IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modidicazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»  che
ha  modificato,  tra  l'altro,   la   denominazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  in  Ministero
della transizione ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti in Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2029,  n.  97,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione», cosi' come modificato dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e  del  clima»,
convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,  nel  quale
si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a  effetto  serra
rispetto ai livelli del 1990; 
  Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi
a Parigi nel dicembre 2015; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre
2019, recante «Il Green Deal europeo» con  la  quale  si  propone  il
target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il
50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  ammministrazioni  e  presso  gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali.»,   e,   in
particolare, l'art. 5, comma 6, che istituisce la figura del mobility
manager scolastico in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine  e
grado, con il compito, tra l'altro di organizzare  e  coordinare  gli
spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni; 
  Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19.»,  il  quale  prevede  che  al  fine  di
favorire  il  decongestionamento  del  traffico  nelle  aree   urbane
mediante  la  riduzione  dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato
individuale,  le  imprese  e  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti  ubicate  in  un
capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di
provincia ovvero in un comune  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
un  piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  del   proprio   personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un  mobility  manager  con
funzioni di supporto professionale  continuativo  alle  attivita'  di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di
soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto ministeriale 12  maggio  2021  recante  «Modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative  alla  figura  del  mobility
manager»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana 26 maggio 2021, n. 124 (di seguito: «decreto ministeriale 12
maggio 2021») che, tra l'altro, ha  anche  istituito  la  figura  del
mobility manager d'area; 
  Vista la nota dell'Associazione nazionale  comuni  italiani -  ANCI
del 15 dicembre 2021 nella quale si chiede che tra  il  personale  di
ruolo nell'ambito del  quale  nominare  il  mobility  manager  d'area
dovrebbe essere ricompreso il personale delle strutture in house  e/o
delle aziende partecipate pubbliche o  delle  agenzie  di  mobilita',
soggetti  che  in  molti  comuni  hanno  la  reale  competenza  sulla
mobilita' e  soprattutto  che  da  anni  hanno  consolidato  reti  di
relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro; 
  Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili  prot.  7995  del  7  marzo  2022  con  cui  il  predetto
Dicastero, alla luce della nota dell'ANCI del 15  dicembre  2021,  ha
formulato delle ipotesi di modifica al decreto ministeriale 12 maggio
2021; 
  Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager  promuove,  anche
collaborando all'adozione del  piano  di  mobilita'  sostenibile,  la
realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e  gestione  della
domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di  consentire  la
riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale  derivante
dal traffico veicolare nelle aree  urbane  e  metropolitane,  tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo; 
  Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato  attribuisce  a
uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  la  definizione
delle modalita' attuative delle disposizioni ivi previste; 
  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, espresso con nota del 10 agosto 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
          Modifiche al decreto ministeriale 12 maggio 2021 
 
  1.  Al  decreto  ministeriale 12  maggio  2021  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 3, comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo
«In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita'  locale,
la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle
diverse societa' del raggruppamento». 
    b) all'art. 7: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I comuni di  cui  all'art.  5,  comma  3  individuano  il
mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di  una
sua societa' partecipata o  dell'agenzia  della  mobilita'  avente  i
requisiti di cui al comma 1.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma
1, individuano il mobility manager  aziendale  tra  il  personale  di
ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.»; 
      c) all'art. 9, comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo «Nei limiti di quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  2,  ai
soggetti di cui al primo periodo puo' essere riconosciuto il rimborso
delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle attivita' di
cui  al  presente  decreto,  debitamente  documentate   e   approvate
dall'amministrazione». 
    Roma, 16 settembre 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                          della transizione ecologica 
                                                   Cingolani          
Il Ministro delle infrastrutture 
  e della mobilita' sostenibili   
            Giovannini