LA CONFERENZA UNIFICATA Nell'odierna seduta del 14 settembre 2022: Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014, sancita da questa Conferenza nella seduta del 27 novembre 2014 (atto rep. n. 146/CU); Vista la nota del 2 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la bozza di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che e' stata diramata il 7 settembre 2022 (prot. n. DAR 14209); Viste le note del 12 settembre 2022 con le quali rispettivamente, il coordinamento della Commissione politiche sociali delle regioni e l'ANCI hanno comunicato l'assenso tecnico sull'intesa; Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot. n. DAR 14780), con la quale il Dipartimento per le pari opportunita', ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in quanto nella precedente versione erano presenti dei refusi; Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa; l'ANCI, ringraziando del lavoro di confronto svolto in modo particolare con il Dipartimento delle pari opportunita', che ha portato a delle modifiche al testo che vanno incontro alle richieste e istanze dei comuni, ha espresso avviso favorevole con la raccomandazione, che siano trasmesse celermente le risorse assegnate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, sia pubbliche gestite dagli enti locali che del privato sociale, anche alla luce dei rilievi della Corte dei conti e che tali provvedimenti di riparto possano essere adottati in futuro in Conferenza unificata, considerando anche il preminente interesse delle autonomie su tali servizi; l'UPI ha espresso avviso favorevole unendosi a quanto detto dall'ANCI; Considerato che il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia nel ringraziare del lavoro svolto in collaborazione, ha evidenziato di aver attivato una azione di monitoraggio importante rispetto al Piano, affinche' le risorse vengano erogate nel modo piu' celere possibile ai destinatari; Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; Sancisce intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini: considerati: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione; il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» nonche' al comma 2, lettera d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»; l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013, recante «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»; il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Ritenuta la necessita' di rivedere la precitata intesa del 27 novembre 2014 sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio; Si conviene: Art. 1 Definizione 1. I centri antiviolenza, di seguito denominati «CAV», erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza. I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresi' sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o e' suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica. 2. I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di eta', etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilita', o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza. 3. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da: a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalita' di cui all'art. 3; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro. 4. Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, anche attraverso convenzionamento diretto. 5. Nei limiti di quanto indicato al comma 4, e' esclusa la possibilita' di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di «cessione» dei requisiti previsti. 6. Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarieta' orizzontale tra pubblico ed il privato sociale. 7. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, laddove previsto, devono: a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment; c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attivita' di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio; d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attivita' contro la violenza maschile sulle donne.