LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
Nell'odierna seduta del 14 settembre 2022: 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il  Governo  puo'
promuovere la stipula di intese dirette a favorire il  raggiungimento
di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le  regioni  e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti
minimi  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case  rifugio,  prevista
dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 24 luglio  2014,  sancita  da  questa  Conferenza  nella
seduta del 27 novembre 2014 (atto rep. n. 146/CU); 
  Vista la nota del 2 settembre 2022, con la  quale  il  Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ha trasmesso, ai fini del perfezionamento  dell'intesa  da  parte  di
questa Conferenza, la bozza di modifica dell'intesa n. 146/CU del  27
novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e
delle case rifugio, che e' stata diramata il 7 settembre 2022  (prot.
n. DAR 14209); 
  Viste le note del 12 settembre 2022 con le  quali  rispettivamente,
il coordinamento della Commissione politiche sociali delle regioni  e
l'ANCI hanno comunicato l'assenso tecnico sull'intesa; 
  Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari  data  (prot.
n. DAR 14780), con la quale il Dipartimento per le pari opportunita',
ha trasmesso  un  nuovo  testo  del  provvedimento  in  quanto  nella
precedente versione erano presenti dei refusi; 
  Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel
corso della quale: 
    le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  hanno
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa; 
    l'ANCI, ringraziando del  lavoro  di  confronto  svolto  in  modo
particolare con il  Dipartimento  delle  pari  opportunita',  che  ha
portato a delle modifiche al testo che vanno incontro alle  richieste
e  istanze  dei  comuni,  ha  espresso  avviso  favorevole   con   la
raccomandazione, che siano trasmesse celermente le risorse  assegnate
ai centri antiviolenza e alle case  rifugio,  sia  pubbliche  gestite
dagli enti locali che  del  privato  sociale,  anche  alla  luce  dei
rilievi della Corte dei conti e che  tali  provvedimenti  di  riparto
possano  essere  adottati  in   futuro   in   Conferenza   unificata,
considerando anche il preminente interesse delle  autonomie  su  tali
servizi; 
    l'UPI ha espresso  avviso  favorevole  unendosi  a  quanto  detto
dall'ANCI; 
    Considerato che  il  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia nel ringraziare del  lavoro  svolto  in  collaborazione,  ha
evidenziato di aver attivato una azione  di  monitoraggio  importante
rispetto al Piano, affinche' le risorse vengano erogate nel modo piu'
celere possibile ai destinatari; 
  Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle  regioni  e  Province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; 
 
                           Sancisce intesa 
 
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e  gli
enti locali nei seguenti termini: 
  considerati: 
    la Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la
lotta contro la violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza
domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011; 
    la legge 27  giugno  2013,  n.  77,  con  la  quale  l'Italia  ha
ratificato la suddetta Convenzione; 
    il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.   93,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province»; 
    l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede  l'adozione  di  un
«Piano strategico nazionale contro la violenza  nei  confronti  delle
donne e la  violenza  domestica»  nonche'  al  comma  2,  lettera  d)
stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di  sostegno  alle
donne vittime di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso  modalita'
omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi  territoriali,  dei
centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza»; 
    l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del  2013,  recante
«Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»; 
    il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro  le
donne  (2021-2023),  presentato  in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza  unificata  in
data 3 novembre 2021; 
  Ritenuta la necessita' di  rivedere  la  precitata  intesa  del  27
novembre 2014 sui requisiti minimi dei centri  antiviolenza  e  delle
case rifugio; 
 
                            Si conviene: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1. I centri antiviolenza,  di  seguito  denominati  «CAV»,  erogano
servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto
della riservatezza e dell'anonimato, a  tutte  le  donne  vittime  di
violenza  maschile  o  che  si  trovino  esposte  a   tale   rischio,
congiuntamente alle/i loro  figlie/i  minori,  indipendentemente  dal
luogo di residenza. 
  I CAV hanno lo scopo di garantire protezione  e  supporto  adeguati
alle donne vittime di violenza maschile,  come  da  disposizioni  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito  con  modificazioni
nella legge  15  ottobre  2013,  n.  119,  e  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
nei confronti delle donne e la  violenza  domestica  (Convenzione  di
Istanbul). I CAV intervengono altresi' sulle dinamiche strutturali da
cui  origina  la  violenza  maschile,  violenza  che  provoca  o   e'
suscettibile di  provocare  danni  o  sofferenze  di  natura  fisica,
sessuale, psicologica o economica. 
  2. I CAV sostengono percorsi personalizzati  di  fuoriuscita  dalla
violenza, utilizzando la  metodologia  di  accoglienza  basata  sulla
relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di eta',  etnia,
provenienza, cittadinanza,  religione,  classe  sociale,  livello  di
istruzione, livello di reddito, abilita',  o  altre  discriminazioni;
intervengono  sulla  prevenzione   sensibilizzando   il   territorio;
contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei  servizi
generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle
reti territoriali antiviolenza. 
  3. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i  requisiti  previsti
dalla presente intesa, da: 
    a)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze professionali specifiche in  materia
di violenza  contro  le  donne  che  utilizzino  una  metodologia  di
accoglienza  basata  sulla  relazione  tra   donne,   con   personale
specificamente formato; 
    b) enti pubblici ed enti locali, in forma  singola  o  associata,
avvalendosi esclusivamente delle professionalita' di cui all'art. 3; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di  concerto,  d'intesa,
in forma consorziata o in convenzione tra loro. 
  4. Le regioni e gli enti locali,  in  forma  singola  o  associata,
possono finanziare con risorse proprie, CAV  (o  sportelli  a  questi
collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma  3,
lettera a) del presente articolo e in possesso di tutti  i  requisiti
previsti dalla presente  intesa,  anche  attraverso  convenzionamento
diretto. 
  5. Nei limiti  di  quanto  indicato  al  comma  4,  e'  esclusa  la
possibilita' di fare ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  di  cui
all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile  2016,  n.  50  e/o  ad
altre forme di «cessione» dei requisiti previsti. 
  6.  Le  amministrazioni  pubbliche  favoriscono  il  ricorso   agli
istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale  la
co-progettazione, la  co-programmazione  ed  il  partenariato  con  i
soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine  di  valorizzare
il modello di amministrazione condivisa, espressione di  un  rapporto
di sussidiarieta' orizzontale tra pubblico ed il privato sociale. 
  7. Le associazioni e le  organizzazioni  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, laddove previsto, devono: 
    a)  essere  registrate  nell'apposito   RUNTS   (Registro   unico
nazionale del Terzo  settore)  quale  registro  telematico  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    b) avere nel loro statuto da almeno cinque  anni  gli  scopi  del
contrasto alla violenza maschile e di  genere,  del  sostegno,  della
protezione e del supporto delle donne che hanno  subito  o  subiscono
violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment; 
    c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le
attivita' di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate
anche  in  relazione  alla  consistenza  percentuale  delle   risorse
destinate in bilancio; 
    d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale
consecutiva in attivita' contro la violenza maschile sulle donne.