IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 141, che istituisce presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  uno  specifico  Fondo  denominato
«Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato  a  campagne  di
informazione,  formazione   e   sensibilizzazione   sulle   questioni
ambientali,  e  in  particolare  sugli  strumenti  e  le  azioni   di
contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici,  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il comma 2 del citato articolo 1-ter,  secondo  il  quale  il
fondo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato  a  finanziare  progetti,
iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di
volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori
della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla
promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito
delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto
2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica; 
  Visto il comma 3 dello stesso  articolo  1-ter,  secondo  il  quale
nell'ambito delle attivita' di cui al comma  2,  le  scuole  di  ogni
ordine e grado, in forma singola o  associata,  anche  congiuntamente
alle associazioni di protezione ambientale, al  Sistema  nazionale  a
rete per la protezione dell'ambiente, a  universita'  statali  e  non
statali, a centri di ricerca pubblici,  a  consorzi  universitari  ed
interuniversitari,   presentano   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  proprie   proposte   progettuali
coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare
con il fondo di cui al comma 1; 
  Visto il comma 4 dello stesso articolo 1-ter, il quale prevede  che
con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  ora  denominato  della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione  e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono determinati  i
criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al  comma
3  nonche'  le  modalita'  di  ripartizione  e  di  assegnazione  del
finanziamento; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, e in  particolare  l'articolo
3, che individua le tematiche  per  la  predisposizione  delle  linee
guida relative all'insegnamento dell'educazione civica; 
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  12,  che
ha soppresso il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca  istituendo  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
»Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che, all'articolo 2, rinomina il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'istruzione  25  giugno  2021,
recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico  e  della  Rete
nazionale (Green  Community)  per  il  supporto  alle  iniziative  in
materia di sviluppo sostenibile nelle scuole»; 
  Considerato che emerge l'esigenza di disciplinare  i  progetti,  le
iniziative, i programmi e le campagne di informazione,  ivi  comprese
le attivita' di volontariato degli studenti, per  la  diffusione  dei
valori della  tutela  dell'ambiente  e  dello  sviluppo  sostenibile,
nonche'  per  la  promozione  di  percorsi  di  conoscenza  e  tutela
ambientale, volti alla comunicazione dei  valori  della  legalita'  e
dell'ambiente,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo   1-ter   del
decreto-legge n. 111 del 2019, mediante la realizzazione dei progetti
delle scuole di cui al comma 3; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione con nota del 12
agosto 2021; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca con nota del 2 settembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione inviata alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota del 16 giugno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai  sensi  dell'articolo  1-ter,
comma 4, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,  i  criteri  di
presentazione e di selezione dei progetti  di  cui  al  comma  3  del
citato articolo, nonche' le modalita' di ripartizione e  assegnazione
del finanziamento a valere sul Fondo «Programma #iosonoAmbiente», con
una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, istituito dal comma 1 del medesimo articolo e  destinato  dal
comma 2 dello stesso a finanziare progetti, iniziative,  programmi  e
campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato  degli  studenti,
finalizzati alla diffusione dei valori della tutela  dell'ambiente  e
dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione  di  percorsi  di
conoscenza  e  tutela   ambientale,   nell'ambito   delle   tematiche
individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto  2019,  n.  92,
sull'insegnamento dell'educazione civica. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-ter,   del
          decreto-legge n. 111, del 14 ottobre 2019  (Misure  urgenti
          per il rispetto degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
          2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
          di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  dicembre   2016,   n.   229)   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  ottobre  2019,  n.
          241: 
                «Art. 1-ter (Campagne di  informazione  e  formazione
          ambientale nelle scuole). - 1. Al fine di avviare  campagne
          di  informazione,  formazione  e  sensibilizzazione   sulle
          questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le
          azioni  di  contrasto,   mitigazione   e   adattamento   ai
          cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado,
          e' istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  uno  specifico  fondo
          denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di
          2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
          2022. 
                2. Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'  destinato  a
          finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne,  ivi
          comprese  le  attivita'  di  volontariato  degli  studenti,
          finalizzati  alla  diffusione  dei  valori   della   tutela
          dell'ambiente e dello sviluppo  sostenibile,  nonche'  alla
          promozione di percorsi di conoscenza e  tutela  ambientale,
          nell'ambito delle  tematiche  individuate  dall'articolo  3
          della  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  sull'insegnamento
          dell'educazione civica. 
