IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui il senatore Roberto Calderoli e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il quale al
Ministro senza portafoglio senatore Roberto Calderoli e' stato
conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, senatore Roberto Calderoli, le funzioni di cui al
presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni in materia
di affari regionali e autonomie
1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli,
di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni di
promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche
normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi
previsti in caso di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di
verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le
competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le
materie che riguardano le seguenti aree:
a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il
sistema delle autonomie;
b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' e delle
iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle materie comprese
nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione, anche con
riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma,
della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative;
c) iniziative costituzionali, in raccordo con l'Autorita'
politica delegata per le riforme istituzionali, nelle materie
comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione;
d) attivita', anche normative, connesse all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali;
e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province
autonome e autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee,
fatte salve le competenze dell'Autorita' politica delegata a
esercitare le funzioni in materia di affari europei;
f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli
articoli 120 della Costituzione, 137 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
g) esame delle leggi regionali e delle province autonome e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato
e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con
i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di
azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per
l'esame in sede di Conferenza;
h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni
relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di
qualita' dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c), d),
e) ed f);
i) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche'
particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e
provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto
speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige;
1) elaborazione di provvedimenti di natura normativa e
amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione
degli statuti;
m) iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze
linguistiche e territori di confine;
n) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della
Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le
relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per
settore;
o) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei
Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve
le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di
interesse regionale;
p) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri
organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le
determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e
funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione
coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e
societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18
giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero;
q) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle
regioni di rilievo internazionale ed europeo;
r) partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea,
del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali,
in materia di autonomie regionali e poteri locali;
s) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
t) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo
comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi
speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale
e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per
la montagna ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 97 del 1994;
cura dei problemi inerenti alle piccole isole e loro valorizzazione
attraverso interventi di natura territoriale, economica, sociale e
culturale, comprese le azioni governative, anche normative, dirette
anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
u) miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni
pubbliche e potenziamento delle capacita' di governance degli enti
locali, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole
minori, nonche', in raccordo con il Ministro per la pubblica
amministrazione, supporto alla modernizzazione del sistema
amministrativo territoriale;
v) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
z) raccordo con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR per l'individuazione dei criteri di
ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento dei livelli
essenziali di prestazione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione;
aa) attivita' di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti
locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi
strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della
capacita' amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e
organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle
pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle
modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e
delle relative iniziative legislative, nonche' relative alla
cooperazione interistituzionale e alla capacita' negoziale del
sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative
all'attivita' della Cabina di regia, istituita ai sensi della lettera
c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
incaricata di definire priorita' e specifici piani operativi
nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
per il ciclo 2014-2020 e il ciclo 2021-2027, anche in riferimento al
monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
bb) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale;
cc) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in
senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei
rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle
assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni
delegate;
dd) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da
parte delle autonomie dei programmi di revisione della spesa con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione, nonche' al rispetto delle disposizioni di legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;
ee) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta' metropolitane
e di forme associative dei comuni;
ff) attivita' relative alle funzioni del Nucleo PNRR
Stato-Regioni, di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233.
2. Il Ministro e' altresi' delegato a esercitare le funzioni in
materia di:
a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
b) copresidenza della sessione europea della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le
esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa
convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata a esercitare
le funzioni in materia di affari europei;
c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e
seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita
nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
d) convocazione e copresidenza congiunte con il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del
Comitato interministeriale per le politiche urbane, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2021.
3. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti
all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale;
c) promuovere iniziative per il supporto, anche attraverso
servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonche', d'intesa con il
Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per
l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore
utilizzazione delle risorse assegnate.
4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.