IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  ed  in
particolare le  finalita'  della  politica  agricola  comune  di  cui
all'art. 39; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE)  n.  1306/2013,  ed  in  particolare  l'art.  3  che
disciplina le deroghe in casi di  forza  maggiore  e  in  circostanze
eccezionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione)  del  5
settembre 2019 nella causa C-443/18, avente ad oggetto il ricorso per
inadempimento, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, proposto il 4 luglio 2018; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire  l'introduzione
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/126  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del  12  giugno  1989,
concernente  l'attuazione   di   misure   volte   a   promuovere   il
miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori  durante
il lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2009/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda  direttiva  particolare  ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  20  giugno  2019  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 febbraio  2018,  n.  617,  recante  «Nuove  disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori del settore dell'olio  d'oliva  e  delle
olive da tavola e loro associazioni», come modificato dal decreto del
12 luglio 2019, n. 7442; 
  Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n.  2484,  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto
con il Ministro per il sud  e  la  coesione  territoriale  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,   recante   «Attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio  2019  n.
44,  relativo  all'attuazione  del  "Piano   straordinario   per   la
rigenerazione olivicola della Puglia"»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee», ed in particolare l'art. 4 il quale  prevede
l'adozione,  tramite   decreto,   di   provvedimenti   amministrativi
direttamente conseguenti alle disposizioni dei  regolamenti  e  delle
decisioni emanati a livello comunitario in materia di politica comune
agricola e forestale,  al  fine  di  assicurarne  l'applicazione  nel
territorio nazionale; 
  Visto   il   decreto   legislativo   21   maggio   2018,   n.    74
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  e  successive
modifiche,  recante  «Orientamento  e  modernizzazione  del   settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
marzo 2020, n. 53,  concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale del  4  dicembre  2020,  n.  9361300,
registrato alla Corte dei  conti  l'11  gennaio  2021,  reg.  n.  14,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  l'11
gennaio 2021, n. 7 - Serie generale - recante l'individuazione  degli
uffici  dirigenziali  non  generali  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei
conti in data 1° aprile 2022 al n. 237; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n.  138295,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n.
263; 
  Vista  la  direttiva  del  direttore   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea del 25 marzo  2022,  n.  140173,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n.
262; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  153139  del  1°  aprile  2021   recante   «Delega   di
attribuzioni del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di  Stato,  sen.  Francesco  Battistoni»,  registrato
dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al  numero  208,  e,  in
particolare,  gli  articoli  1  e  2  che  prevedono  la  delega   al
Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni,  delle  funzioni
relative, tra l'altro, alla filiera olivicola e la firma dei relativi
atti e provvedimenti; 
  Considerata l'urgenza dell'adozione del provvedimento,  nelle  more
dell'assenso delle autorita' dell'Unione europea in ordine  al  Piano
strategico della PAC dell'Italia, e considerata la specificita' e  il
nuovo corso imposto alla  programmazione  2023/2027  per  il  settore
oleicolo, disciplinata  dal  regolamento  (UE)  n.  2021/2115  e  dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/126; 
  Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica relativamente
alle informazioni da trasmettere da parte dei  soggetti  interessati,
utilizzando unicamente il portale del  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN); 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 14 settembre 2022, con la quale, tra l'altro, si  e'
deciso di considerare come valore della  produzione  commercializzata
l'anno 2022 anziche' l'anno 2021 e di  adeguare  conseguentemente  le
date di presentazione ed istruttoria dei relativi programmi, con cio'
determinando anche la necessita'  di  modificare  la  scadenza  nella
presentazione dei programmi in data successiva al 10 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione n. 502183 del 6 ottobre 2022 con la quale si
informa la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  sulle  modifiche
procedurali introdotte al fine  di  assicurare  puntuale  adempimento
alla richiamata intesa del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, campo di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  norme   per   l'applicazione   del
regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento al Capo III,  Tipi  di
intervento in alcuni settori, sezione 1 - Disposizioni  generali,  ed
in particolare art. 42, lettera e), art. 44, art. 46, art.  47,  art.
48, e sezione 6 - Settore dell'olio d'oliva e delle olive da  tavola,
art. 63, art. 64 e art. 65, nonche' del regolamento delegato (UE)  n.
2022/126. 
  2. I tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi
delle OP e delle AOP. A tal  fine  si  applica  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e  8,
e all'art. 51, fatto salvo quanto previsto all'art. 65, paragrafo 3. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «AGEA  -  organismo  di  coordinamento»:  l'Agenzia  per   le
erogazioni in agricoltura, soggetto designato ad eseguire  i  compiti
di cui all'art. 10 del regolamento UE n. 2116/2021; 
    c) «Regioni»: le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
    d) «Regione  di  riferimento»:  regione  in  cui  il  richiedente
possiede il maggior valore di produzione commercializzata; 
    e) «AGEA - organismo pagatore»: l'Agenzia per  le  erogazioni  in
agricoltura,  soggetto  che  esercita  le  funzioni  di  gestione   e
controllo delle spese di cui al presente decreto ai  sensi  dell'art.
9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116; 
    f) «OP»: organizzazione  dei  produttori  riconosciuta  ai  sensi
degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018,
n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    g)  «AOP»:  associazione   di   organizzazioni   dei   produttori
riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  ministeriale  13
febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    h) «Autorita' competenti»: il Ministero e le regioni; 
    i)  «Organizzazione  beneficiaria»:  l'OP  ovvero  l'AOP  che  ha
ricevuto l'approvazione del programma operativo; 
    j) «Programma operativo»: programma, della durata minima  di  tre
anni e massima di cinque, presentato da ciascuna OP e/o  AOP  in  cui
siano  indicati  e  dettagliati  gli  interventi  e   gli   obiettivi
specificati all'allegato I del presente decreto; 
    k) «Programma esecutivo o di esecuzione»: programma  delle  spese
relative alla sola annualita' di riferimento, in cui sono dettagliate
le  differenti  tipologie  di  costi  relative  agli  interventi  del
rispettivo programma operativo, come nell'allegato I; 
    l) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
    m)  «Regolamento  delegato»:  il  regolamento  delegato  (UE)  n.
2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; 
    n) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente all'allegato IV del presente decreto; 
    o) «CUAA»: Codice unico aziende agricole; 
    p) «Fascicolo aziendale validato»: fascicolo aziendale confermato
o aggiornato annualmente cosi' come disposto dall'art. 43,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    q) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema
informativo agricolo nazionale.