IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 1, comma 445, della citata legge n. 178 del 2020, che incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, «al fine di migliorare la capacita' di produzione e la reperibilita' di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il secondo periodo del medesimo comma 445 della citata legge n. 178 del 2020, che destina le suddette risorse e, nei limiti delle stesse, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»; Visto art. 1, comma 446, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che le modalita' di attuazione del comma 445 siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che le sopracitate risorse relative all'anno 2021 risultano iscritte nel conto residui del capitolato di bilancio 7112 piano gestionale 1 denominato "Somme da destinare al finanziamento di interventi di edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere» per le finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 5 milioni di euro come residui di stanziamento; Visto il parere favorevole del Ministero della salute sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante i criteri di attuazione dell'art. 1, comma 445,della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, espresso con nota prot. 7196 del 28 aprile 2022; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022 (Rep. atti n. 90/CSR); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di migliorare la capacita' di produzione e la reperibilita' di ossigeno medicale, e' ripartita, tra le regioni e le province autonome, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 iscritta nel conto residui del capitolo di bilancio 7112 piano gestionale 1, come da allegato A parte integrante del presente decreto, a supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.