/A.I.C. n. 234 dell'8 novembre 2022 
 
    Procedura europea n. NL/H/5342/001-003/DC 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RANOLAZINA  ELC,
le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate   nel   riassunto   delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: ELC Group S.r.o., con sede  legale  e  domicilio
fiscale in Karolinska' 650/1, 18600 Praga 8, Repubblica Ceca (CZ). 
    Confezioni: 
      «375 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152014 (in base 10) 1HUJLG (in base 32); 
      «375 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  60  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152026 (in  base  10)  1HUJLU  (in
base 32); 
      «375 mg compresse  a  rilascio  prolungato»  100  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152038 (in  base  10)  1HUJM6  (in
base 32); 
      «500 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  30  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152040 (in  base  10)  1HUJM8  (in
base 32); 
      «500 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  60  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152053 (in  base  10)  1HUJMP  (in
base 32); 
      «500 mg compresse  a  rilascio  prolungato»  100  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152065 (in  base  10)  1HUJN1  (in
base 32); 
      «750 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  30  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152077 (in  base  10)  1HUJNF  (in
base 32); 
      «750 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  60  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152089 (in  base  10)  1HUJNT  (in
base 32); 
      «750 mg compresse  a  rilascio  prolungato»  100  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050152091 (in  base  10)  1HUJNV  (in
base 32); 
    Principio attivo: Ranolazina. 
    Produttore responsabile del rilascio  dei  lotti:  Adamed  Pharma
S.A.  -  ul.  Marszalka  Jozefa  Pilsudskiego  5,  95-200  Pabianice,
Polonia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita': apposita  sezione  della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 12 maggio 2027, come indicata nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.