IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1,
n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento
del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere
finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale
prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2007, n. 155), recante «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea
prevede la L-24 classe delle lauree in Scienze e tecniche
psicologiche;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare l'art.
7, comma 1, a tenore del quale «Coloro che hanno conseguito o che
conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti
ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un
tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita'
di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo
nonche' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova
pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al
presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi»;
Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre
2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del
24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro
finalizzato alla revisione della LM-51 classe delle lauree magistrali
in psicologia;
Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio
2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il
proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;
Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale;
Decreta:
Art. 1
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n.
163, coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea
magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici
non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo previo superamento di un tirocinio
pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.