IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48  con
il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 281 della  richiamata  legge
n. 234 del 2021, il quale stabilisce che «Al  fine  di  sostenere  il
potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche  alla  luce
delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura  dell'8
per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per  cento  per  l'anno  2023  e
dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore
percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali  di  cui
all'art. 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.  Resta
fermo il limite della spesa  farmaceutica  convenzionata  nel  valore
stabilito dall'art. 1, comma  475,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore  complessivo  della
spesa farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022,
nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a  decorrere
dall'anno 2024»; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 284, della richiamata legge  n.  234
del 2021, secondo cui «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro  della  salute,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta dell'AIFA, sono definite le  modalita'  di  applicazione  di
quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle  aziende
farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere
di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva»; 
  Visto l'art. 1, comma 282, della citata legge n. 234 del  2021,  il
quale stabilisce che «Le percentuali di  cui  al  comma  281  possono
essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi
di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del  disegno  di
legge di bilancio, su proposta del Ministero  della  salute,  sentita
l'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del  mercato
dei medicinali e del fabbisogno assistenziale»; 
  Preso atto della proposta presentata da  AIFA  con  nota  prot.  n.
102619 dell'8 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma  284  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 281 della legge 30
dicembre  2021,  n.  234,  esclusivamente  in  favore  delle  aziende
farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere
di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserve. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) azienda adempiente: l'azienda farmaceutica che  ha  provveduto
all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per  gli  anni  2019  e
2020, senza aver formulato alcuna riserva ne' azione giudiziale o  di
altra natura avverso atti,  documenti  e  provvedimenti  relativi  ai
procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020; 
    b) azienda non adempiente: l'azienda farmaceutica  per  la  quale
sia stato verificato il mancato  pagamento  integrale  dell'onere  di
ripiano per gli anni 2019 e 2020, ovvero abbia  formulato  riserva  o
intrapreso azioni giudiziali o di  altra  natura  ancora  in  essere,
decorsi trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto,  avverso  atti,  documenti  e  provvedimenti   relativi   ai
procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020; 
    c) azienda adempiente a sanatoria:  l'azienda  farmaceutica  che,
entro e non oltre i trenta giorni successivi alla  pubblicazione  del
presente   decreto,   abbia   ottemperato   all'integrale   pagamento
dell'onere di ripiano per gli  anni  2019  e  2020,  ove  ancora  non
operato, e abbia contestualmente provveduto al ritiro  della  propria
riserva e al  ritiro  delle  azioni  giudiziali  o  di  altra  natura
eventualmente  attivati  avverso  atti,  documenti  e   provvedimenti
relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020.