IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n.  233,  concernente  «Ricostituzione  degli  ordini
delle professioni sanitarie per la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse» ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
7 e 8, come sostituiti dall'articolo  4,  comma  1,  della  legge  11
gennaio  2018,  n.  3  recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di
sperimentazione clinica di medicinali  nonche'  disposizioni  per  il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed in particolare  l'articolo
4, comma 9, lettera d); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  13  marzo   2018,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  3  aprile  2018,
concernente «Costituzione  degli  albi  delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3  aprile  2018,
concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli  organi  delle
professioni sanitarie»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11  giugno  2019,  della
cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute
e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177  del  30  luglio
2019, concernente «Composizione del consiglio  direttivo  dell'Ordine
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11  giugno  2019,  della
cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute
e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177  del  30  luglio
2019, concernente «Composizione delle commissioni di albo all'interno
dell'Ordine  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  9  agosto   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212  del  10  settembre  2019,
concernente  «Istituzione  degli  elenchi  speciali  ad   esaurimento
istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della
prevenzione»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  4  giugno   2020,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  14  luglio  2020,
concernente «Composizione delle commissioni di Albo all'interno della
Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione»; 
  Vista la nota della Commissione di albo nazionale fisioterapisti in
data 10 dicembre 2020, con la quale e' stato richiesto l'avvio  della
procedura per la costituzione del nuovo Ordine dei fisioterapisti; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso  nell'adunanza
di sezione del 19 luglio 2022; 
  Vista la nota, in data 9 agosto 2022, prot. n. 4640, con  la  quale
lo schema di decreto e' stato trasmesso, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Istituzione degli Ordini della 
               professione sanitaria di fisioterapista 
 
  1.  Sono  istituiti  gli  ordini  territoriali  della   professione
sanitaria di fisioterapista, ai quali si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233,  come  sostituiti
dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018. 
  2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli  ordini
territoriali della professione sanitaria di fisioterapista sono: 
    a) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
della Liguria; 
    b) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
del Friuli Venezia Giulia; 
    c) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
delle Marche; 
    d) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
dell'Umbria; 
    e) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
del Lazio; 
    f) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
dell'Abruzzo; 
    g) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
del Molise; 
    h) Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista
della Basilicata; 
    i)  Ordine  interregionale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista del Piemonte e della Valle d'Aosta; 
    l)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza  Brianza,
Sondrio e Varese; 
    m)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Brescia e Mantova; 
    n)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo; 
    o)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; 
    p)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Bologna e Ferrara; 
    q)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Forli', Cesena, Ravenna e Rimini; 
    r)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Modena e Reggio Emilia; 
    s)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Parma e Piacenza; 
    t)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa  Carrara,  Pistoia  e
Prato; 
    u)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Pisa, Grosseto e Livorno; 
    v)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; 
    z)  Ordine  interprovinciale  della  professione   sanitaria   di
fisioterapista di Bari, Barletta Andria Trani e Taranto; 
    aa)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Brindisi e Lecce; 
    bb)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; 
    cc)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Palermo e Trapani; 
    dd)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Catania, Ragusa e Siracusa; 
    ee)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Caltanissetta, Agrigento e Enna; 
    ff)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista  di  Cagliari,  Medio  Campidano,  Nuoro,   Ogliastra,
Oristano, Sulcis Iglesiente; 
    gg)  Ordine  interprovinciale  della  professione  sanitaria   di
fisioterapista di Sassari e del Nord-Est Sardegna; 
    hh)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Bergamo; 
    ii)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Pavia; 
    ll)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Bolzano; 
    mm)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Trento; 
    nn)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Siena; 
    oo)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Salerno; 
    pp)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Foggia; 
    qq)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Reggio Calabria; 
    rr)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Cosenza; 
    ss)   Ordine   provinciale   della   professione   sanitaria   di
fisioterapista di Messina. 
  3. Per le elezioni dei componenti del  Consiglio  direttivo  e  del
Collegio dei revisori degli ordini  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista si applicano  le  procedure  di  cui  al  decreto  del
Ministro  della  salute  15  marzo  2018,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 4. 