                3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2,  le
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  in  forma  singola   o
          associata,  anche  congiuntamente  alle   associazioni   di
          protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete  per  la
          protezione  dell'ambiente,  a  universita'  statali  e  non
          statali,  a  centri  di  ricerca   pubblici,   a   consorzi
          universitari ed interuniversitari, presentano al  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  proprie
          proposte  progettuali  coerenti  con  il  Piano   triennale
          dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo  di  cui
          al comma 1. 
                4. Con regolamento ai sensi dell'articolo  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  da  adottare  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          i criteri di presentazione  e  di  selezione  dei  progetti
          nonche' le modalita' di  ripartizione  e  assegnazione  del
          finanziamento. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta l'art. 3, della legge 20 agosto  2019,  n.
          92     (Introduzione      dell'insegnamento      scolastico
          dell'educazione   civica),   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195: 
                «Art. 3 (Sviluppo delle  competenze  e  obiettivi  di
          apprendimento). - 1. In  attuazione  dell'articolo  2,  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sono definite linee guida per  l'insegnamento
          dell'educazione  civica  che  individuano,  ove  non   gia'
          previsti,  specifici  traguardi  per  lo   sviluppo   delle
          competenze  e  obiettivi  specifici  di  apprendimento,  in
          coerenza con le  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
          delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
          nonche' con il  documento  Indicazioni  nazionali  e  nuovi
          scenari e con le Indicazioni nazionali per  i  licei  e  le
          linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali
          vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: 
                  a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,
          dell'Unione  europea  e  degli  organismi   internazionali;
          storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
                  b)  Agenda  2030  per  lo   sviluppo   sostenibile,
          adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25
          settembre 2015; 
                  c) educazione alla cittadinanza  digitale,  secondo
          le disposizioni dell'articolo 5; 
                  d)   elementi   fondamentali   di   diritto,    con
          particolare riguardo al diritto del lavoro; 
                  e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile
          e tutela del patrimonio ambientale, delle identita',  delle
          produzioni    e    delle    eccellenze    territoriali    e
          agroalimentari; 
                  f) educazione alla legalita' e al  contrasto  delle
          mafie; 
                  g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
          patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
                  h) formazione di  base  in  materia  di  protezione
          civile. 
                2.    Nell'ambito    dell'insegnamento    trasversale
          dell'educazione civica sono altresi' promosse  l'educazione
          stradale,  l'educazione  alla  salute   e   al   benessere,
          l'educazione al volontariato e  alla  cittadinanza  attiva.
          Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare
          il rispetto nei confronti delle persone,  degli  animali  e
          della natura.». 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 9  gennaio
          2020, n. 1  (Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del
          Ministero dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'
          e della ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge
          5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          gennaio 2020, n. 6: 
                «Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1.  Sono
          istituiti  il  Ministero  dell'istruzione  e  il  Ministero
          dell'universita' e della  ricerca  ed  e'  conseguentemente
          soppresso il Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
          della ricerca. 
                2. All'articolo 2 del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono  sostituiti
          dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
          dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali e per il  turismo;  14)  Ministero
          della salute."; 
                  b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
                    "4-bis. Il numero dei Ministeri e'  stabilito  in
          quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo  a
          qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza  portafoglio,
          vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.". 
                3.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per  l'anno  2020  e
          2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei  quali
          327.500 euro  per  l'anno  2020  e  393.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021 per il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca. Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020  e  di
          euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.». 
              - Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge  1°  marzo
          2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino
          delle   attribuzioni   dei   Ministeri)   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica).  -1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          «definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica» fino  a  «attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica;» sono soppresse; 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29,  comma  1,  le  parole  «undici
          direzioni generali» sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'articolo 35: 
                    1) al comma 1 le parole  "dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  "2. Al Ministero della transizione  ecologica  sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."; 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
 
          Note all'art. 1: 
              -   Il   testo   dell'articolo   1-ter,   del    citato
          decreto-legge n. 111 del 2019, e' riportato nelle note alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 3, della citata  legge  n.  92
          del 2019, e' riportato nelle note alle premesse.