IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  resilience  facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche  e  integrazioni,  in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», ed in particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto l'art. 26,  commi  2,  3,  6,  7,  7-bis,  7-ter  e  13,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
  Visto in  particolare  il  comma  7  del  menzionato  art.  26  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale e' istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  il
«Fondo per l'avvio di opere  indifferibili»,  con  una  dotazione  di
1.500 milioni di euro per l'anno 2022,  1.700  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026; 
  Visto il comma 7-bis del menzionato art. 26  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50; 
  Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma  7  e'  incrementato  di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge  6  maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8  maggio  2020,  n.  31,
secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi   del   comma   7-bis   e
relativamente alle procedure di affidamento  di  lavori  delle  opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le  eventuali  risorse  eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi  di  cui  al  secondo  periodo,
rimangono nella disponibilita' del Fondo  per  essere  utilizzate  ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre  2022,
n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 28 luglio 2022 con cui vengono definite le  finalita'  della
disciplina  dallo  stesso  recata  nonche'   indicati   i   contenuti
dell'istruttoria  che  le  amministrazioni  statali  istanti   devono
effettuare sulle domande presentate dalle stazioni appaltanti ai fini
del loro corretto inserimento tra le istanze di accesso al Fondo  per
l'avvio  delle  opere  indifferibili   di   cui   all'art.   26   del
decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Visti gli articoli 4 e 5, del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, ai  sensi  del  quale  vengono
fissati i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione  delle
istanze di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili  di
cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del  2022,  nonche'
gli  elementi  che  costituiscono  il  contenuto   essenziale   delle
medesime; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato n. 31 del 21 settembre 2022, con la quale sono  state  indicate
le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di  opere  indifferibili
di cui all'art. 26, commi 7 e  7-bis,  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, e i  relativi  allegati  «Guida  utente»  e  «Istruzioni
operative» per l'accesso al Fondo; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato n. 37 del 9 novembre  2022,  avente  ad  oggetto  la  procedura
«semplificata» di cui all'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge  n.
144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post; 
  Viste le istanze di  accesso  al  Fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili presentate dalle amministrazioni statali istanti  sulla
base delle domande  delle  stazioni  appaltanti,  con  riguardo  agli
interventi dalle stesse finanziati  o  rientranti  nei  programmi  di
investimento dei quali risultano titolari; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2  del  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28  luglio  2022,  entro  i
trenta  giorni  successivi  alla  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle istanze,  con  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato si provvede alla determinazione della  graduatoria  degli
interventi, secondo l'ordine  di  priorita'  previsto  dall'art.  26,
comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 e dal  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Tenuto  conto  che,  a  seguito  dell'applicazione   dei   prezzari
aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del successivo comma  6,
dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, e' stato registrato un
incremento  medio  percentuale  del  fabbisogno   finanziario   degli
interventi per i quali e' stata  presentata  istanza  di  accesso  al
Fondo secondo la procedura ordinaria, pari al 25%; 
  Considerato che, in attuazione di quanto  previsto  dal  menzionato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ai   fini
dell'assegnazione delle risorse  del  Fondo,  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato riscontra attraverso i propri sistemi
informativi la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura
ordinaria con riguardo alle domande ed alle istanze presentate  dalle
amministrazioni; 
  Ritenuto, altresi', necessario procedere,  mediante  interlocuzione
con le amministrazioni istanti, ad un supplemento di istruttoria  con
riguardo alle domande che presentano la richiesta  di  un  fabbisogno
finanziario aggiuntivo superiore al predetto  valore  medio  del  25%
nonche' per quelle che per le quali e' stata riscontrata sui  sistemi