  4. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gli  albi
professionali della professione sanitaria di fisioterapista,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lett. i)  del  decreto  del  Ministro  della
salute del 13 marzo 2018, istituti  presso  gli  ordini  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della  prevenzione,  confluiscono  presso  gli
ordini della professione sanitaria di fisioterapista come  costituiti
ai sensi del comma 2. 
  5. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi
speciali  ad  esaurimento  per   lo   svolgimento   delle   attivita'
professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di
fisioterapista, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i) del  decreto
del Ministro della salute del 9  agosto  2019,  citato  in  premessa,
istituti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia  medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della
prevenzione,  confluiscono  presso  gli  ordini   della   professione
sanitaria di fisioterapista. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
          7 e 8 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13  settembre  1946,  n.  233  (Ricostituzione  degli
          Ordini  delle  professioni  sanitarie  per  la   disciplina
          dell'esercizio delle professioni stesse): 
              «Art. 1 (Ordini  delle  professioni  sanitarie).  -  1.
          Nelle  circoscrizioni   geografiche   corrispondenti   alle
          province esistenti alla data  del  31  dicembre  2012  sono
          costituiti  gli  Ordini  dei   medici-chirurghi   e   degli
          odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,  dei  biologi,
          dei    fisici,    dei    chimici,     delle     professioni
          infermieristiche, della  professione  di  ostetrica  e  dei
          tecnici sanitari di radiologia medica e  delle  professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti
          nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione  al
          numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano
          altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale  o
          demografico, il Ministero della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  che  un  Ordine   abbia   per
          competenza   territoriale   due   o   piu'   circoscrizioni
          geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni. 
              2.  Per  l'esercizio   di   funzioni   di   particolare
          rilevanza, il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  il   ricorso   a   forme   di
          avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
              3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
                a) sono enti pubblici non economici e agiscono  quali
          organi sussidiari dello  Stato  al  fine  di  tutelare  gli
          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi
          all'esercizio professionale; 
                b)   sono   dotati   di    autonomia    patrimoniale,
          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati
          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
          per la finanza pubblica; 
                c)   promuovono    e    assicurano    l'indipendenza,
          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e
          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'
          tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi
          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi
          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della
          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
          rappresentanza sindacale; 
                d)  verificano  il  possesso  dei  titoli  abilitanti
          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche
          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli
          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
          specifici elenchi; 
                e) assicurano un  adeguato  sistema  di  informazione
          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e
          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                f)   partecipano   alle   procedure   relative   alla
          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle
          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione
          all'esercizio professionale; 
                g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla
          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione
          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli
          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 
                h) concorrono con  le  autorita'  locali  e  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le
          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla
          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'
          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo
          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,
          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali
          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio
          nazionale e all'estero; 
                i)   separano,    nell'esercizio    della    funzione
          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,
          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,
          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,
          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la
          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante
          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della
          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su
          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione
          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati
          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,
          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione
          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per
          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in
          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli
          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti
          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
                l) vigilano sugli iscritti agli  albi,  in  qualsiasi
          forma giuridica svolgano la loro  attivita'  professionale,
          compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
          secondo una graduazione correlata alla volontarieta'  della
          condotta, alla gravita' e alla reiterazione  dell'illecito,
          tenendo conto  degli  obblighi  a  carico  degli  iscritti,
          derivanti dalla normativa nazionale e regionale  vigente  e
          dalle  disposizioni  contenute  nei   contratti   e   nelle
          convenzioni nazionali di lavoro. 
              2. Organi. 
              1.  Sono  organi   degli   Ordini   delle   professioni
          sanitarie: 
                a) il presidente; 
                b) il Consiglio direttivo; 
                c)  la  commissione   di   albo,   per   gli   Ordini
          comprendenti piu' professioni; 
                d) il collegio dei revisori. 
