IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  17  novembre  2021  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26  novembre  2021)
concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno  2021
e valore definitivo per l'anno 2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai  parametri  ad  esse  connesse,  prevede  che  la  percentuale  di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; 
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
recante disposizioni in  materia  di  «Anticipo  della  rivalutazione
delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che: 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre  2021
e' risultata pari a +1,9; 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre  2022
e' risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i  mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice  pari
rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2022; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2023,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari  a  +1,9
dal 1° gennaio 2022.