IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del  2013,  in  materia  di  riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651  del
2014  dello  strumento  dei  contratti  di  sviluppo   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre  2014  che  prevede
che l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  Invitalia  (nel  seguito   «Agenzia»),
soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base  delle
direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6,
del  medesimo  decreto  che  prevede  che   il   Ministero   comunica
all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle  attivita'  istruttorie,
l'ammontare delle  risorse  finanziarie  disponibili  indicandone  la
fonte finanziaria e le specifiche finalita'; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  agosto
2022, registrato presso la Corte dei conti in data 23 settembre 2022,
al n. 1035, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  che
dispone, tra l'altro, in  merito  all'applicazione  ai  contratti  di
sviluppo del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della  Russia
contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea
2022/C 131/01 e, in  particolare,  della  sezione  2.6  del  predetto
quadro, concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei  processi
produttivi industriali  mediante  elettrificazione  e/o  utilizzo  di
idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»,
introdotta con la comunicazione C(2022)  5342  final  del  20  luglio
2022; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n.  111,  recante  «Disposizioni  per
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022»,
che dispone nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, approvato con la legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  per
l'anno finanziario 2022, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG  1,
della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione
vigente per la misura dei  Contratti  di  sviluppo,  per  un  importo
complessivo pari a 128.092.168,00 di euro per l'esercizio finanziario
2022; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali», convertito in legge, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 21 settembre 2022, n.  142,  che,  all'art.  35,
comma 1, lettera a), ai  fini  del  rafforzamento  e  dell'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),
ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro per l'anno  2022,  400
milioni di euro per l'anno 2023, 12  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2030 per  la  concessione  di  agevolazioni  a
valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, di  cui
il 50 per cento destinato al finanziamento di programmi  di  sviluppo
per la tutela ambientale presentati  successivamente  all'entrata  in
vigore del decreto-legge medesimo; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo  economico  2  marzo
2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 5 maggio 2022, n. 104, che, all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
dispone, a valere sulle risorse destinate  al  rifinanziamento  della
misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per  gli  esercizi  2022-2026,
l'assegnazione di 100 milioni di euro  alle  istanze  di  Accordo  di
programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014  che
hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali; 
  Considerato che, alla data del presente provvedimento,  le  istanze
di accordo di programma compatibili con  le  finalita'  di  cui  alla
richiamata direttiva 2  marzo  2022  e  rimaste  prive  di  copertura
finanziaria  determinano  un  fabbisogno  finanziario  inferiore   al
suddetto  stanziamento  e  che  residuano   risorse   pari   a   euro
75.400.000,00; 
  Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo  delle  risorse
assegnate allo strumento agevolativo dalla legge 5  agosto  2022,  n.
111, dal decreto-legge 9 agosto  2022,  n.  115,  limitatamente  alle
risorse relative agli esercizi finanziari dal 2022  al  2027  pari  a
complessivi  euro  488.000.000,00,  nonche'  dei   residui   di   cui
all'articolo, comma 1, lettera d), della direttiva 2 marzo 2022; 
  Ritenuto opportuno, in particolare, destinare: 
    le risorse assegnate dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per
un importo pari a euro 244.000.000,00, ai programmi di  sviluppo  per
la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore
del decreto-legge medesimo; 
    le ulteriori risorse individuate dalla presente direttiva, pari a
complessivi  euro  447.492.168,00,  alle  istanze  di  Contratto   di
sviluppo gia' presentate all'Agenzia che non trovano copertura  nelle
risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo; 
  Ritenuto, altresi', opportuno riservare il predetto importo di euro
244.000.000,00 al finanziamento di programmi di sviluppo inerenti  al
settore  siderurgico,  caratterizzato   da   un   rilevante   impatto
ambientale e particolarmente interessato  dall'incremento  dei  costi
relativi ad energia e materie prime e per il quale si pone l'esigenza
di  supportare   iniziative   volte   a   perseguire   una   maggiore
sostenibilita' ambientale, nel rispetto degli obiettivi  posti  dalla
normativa europea in termini di transizione  energetica,  anche  alla
luce degli ordinari vincoli  previsti  dalla  normativa  unionale  in
materia di aiuti  di  Stato  che  limitano  il  possibile  intervento
pubblico a sostegno degli investimenti in detto settore ai soli aiuti
aventi finalita' ambientali; 
 
                               Emana  
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo delle risorse di cui alla legge 5 agosto  2022,  n.  111,  e
  delle risorse residue di cui  alla  direttiva  del  Ministro  dello
  sviluppo economico 2 marzo 2022 
 
  1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate
al finanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 5
agosto 2022, n. 111, per l'esercizio 2022, pari a euro 128.092.168,00
e le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  d),
della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2  marzo  2022,
pari a euro 75.400.000,00, sono destinate al finanziamento di istanze
di contratto di sviluppo gia' presentate all'Agenzia e che non  hanno
trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse  gia'  assegnate
allo strumento agevolativo. 
  2. Le ulteriori risorse di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera
d), della direttiva del Ministro dello  sviluppo  economico  2  marzo
2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito della  conclusione
dell'iter amministrativo in corso per la sottoscrizione degli Accordi
di programma sono destinate alle medesime finalita' di cui  al  comma
1.