              2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di  genere  e
          il ricambio  generazionale  nella  rappresentanza,  secondo
          modalita' stabilite con successivi regolamenti,  elegge  in
          assemblea,  fra  gli  iscritti  agli  albi,  a  maggioranza
          relativa dei voti ed a scrutinio segreto: 
                a) il Consiglio direttivo, che,  fatto  salvo  quanto
          previsto per la professione odontoiatrica  dall'articolo  6
          della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da  sette
          componenti se gli iscritti all'albo non superano il  numero
          di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo
          superano i cinquecento  ma  non  i  millecinquecento  e  da
          quindici componenti se gli  iscritti  all'albo  superano  i
          millecinquecento; con decreto del Ministro della salute  e'
          determinata  la  composizione   del   Consiglio   direttivo
          dell'Ordine dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e
          delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione
          e della prevenzione, nonche' la composizione del  Consiglio
          direttivo dell'Ordine delle  professioni  infermieristiche,
          garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte  le
          professioni che ne fanno parte; 
                b) la commissione di albo, che,  per  la  professione
          odontoiatrica,  e'  costituita  da  cinque  componenti  del
          medesimo   albo   se   gli   iscritti   non   superano    i
          millecinquecento,  da  sette  componenti  se  gli  iscritti
          superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e
          da nove componenti se gli iscritti superano  i  tremila  e,
          per la professione medica, e' costituita  dalla  componente
          medica del Consiglio direttivo; con  decreto  del  Ministro
          della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle
          commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei  tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
          la  composizione  delle  commissioni  di  albo  all'interno
          dell'Ordine delle professioni infermieristiche. 
              3.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
          il  numero  dei  componenti,  e'   rimessa   allo   statuto
          l'individuazione   di   misure   atte   a   garantire    la
          rappresentanza delle diverse professioni. 
              4. La votazione per l'elezione del Consiglio  direttivo
          e della commissione di albo e' valida in prima convocazione
          quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti  o
          in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
          purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire
          dalla terza convocazione la votazione e'  valida  qualunque
          sia il numero dei votanti. 
              5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo
          di cinque giorni consecutivi, di  cui  uno  festivo,  e  si
          svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita'  che  ne
          garantiscano la piena accessibilita' in ragione del  numero
          degli  iscritti,   dell'ampiezza   territoriale   e   delle
          caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine  abbia  un
          numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata  delle
          votazioni  non  puo'  essere  inferiore  a  tre  giorni.  I
          risultati delle votazioni devono  essere  comunicati  entro
          quindici  giorni  da   ciascun   Ordine   alla   rispettiva
          Federazione nazionale e  al  Ministero  della  salute.  Con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite le  procedure  per  la
          composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
          la  terzieta'  di  chi  ne  fa  parte,  le  procedure   per
          l'indizione delle  elezioni,  per  la  presentazione  delle
          liste e per lo svolgimento delle operazioni di  voto  e  di
          scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle
          schede,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli  Ordini  di
          stabilire che le  votazioni  abbiano  luogo  con  modalita'
          telematiche. 
              6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali  e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              7. I  componenti  del  Consiglio  direttivo  durano  in
          carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
          essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
          Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve  essere
          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
              8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno,  a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
          vice presidente, il tesoriere e il segretario, che  possono
          essere sfiduciati, anche singolarmente, con la  maggioranza
          dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi  ha  svolto
          tali incarichi puo' essere  rieletto  nella  stessa  carica
          consecutivamente una sola volta. 
              9. Il presidente ha la rappresentanza  dell'Ordine,  di
          cui  convoca  e  presiede  il  Consiglio  direttivo  e   le
          assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
          in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
          a lui eventualmente delegate dal presidente. 
