IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71; 
  Visto  l'art.  548  del  «Regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato»  (di  seguito
«regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del  23  maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.  216
del 22 dicembre 2009  ed  in  particolare  l'art.  23  relativo  agli
operatori «Specialisti in  titoli  di  Stato  italiani»  (di  seguito
«Specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «Selezione  e  la
valutazione degli  specialisti  in  titoli  di  Stato»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  1°  aprile  1996,  n.  239,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  del  21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante   disposizioni   di
riordino della disciplina dei  redditi  di  capitale  e  dei  redditi
diversi; 
  Visti  gli  articoli  4  e  11  del  testo  unico,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del testo  unico,  in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a  Monte
Titoli  S.p.a.  (oggi  Euronext  Securities  Milan)  il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 17 del testo unico,  relativo  all'ammissibilita'  del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61204  del  6  luglio   2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del  5  maggio  2004,  recante
«Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a  partecipare  espresse
in termini di rendimento,  anziche'  di  prezzo,  secondo  la  prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
novembre 2022 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a euro 62.939 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonche'  del
decreto cornice,  e  in  deroga  all'art.  548  del  regolamento,  e'
disposta per il 30 novembre 2022 l'emissione dei buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 31  maggio
2023, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000  milioni  di
euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto.