Estratto determina n. 824/2022 del 14 novembre 2022 
 
    Medicinale:  e'  autorizzata   l'importazione   parallela   dalla
Germania del medicinale LAMICTAL 100 mg - kautabletten bzw. tabletten
zur herstellung einer  suspension  zum  einnehmen  196  U.P.  (2x98),
codice di autorizzazione  n.  33122.03.00,  intestato  alla  societa'
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München (Germania) e prodotto da
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,  Ul.  Grunwaldzka  189,  60-322
Poznan, Polonia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed
efficaci al momento dell'entrata in vigore della  presente  determina
nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate. 
    In seguito alla ratifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda  del  Nord  dall'Unione  europea  e  dalla
Comunita' europea dell'energia atomica  (2019/C  384  I/01),  dal  1°
gennaio  2021  non  si  applicano  piu'  al  Regno  Unito  le   norme
comunitarie  nel  settore  dei  medicinali  per  uso  umano   e,   in
particolare, il regolamento (CE) n. 726/2004, la direttiva 2001/83/CE
e  la  direttiva  2001/82/CE.  Pertanto,  nonostante  siano  presenti
officine responsabili del rilascio dei lotti site  nel  Regno  Unito,
posto che l'AIP e'  concessa  per  medicinali  provenienti  da  paesi
UE/EEA, i lotti rilasciati dall'officina Glaxo Operations UK  Limited
t/a  Glaxo  Wellcome  Operations-980  Great  West  Road  -  TW8   9GS
Brentford, Middlesex sita in UK entro il 31  dicembre  2020,  e  gia'
idonei  ad  essere  immessi  sul  mercato  europeo,  potranno  essere
mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta. 
    Importatore: 
      BB Farma S.r.l. - viale Europa, n. 160 - 21017 Samarate (VA). 
    Confezione: 
      «Lamictal»  «100  mg  compresse  masticabili/dispersibili»   56
compresse - A.I.C. n. 049954011 (base 10) 1HNH6V (base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile. 
    Composizione: 
      principio attivo: lamotrigina; 
      eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso
grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio  amido
glicolato  (Tipo  A),  povidone  K30,  saccarina   sodica,   magnesio
stearato, aroma di ribes nero. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Falorni S.r.l. - via dei Frilli, n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino
(FI); 
      Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, n. 1 -  20049
Settala (Mi); 
      S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda
(LO); 
      Pricetag EAD - Business Center Serdica - 2E Ivan Geshov blvd. -
1000 Sofia (Bulgaria). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione 
      «Lamictal»  «100  mg  compresse  masticabili/dispersibili»   56
compresse - A.I.C. n. 049954011 (base 10) 1HNH6V (base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 18,86; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,49. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Lamictal» «100 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse -
A.I.C. n. 049954011 (base  10)  1HNH6V  (base  32)  e'  la  seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'Ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana  del  farmaco.  In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di  sospette  reazioni
                               avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.