              10. In caso di piu' albi nello stesso  Ordine,  con  le
          modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge
          e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e,  per
          gli albi con un numero di iscritti superiore  a  mille,  il
          segretario. Il presidente ha la  rappresentanza  dell'albo,
          di  cui  convoca  e  presiede  la  commissione.   Il   vice
          presidente sostituisce il presidente in caso di  necessita'
          ed esercita le funzioni a  lui  delegate,  comprese  quelle
          inerenti alla segreteria  della  commissione  in  relazione
          agli albi con un numero di  iscritti  pari  o  inferiore  a
          mille. 
              3. Compiti del Consiglio direttivo e della  commissione
          di albo. 
              1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le
          seguenti attribuzioni: 
                a)  iscrivere   i   professionisti   all'Ordine   nel
          rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine  e
          pubblicarli all'inizio di ogni anno; 
                b)  vigilare  sulla  conservazione   del   decoro   e
          dell'indipendenza dell'Ordine; 
                c)  designare  i  rappresentanti  dell'Ordine  presso
          commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
          o comunale; 
                d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
          facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche  in
          riferimento  alla  formazione   universitaria   finalizzata
          all'accesso alla professione; 
                e) interporsi, se richiesto, nelle  controversie  fra
          gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente  a  favore
          dei quali questi abbia prestato o presti la  propria  opera
          professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
          questioni inerenti all'esercizio professionale,  procurando
          la conciliazione della  vertenza  e,  in  caso  di  mancata
          conciliazione,  dando  il  suo  parere  sulle  controversie
          stesse; 
                f) provvedere all'amministrazione dei beni  spettanti
          all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
          iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
                g)  proporre  all'approvazione  dell'assemblea  degli
          iscritti la  tassa  annuale,  anche  diversificata  tenendo
          conto  delle  condizioni  economiche  e  lavorative   degli
          iscritti,  necessaria  a  coprire  le  spese  di  gestione,
          nonche'  la  tassa  per  il  rilascio  dei  pareri  per  la
          liquidazione degli onorari. 
              2.  Alle  commissioni  di  albo  spettano  le  seguenti
          attribuzioni: 
                a)  proporre  al  Consiglio  direttivo   l'iscrizione
          all'albo del professionista; 
                b) assumere, nel rispetto dell'integrita'  funzionale
          dell'Ordine,   la   rappresentanza    esponenziale    della
          professione e, negli Ordini con piu'  albi,  esercitare  le
          attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1,
          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera c) concernono uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intero Ordine; 
                c)  adottare  e  dare  esecuzione  ai   provvedimenti
          disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
          a tutte le altre  disposizioni  di  Ordine  disciplinare  e
          sanzionatorio contenute nelle leggi e  nei  regolamenti  in
          vigore; 
                d)  esercitare  le   funzioni   gestionali   comprese
          nell'ambito  delle  competenze  proprie,  come  individuate
          dalla legge e dallo statuto; 
                e) dare il proprio  concorso  alle  autorita'  locali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          comunque possano interessare la professione. 
              3. Per gli Ordini che comprendono un'unica  professione
          le funzioni e i compiti della commissione di albo  spettano
          al Consiglio direttivo. 
              4. Contro i provvedimenti per le  materie  indicate  ai
          commi 1, lettera a),  e  2,  lettere  a)  e  c),  e  quelli
          adottati ai sensi del comma 3 nelle  medesime  materie,  e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              4.  Scioglimento  dei  Consigli   direttivi   e   delle
          commissioni di albo. 
              1. I Consigli direttivi e le commissioni di  albo  sono
          sciolti  quando  non   siano   in   grado   di   funzionare
          regolarmente o  qualora  si  configurino  gravi  violazioni
          della normativa vigente. 
              2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro
          della salute, sentite le rispettive Federazioni  nazionali.
          Con  lo  stesso  decreto  e'   nominata   una   commissione
          straordinaria di tre componenti, di cui  non  piu'  di  due
          iscritti agli albi  professionali  della  categoria  e  uno
          individuato dal Ministro  della  salute.  Alla  commissione
          competono tutte  le  attribuzioni  del  Consiglio  o  della
          commissione disciolti. 
              3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve  procedere
          alle nuove elezioni. 
              4. Il nuovo Consiglio eletto  dura  in  carica  quattro
          anni. 
