IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale e' stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832; Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 26 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 10 novembre 2018 con il quale al laboratorio Labcam S.r.l., sito in Regione Rollo 98, Albenga (SV) (cap 17031), e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 ottobre 2022, acquisita in data 26 ottobre 2022 al progressivo 547990; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1 Il laboratorio Labcam S.r.l., sito in Regione Rollo 98, Albenga (SV) (cap 17031), e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.