IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2,  comma  1,
n. 14), 47-bis, 47-ter e  47-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di  coordinamento
del  Sistema  sanitario  nazionale,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  per  tutti  i  profili  di  carattere
finanziario, di sanita'  veterinaria,  di  tutela  della  salute  nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti»,  nonche'  la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di  laurea
magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale
prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6
luglio 2007, n. 155),  recante  «Determinazione  delle  classi  delle
lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di  laurea
prevede  la  L-24  classe  delle  lauree  in   Scienze   e   tecniche
psicologiche; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti», e in  particolare  l'art.
7, comma 1, a tenore del quale «Coloro che  hanno  conseguito  o  che
conseguono la laurea magistrale in psicologia in base  ai  previgenti
ordinamenti  didattici  non  abilitanti  acquisiscono  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un
tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica  valutativa.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita'
di svolgimento e  di  valutazione  del  tirocinio  pratico-valutativo
nonche' le modalita' di svolgimento  e  di  valutazione  della  prova
pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al
presente comma, le universita'  riconoscono  le  attivita'  formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi»; 
  Visto il decreto del segretario generale n.  1678  del  26  ottobre
2020, come modificato dal decreto del segretario generale n.  67  del
24 gennaio  2022,  di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro
finalizzato alla revisione della LM-51 classe delle lauree magistrali
in psicologia; 
  Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26  gennaio
2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale  ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso  il
proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; 
  Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre  2021,  n.
163,  coloro  che  hanno  conseguito  o  che  conseguono  la   laurea
magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti  didattici
non  abilitanti  acquisiscono  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  psicologo  previo  superamento   di   un   tirocinio
pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.