IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1132  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di  diritto
societario,  come  modificata  dalla  direttiva  (UE)  2019/1151  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; 
  Visto in particolare l'articolo 22 della direttiva (UE)  2017/1132,
che prevede il sistema  di  interconnessione  dei  registri  europei,
composto dai registri degli Stati membri, dalla piattaforma  centrale
europea gestita dalla Commissione e  dal  portale,  con  funzione  di
punto di accesso elettronico europeo; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/1042   della
Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalita'  di  applicazione
della direttiva (UE) 2017/1132  per  quanto  riguarda  le  specifiche
tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione
dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244
della Commissione; 
  Visto l'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 183, di «Recepimento  della  direttiva  (UE)  2019/1151  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  recante
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso  di
strumenti e processi  digitali  nel  diritto  societario»,  il  quale
dispone che «Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
adottarsi entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previo parere del Garante  per  la  protezione  dei
dati personali,  sono  individuate  le  modalita'  di  dettaglio  per
l'interscambio dati  mediante  il  sistema  di  interconnessione  dei
registri di cui all'articolo 22 della direttiva  (UE)  2017/1132,  in
conformita' alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato,
punto 15, nonche' con riferimento all'interscambio dei  dati  di  cui
all'ottavo  comma  dell'articolo  2508-bis  del  codice   civile   in
conformita'  con  le  previsioni  del  regolamento  (UE)   2021/1042,
allegato, punto 15»; 
  Visto altresi' l'articolo 2508-bis del  codice  civile,  introdotto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 183/2021, ed  in
particolare l'ottavo comma, ove si stabilisce  che  «Gli  uffici  del
registro  delle   imprese   comunicano,   tramite   il   sistema   di
interconnessione  di  cui  all'articolo  22  della   direttiva   (UE)
2017/1132, ai registri delle imprese di altri  Stati  membri  in  cui
sono registrate sedi secondarie  di  societa'  di  capitali  regolate
dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi: 
    a) denominazione della societa'; 
    b) sede legale della societa'; 
    c) numero di iscrizione della societa' nel registro; 
    d) forma legale della societa'; 
    e)  legali  rappresentanti,  con  specificazione  se   in   forma
congiunta o disgiunta, amministratori,  componenti  degli  organi  di
controllo o di supervisione; 
    f) bilanci societari»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'8
giugno 2017 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n.  200  del  28  agosto  2017),  recante
«Attuazione, ai sensi dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  n.
234/2012 della direttiva (UE) 2012/17 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la  direttiva  89/666  del
Consiglio e le direttive 2005/56 e 2009/101 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri  centrali,
commerciali e delle imprese», ed in particolare l'articolo 1  ove  si
stabilisce la partecipazione da  parte  del  registro  delle  imprese
italiano al sistema di interconnessione dei  registri  delle  imprese
unionali; 
  Richiamato l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sue
modifiche ed integrazioni, che  ai  commi  1  e  6,  rispettivamente,
dispone che «E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»  e
che «La predisposizione, la tenuta, la conservazione e  la  gestione,
secondo tecniche informatiche,  del  registro  delle  imprese  ed  il
funzionamento dell'ufficio sono  realizzati  in  modo  da  assicurare
completezza  e  organicita'  di  pubblicita'  per  tutte  le  imprese
soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale»; 
  Richiamato  inoltre  l'articolo  7,  comma  1,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.  581,  recante  il
«Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese  di  cui
all'art. 2188 del codice civile», il quale dispone  che  il  registro
delle imprese e' unico e comprende le sezioni speciali ed  e'  tenuto
secondo   il   modello   approvato   con   decreto   del    Ministero
dell'industria, oggi Ministero dello sviluppo economico; 
  Considerato che le camere  di  commercio,  attraverso  il  registro
delle  imprese,  assicurano  dal  mese  di  giugno  2017   la   piena
interoperabilita' con gli  altri  registri  centrali,  commerciali  e
delle imprese  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  anche  con
riferimento  agli  aggiornamenti  apportati  dalla   direttiva   (UE)
2019/1151; 
  Considerato altresi' che l'accesso  ai  dati  e  ai  documenti  del
registro delle imprese avviene attraverso una pluralita' di canali di
accesso definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 8  della
richiamata legge  n.  580/1993,  messi  a  disposizione  dal  Sistema
camerale  (sportello  camerale,   sportello   telematico,   terminale
remoto); 
  Considerato infine che i contenuti e le modalita' di rilascio delle
certificazioni e delle copie sono definiti con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico  adottato  ai  sensi  dell'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto altresi' il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali,  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, espresso nella seduta del 6 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  «direttiva»:  la  direttiva  (UE)  2017/1132  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  14  giugno  2017,  relativa  ad  alcuni
aspetti di diritto societario; 
    b) «regolamento»: il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1042
della  Commissione,  del  18  giugno  2021,  che  reca  modalita'  di
applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo  e
del Consiglio  per  quanto  riguarda  le  specifiche  tecniche  e  le
procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei  registri
e che abroga  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/2244  della
Commissione; 
    c)  «regolamento  GDPR»:  il  regolamento   (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    d) «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»:  il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    e)  «decreto  MiSE»:  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico dell'8 giugno 2017  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  200  del  28  agosto
2017), recante «Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della
legge n. 234/2012 della direttiva (UE) 2012/17 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva  89/666
del Consiglio e  le  direttive  2005/56  e  2009/101  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei  registri
centrali, commerciali e delle imprese»; 
    f) «camera di commercio»:  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    g) «registro delle imprese»: il registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    h) «ufficio del registro»: l'ufficio del registro  delle  imprese
di cui all'articolo 8  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
all'articolo 2188 del codice civile; 
    i) «sistema di interconnessione  dei  registri»:  il  sistema  di
interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della  direttiva
(UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  giugno
2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario; 
    l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    m) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  di  cui  all'articolo  7  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.