IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a
statuto ordinario, disposizioni in materia di citta' metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro
ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini
del completamento del processo di riordino delle funzioni delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve
le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;
Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1,
commi 179 e 180 che rispettivamente prevedono che «per il
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con una dotazione
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di
cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte di 100 milioni di
euro in favore delle regioni, delle province e delle citta'
metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilita' e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di
100 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita', di concerto con i
Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono
individuati i criteri di ripartizione»;
Considerato che nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e'
stato istituito un fondo denominato «Fondo per l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;
Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell'istruzione prot. n. 49164, del 10 giugno 2022, con la quale sono
stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilita' iscritti
nell'a.s. 2021/2022, distinti per grado di istruzione, per provincia
e per comune della scuola;
Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo di 100
milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle
citta' metropolitane, per l'anno 2022, in base al numero degli
studenti con disabilita' fisiche o sensoriali presenti nelle scuole
secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022;
Acquisito il parere favorevole reso dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella
seduta del 5 luglio 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
27 luglio 2022;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;
Decretano:
Art. 1
1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui al
«Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli
alunni con disabilita'», e' erogato a favore delle regioni a statuto
ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta'
metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo
rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e
citta' metropolitane, e' ripartito, in applicazione dell'art. 1,
comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, secondo l'allegato
A), che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle
citta' metropolitane, la quota del contributo e' attribuita alla
regione, che stabilira' le modalita' di riparto tra gli enti
interessati.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2022
Il Ministro per le disabilita'
Stefani
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Gelmini
Il Ministro dell'istruzione
Bianchi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
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