IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016,  che
prevede  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire,  con
una dotazione di 1.900 milioni di euro  per  l'anno  2017,  di  3.150
milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per  l'anno
2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al
2032,  per  assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e  lo
sviluppo infrastrutturale del Paese; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 445, della citata legge n. 178 del 2020,  che
incrementa di 5 milioni di euro per  l'anno  2021  il  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 140, della legge n.  232  del  2016,  «al  fine  di
migliorare la capacita' di produzione e la reperibilita' di  ossigeno
medicale in Italia e in considerazione della carenza  di  bombole  di
ossigeno durante  le  fasi  acute  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»; 
  Visto il secondo periodo del medesimo comma 445 della citata  legge
n. 178 del 2020, che destina le suddette risorse e, nei limiti  delle
stesse, al supporto di interventi di installazione di impianti per la
produzione di ossigeno medicale, di  ammodernamento  delle  linee  di
trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure
di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e  la
gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le  norme  sulla
produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea  ufficiale  di
cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; 
  Visto art. 1, comma 446, della citata legge n.  178  del  2020,  il
quale prevede che le modalita' di  attuazione  del  comma  445  siano
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che  le  sopracitate  risorse  relative  all'anno  2021
risultano iscritte nel conto residui del capitolato di bilancio  7112
piano gestionale 1 denominato "Somme da destinare al finanziamento di
interventi di edilizia sanitaria per  ampliamento,  riqualificazione,
adeguamento e messa a  norma  delle  strutture  ospedaliere»  per  le
finalita' sopra indicate nell'ambito  del  programma  «Programmazione
del  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'erogazione  dei   livelli
essenziali di assistenza» della missione «Tutela della salute»  dello
stato di previsione del Ministero della salute  per  l'importo  di  5
milioni di euro come residui di stanziamento; 
  Visto il parere favorevole del Ministero della salute sullo  schema
di decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  recante  i
criteri di attuazione dell'art.  1,  comma  445,della  legge  del  30
dicembre 2020, n. 178, espresso con nota prot.  7196  del  28  aprile
2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022 (Rep. atti n. 90/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 445,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di
produzione e la reperibilita' di ossigeno medicale, e' ripartita, tra
le regioni e le province autonome, la somma di 5 milioni di euro  per
l'anno 2021 iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio  7112
piano gestionale 1, come da allegato A parte integrante del  presente
decreto, a supporto di interventi di installazione di impianti per la
produzione di ossigeno medicale, di  ammodernamento  delle  linee  di
trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure
di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e  la
gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le  norme  sulla
produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea  ufficiale  di
cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.