IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  per
le politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della  marina
mercantile, 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove
percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti  agricoli  e
ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto  n.
633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31  gennaio
di ciascun anno ai sensi dell'art.  34,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972,  le  percentuali  di
compensazione di cui al medesimo art. 34,  comma  1,  applicabili  al
legno e alla legna da ardere sono innalzate  nel  limite  massimo  di
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 45 del 23  febbraio  2021,  che  ha  stabilito
l'innalzamento al 6,4 per cento della  percentuale  di  compensazione
applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso  quello
tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, 19 dicembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  n.  308  del  29  dicembre  2021,  che  ha
confermato l'innalzamento al  6,4  per  cento  della  percentuale  di
compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna  da  ardere,
escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2021; 
  Considerato che, al fine di rispettare,  per  il  2022,  il  limite
massimo  di  spesa   di   1   milione   di   euro   annui   derivanti
dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e
la legna da ardere, le percentuali elevate al 6,4 per  cento  con  il
citato decreto 19  dicembre  2021,  possono  essere  applicate  anche
nell'anno 2022; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti  elencati
nei punti 43) e 45) della  tabella  A,  parte  prima,  allegata  allo
stesso decreto n. 633 del 1972, per l'anno 2022, sono stabilite nelle
seguenti misure: 
    n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi,  ramaglie  o  fascine;
cascami di legno compresa la segatura 
    (v.d. 44.01) ...... 6,4 per cento; 
    n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale 
    (v.d. 44.04): ...... 6,4 per cento.