IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/17106/DGP-PBD del 30
novembre 2018 e n. 13926 del 29 luglio 2021; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Liguria riguardanti il trasferimento di
immobili statali agli enti territoriali  della  Provincia  di  Savona
(SV): 
    prot.  n.  2017/4714  del  3   maggio   2017,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/6219 del  20  maggio  2021,  e  prot.  n.
2017/4715 del 3 maggio 2017, rettificato con provvedimento  prot.  n.
2021/6220 del 20 maggio 2021, con i quali sono  stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di Albenga,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «terreni
agricoli in sponda destra Torrente Neva in  localita'  Massaretti»  e
«terreni  agricoli  in  sponda  destra  Torrente  Neva  in  localita'
Massaretti»; 
    prot.  n.  2017/1891  del  21  febbraio  2017,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2018/4777 del 7 maggio 2018, con  i  quali  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Varazze,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Stabilimenti industriali cantieri navali Baglietto in Varazze»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Liguria  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  16713  del  1°
settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Albenga 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Albenga
(SV) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati «terreni agricoli in sponda
destra Torrente Neva in localita' Massaretti» e «terreni agricoli  in
sponda  destra  Torrente  Neva  in  localita'   Massaretti»,   meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot.  n.
2017/4714 del 3 maggio 2017, rettificato con provvedimento  prot.  n.
2021/6219 del 20 maggio 2021, e prot. n. 2017/4715 del 3 maggio 2017,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/6220 del 20 maggio  2021,
a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  11.485,86
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2017, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Albenga. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  65.076,05,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 11.485,86.