IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4  novembre  2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  il
giorno 15 settembre 2022 nel territorio  dei  Comuni  di  Gubbio,  di
Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in Provincia di Perugia; 
  Considerato che il territorio  e'  stato  interessato  da  fenomeni
meteorologici caratterizzati da un intenso evento  pluviometrico  che
ha determinato una grave situazione  di  pericolo  per  l'incolumita'
delle persone; 
  Considerato, altresi', che i summenzionati eventi  hanno  provocato
esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi, danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie e ad edifici; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione  Umbria  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare uno o piu' soggetti  attuatori,  ivi
comprese societa' in house  o  partecipate  dagli  enti  territoriali
interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre  e  rocce  da  scavo  prodotti  dagli  eventi,   nonche'   alla
realizzazione  delle  misure  volte  a   garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove  compatibile  con  la  specifica  tipologia,  la  localita',   le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con  la
durata  e  l'indicazione  dell'oggetto  della   criticita',   nonche'
l'indicazione della relativa  stima  di  costo.  Ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  i  CUP  degli
interventi devono  essere  acquisiti  ed  inseriti  nel  piano  anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine  di
quindici    giorni     dall'approvazione     e     comunque     prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2,  del  medesimo  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il  piano  rimodulato  deve  essere
sottoposto alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della
delibera del Consiglio dei  ministri  di  stanziamento  di  ulteriori
risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9,
comma 4, del presente provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa  rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
del Dipartimento, corredata di  motivata  richiesta  del  Commissario
delegato  che  attesti  altresi'  la  non  sussistenza  di  ulteriori
necessita' per la tipologia di misura originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma  1,  secondo
la tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.