informativi incoerenza o assenza  delle  informazioni  utili  per  la
verifica dei requisiti di accesso al Fondo; 
  Tenuto conto dell'esito  delle  interlocuzioni  intercorse  con  le
amministrazioni istanti, finalizzate allo svolgimento del  menzionato
supplemento di istruttoria, che, in alcuni casi, hanno comportato  su
richiesta   delle   amministrazioni   medesime,   rettifiche    delle
informazioni contenute nelle domande o la  non  ammissibilita'  delle
stesse; 
  Tenuto conto che l'attuale dotazione del Fondo di cui all'art.  26,
comma  7,  del  decreto-legge  n.  50  del  2022,  come  rifinanziato
dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  e'
pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di  euro
destinati al Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al
PNRR e 400  milioni  di  euro  agli  interventi  relativi  ai  Giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026; 
  Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri che stabilisce che gli enti locali attuatori di uno  o  piu'
interventi, finanziati con le  risorse  previste  dal  PNRR,  inclusi
nell'allegato 1 al ripetuto decreto,  che  avviano  le  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio  2022  al
31 dicembre 2022, beneficiano  di  una  preassegnazione  per  ciascun
intervento, in  aggiunta  a  quanto  attribuito  con  il  decreto  di
assegnazione; 
  Visto altresi' l'art.  29,  commi  2  e  4,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori
degli interventi finanziati con risorse di cui all'art. 1,  comma  2,
lettera b), n. 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), n.  1),
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  considerano  come
importo preassegnato a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello
attribuito con  il  provvedimento  di  assegnazione,  l'ammontare  di
risorse pari al 15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto
provvedimento. Le risorse preassegnate  sono  poste  a  carico  delle
risorse autorizzate dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n.  142,  per  gli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di cui all'art. 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili; 
  Considerato che, come da note del Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili prot. n. 1530 del 3  novembre  2022,  del
Dipartimento per lo sport prot. n. 15012 del  2  novembre  2022,  del
Dipartimento per le politiche di coesione prot. n. 304 del 2 novembre
2022, del Ministero della cultura prot. n. 34897 del 2 novembre 2022,
del Ministero dell'interno prot. n. 181085 del 31 ottobre  2022,  del
Ministero dell'istruzione prot. n. 92833 del 3 novembre 2022  nonche'
del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.  253340  del  10
novembre 2022, prot. n. 255337 del 15 novembre 2022, prot. n.  255339
del  15  novembre  2022,  prot.  n.  255341  del  15  novembre  2022,
l'accantonamento per le preassegnazioni di cui all'art. 7 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'art.  29  del
decreto-legge n. 144/2022 e' pari, rispettivamente a 1.616.660.978,00
euro per gli interventi del PNRR e  a  314.720.128,16  euro  per  gli
interventi del PNC; 
  Considerato, altresi', che il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione con nota n. 249079 del 2 novembre 2022 ha richiesto  di  non
accantonare le risorse con riferimento agli interventi di  competenza
ricompresi nell'allegato 1 del richiamato art. 7; 
  Tenuto conto che le risorse costituenti la dotazione  del  predetto
Fondo, a seguito della  chiusura  della  procedura  di  presentazione
delle istanze di  accesso,  risultano  sufficienti  a  soddisfare  la
totalita' del fabbisogno finanziario  delle  preassegnazioni  nonche'
quello derivante dalla procedura ordinaria  pari  complessivamente  a
8.074.778.168,50  euro  e  che,  pertanto,  non  risulta   necessario
provvedere alla determinazione di una graduatoria degli interventi; 
  Considerata la necessita' di permettere l'avvio, entro la data  del
31 dicembre 2022, delle  procedure  di  affidamento  riguardanti  gli
interventi oggetto di domande per le quali sia stata  riscontrata  la
sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Approvazione degli allegati 
                    e assegnazione delle risorse 
 
  1. In attuazione dell'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, nonche' dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, sono approvati gli allegati  1
e  2,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto,
contenenti l'elenco degli interventi, suddivisi per  ambito,  oggetto
delle domande di accesso,  i  cui  dati  sono  stati  validati  dalle
amministrazioni   statali   istanti,   per   i   quali   si   procede
all'assegnazione delle risorse del  Fondo  per  l'avvio  delle  opere
indifferibili, rispettivamente pari a euro  5.689.637.154,21  e  euro
453.759.907,93. 
  2. L'allegato 3, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali  complessivi  di
contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per  amministrazione
istante. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 18 novembre 2022 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta