IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modidicazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che ha modificato, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2029, n. 97, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015; Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, recante «Il Green Deal europeo» con la quale si propone il target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il 50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.»; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche ammministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.», e, in particolare, l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del mobility manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito, tra l'altro di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni; Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2021 recante «Modalita' attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 maggio 2021, n. 124 (di seguito: «decreto ministeriale 12 maggio 2021») che, tra l'altro, ha anche istituito la figura del mobility manager d'area; Vista la nota dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI del 15 dicembre 2021 nella quale si chiede che tra il personale di ruolo nell'ambito del quale nominare il mobility manager d'area dovrebbe essere ricompreso il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilita', soggetti che in molti comuni hanno la reale competenza sulla mobilita' e soprattutto che da anni hanno consolidato reti di relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro; Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. 7995 del 7 marzo 2022 con cui il predetto Dicastero, alla luce della nota dell'ANCI del 15 dicembre 2021, ha formulato delle ipotesi di modifica al decreto ministeriale 12 maggio 2021; Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita' sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo; Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato attribuisce a uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la definizione delle modalita' attuative delle disposizioni ivi previste; Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, espresso con nota del 10 agosto 2022; Decreta: Articolo unico Modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 2021 1. Al decreto ministeriale 12 maggio 2021 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita' locale, la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle diverse societa' del raggruppamento». b) all'art. 7: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I comuni di cui all'art. 5, comma 3 individuano il mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di una sua societa' partecipata o dell'agenzia della mobilita' avente i requisiti di cui al comma 1.»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.»; c) all'art. 9, comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei limiti di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, ai soggetti di cui al primo periodo puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto, debitamente documentate e approvate dall'amministrazione». Roma, 16 settembre 2022 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini