IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare le finalita' della politica agricola comune di cui all'art. 39; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, ed in particolare l'art. 3 che disciplina le deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Vista la sentenza della Corte di giustizia (quinta sezione) del 5 settembre 2019 nella causa C-443/18, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposto il 4 luglio 2018; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Vista la direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni», come modificato dal decreto del 12 luglio 2019, n. 7442; Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019 n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», ed in particolare l'art. 4 il quale prevede l'adozione, tramite decreto, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati a livello comunitario in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'11 gennaio 2021, n. 7 - Serie generale - recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 263; Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 25 marzo 2022, n. 140173, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 4 aprile 2022 al n. 262; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 che prevedono la delega al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, delle funzioni relative, tra l'altro, alla filiera olivicola e la firma dei relativi atti e provvedimenti; Considerata l'urgenza dell'adozione del provvedimento, nelle more dell'assenso delle autorita' dell'Unione europea in ordine al Piano strategico della PAC dell'Italia, e considerata la specificita' e il nuovo corso imposto alla programmazione 2023/2027 per il settore oleicolo, disciplinata dal regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal regolamento delegato (UE) n. 2022/126; Ritenuto necessario adeguare la procedura informatica relativamente alle informazioni da trasmettere da parte dei soggetti interessati, utilizzando unicamente il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022, con la quale, tra l'altro, si e' deciso di considerare come valore della produzione commercializzata l'anno 2022 anziche' l'anno 2021 e di adeguare conseguentemente le date di presentazione ed istruttoria dei relativi programmi, con cio' determinando anche la necessita' di modificare la scadenza nella presentazione dei programmi in data successiva al 10 ottobre 2022; Vista la comunicazione n. 502183 del 6 ottobre 2022 con la quale si informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modifiche procedurali introdotte al fine di assicurare puntuale adempimento alla richiamata intesa del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto, campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115, con riferimento al Capo III, Tipi di intervento in alcuni settori, sezione 1 - Disposizioni generali, ed in particolare art. 42, lettera e), art. 44, art. 46, art. 47, art. 48, e sezione 6 - Settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, art. 63, art. 64 e art. 65, nonche' del regolamento delegato (UE) n. 2022/126. 2. I tipi di intervento sono attuati mediante i programmi operativi delle OP e delle AOP. A tal fine si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e all'art. 51, fatto salvo quanto previsto all'art. 65, paragrafo 3. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «AGEA - organismo di coordinamento»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto designato ad eseguire i compiti di cui all'art. 10 del regolamento UE n. 2116/2021; c) «Regioni»: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; d) «Regione di riferimento»: regione in cui il richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata; e) «AGEA - organismo pagatore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, soggetto che esercita le funzioni di gestione e controllo delle spese di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116; f) «OP»: organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni; g) «AOP»: associazione di organizzazioni dei produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, e successive modificazioni ed integrazioni; h) «Autorita' competenti»: il Ministero e le regioni; i) «Organizzazione beneficiaria»: l'OP ovvero l'AOP che ha ricevuto l'approvazione del programma operativo; j) «Programma operativo»: programma, della durata minima di tre anni e massima di cinque, presentato da ciascuna OP e/o AOP in cui siano indicati e dettagliati gli interventi e gli obiettivi specificati all'allegato I del presente decreto; k) «Programma esecutivo o di esecuzione»: programma delle spese relative alla sola annualita' di riferimento, in cui sono dettagliate le differenti tipologie di costi relative agli interventi del rispettivo programma operativo, come nell'allegato I; l) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; m) «Regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021; n) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'allegato IV del presente decreto; o) «CUAA»: Codice unico aziende agricole; p) «Fascicolo aziendale validato»: fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente cosi' come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; q) «SIAN»: portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema informativo agricolo nazionale.