IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto ministeriale n. 62 del 2 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 137, del 15 giugno 1998; 
  Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2022 con la  quale  la
societa' Baxalta Innovations GMBH ha chiesto la rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale GAMMAGARD (immunoglobuline, umane
normali, per somm. endovenosa); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 luglio 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 10-12 e 17 ottobre 2022; 
  Vista la delibera n. 46  del  31  ottobre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale GAMMAGARD (immunoglobuline, umane normali, per  somm.
endovenosa) e' rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni) in
caso di: 
    sindromi da immunodeficienza primaria con produzione  anticorpale
compromessa; 
    ipogammaglobulinemia  e  infezioni   batteriche   ricorrenti   in
pazienti affetti da  leucemia  linfocitica  cronica,  che  non  hanno
risposto all'antibioticoterapia profilattica; 
    ipogammaglobulinemia  e  infezioni   batteriche   ricorrenti   in
pazienti affetti da mieloma multiplo in fase di plateau che non hanno
risposto alla vaccinazione antipneumococco; 
    ipogammaglobulinemia  in  pazienti   a   seguito   di   trapianto
allogenico di cellule staminali ematopoietiche  (Haematopoietic  Stem
Cell Transplantation - HSTC); 
    AIDS congenito, con infezioni batteriche ricorrenti; 
  Immunomodulazione in adulti, bambini e adolescenti (0-18  anni)  in
caso di: 
    trombocitopenia immune primaria (ITP) in pazienti ad alto rischio
di emorragia o prima di un intervento chirurgico  per  correggere  la
conta delle piastrine; 
    sindrome di Guillain Barre'; 
    malattia di Kawasaki. 
  Confezioni: 
    «50 mg/ml polvere e  solvente  per  soluzione  per  infusione»  1
flacone polvere + 1 flacone solvente da 96 ml  +  un  dispositivo  di
trasferimento sterile + set infusionale - A.I.C. n.  033240033/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 275,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 453,86; 
    «50 mg/ml polvere e  solvente  per  soluzione  per  infusione»  1
flacone polvere + 1 flacone solvente da 192 ml +  un  dispositivo  di
trasferimento sterile + set infusionale - A.I.C. n.  033240045/E  (in
base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 550,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 907,72. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.