IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'  fisiche  o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»; 
  Vista la legge 31 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art.  1,
commi  179  e  180  che  rispettivamente  prevedono   che   «per   il
potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione  per  gli   alunni   con   disabilita'   della   scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con  una  dotazione
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di
cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte di 100  milioni  di
euro  in  favore  delle  regioni,  delle  province  e  delle   citta'
metropolitane, con decreto del Ministro  per  le  disabilita'  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri   dell'istruzione,   dell'economia   e   delle   finanze   e
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di
100 milioni di euro in favore dei comuni, con  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'istruzione e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  nei  quali  sono
individuati i criteri di ripartizione»; 
  Considerato  che  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e'
stato  istituito  un  fondo  denominato   «Fondo   per   l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; 
  Vista   la   nota   dell'Ufficio   di   Gabinetto   del   Ministero
dell'istruzione prot. n. 49164, del 10 giugno 2022, con la quale sono
stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilita' iscritti
nell'a.s. 2021/2022, distinti per grado di istruzione, per  provincia
e per comune della scuola; 
  Ritenuto di dover  procedere  al  riparto  del  contributo  di  100
milioni di euro in favore  delle  regioni,  delle  province  e  delle
citta' metropolitane, per  l'anno  2022,  in  base  al  numero  degli
studenti con disabilita' fisiche o sensoriali presenti  nelle  scuole
secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022; 
  Acquisito il parere favorevole reso dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  nella
seduta del 5 luglio 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
27 luglio 2022; 
  Di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui al
«Fondo per l'assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  degli
alunni con disabilita'», e' erogato a favore delle regioni a  statuto
ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle  citta'
metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da  considerarsi  integrativo
rispetto  alla  copertura  finanziaria  prevista  nelle  disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle  province  e
citta' metropolitane, e'  ripartito,  in  applicazione  dell'art.  1,
comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234,  secondo  l'allegato
A), che forma parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 agosto 2022 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 
                Il Ministro per gli affari regionali 
                           e le autonomie 
                               Gelmini 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                               Bianchi 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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