              5. Albi professionali. 
              1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui
          sono   iscritti   i   professionisti    della    rispettiva
          professione, ed elenchi  per  categorie  di  professionisti
          laddove previsti da specifiche norme. 
              2.  Per  l'esercizio  di  ciascuna  delle   professioni
          sanitarie,  in  qualunque  forma   giuridica   svolto,   e'
          necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 
              3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: 
                a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
                b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere
          abilitati all'esercizio professionale in Italia; 
                c) avere la residenza o il domicilio o esercitare  la
          professione nella circoscrizione dell'Ordine. 
              4.  Fermo  restando   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   possono
          essere iscritti all'albo  gli  stranieri  in  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 3, che siano  in  regola  con  le
          norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
              5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese  estero
          possono  a  domanda  conservare   l'iscrizione   all'Ordine
          professionale italiano di appartenenza. 
              6. Cancellazione dall'albo professionale. 
              1.  La  cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata   dal
          Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del  Ministro
          della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: 
                a) di perdita del godimento dei diritti civili; 
                b) di accertata carenza dei  requisiti  professionali
          di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); 
                c) di rinunzia all'iscrizione; 
                d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti
          dal presente decreto; 
                e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
          dall'articolo 5, comma 5. 
              2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,
          lettera c), non puo' essere pronunziata se  non  dopo  aver
          sentito l'interessato, ovvero  dopo  mancata  risposta  del
          medesimo a tre convocazioni per tre  mesi  consecutivi.  La
          cancellazione  ha  efficacia   in   tutto   il   territorio
          nazionale. 
              7. Federazioni nazionali. 
              1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in  Federazioni
          nazionali con sede in Roma, che assumono la  rappresentanza
          esponenziale delle rispettive  professioni  presso  enti  e
          istituzioni nazionali, europei e internazionali. 
              2. Alle Federazioni nazionali sono  attribuiti  compiti
          di indirizzo e coordinamento e di  supporto  amministrativo
          agli Ordini e alle Federazioni regionali,  ove  costituite,
          nell'espletamento   dei   compiti    e    delle    funzioni
          istituzionali, nonche' di organizzazione e gestione di  una
          rete unitaria di connessione, di  interoperabilita'  tra  i
          sistemi informatici e di software  alla  quale  i  predetti
          Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
          concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              3.  Le  Federazioni   nazionali   emanano   il   codice
          deontologico, approvato nei rispettivi  Consigli  nazionali
          da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
          rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,  che
          lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 
              8. Organi delle Federazioni nazionali. 
              1. Sono organi delle Federazioni nazionali: 
                a) il presidente; 
                b) il Consiglio nazionale; 
                c) il Comitato centrale; 
                d)  la  commissione  di  albo,  per  le   Federazioni
          comprendenti piu' professioni; 
                e) il collegio dei revisori. 
              2. Le Federazioni sono dirette  dal  Comitato  centrale
          costituito  da  quindici  componenti,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 6 della legge  24  luglio  1985,  n.
          409. 
              3.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. 
              4. La  commissione  per  gli  iscritti  all'albo  degli
          odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
          delle commissioni di albo  territoriali  contestualmente  e
          con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9  e
          10. I  primi  eletti  entrano  a  far  parte  del  Comitato
          centrale della Federazione  nazionale  a  norma  dei  commi
          secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,
          n. 409. La commissione di albo per la professione medica e'
          costituita dalla componente medica del  Comitato  centrale.
          Con decreto del Ministro della  salute  e'  determinata  la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari  di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'   la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione  nazionale  degli  Ordini   delle   professioni
          infermieristiche. 
              5. I rappresentanti di  albo  eletti  si  costituiscono
          come  commissione  disciplinare  di   albo   con   funzione
          giudicante  nei  confronti  dei  componenti  dei   Consigli
          direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo  e  nei
          confronti  dei  componenti  delle   commissioni   di   albo
          territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio  nazionale
          di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra
          quelli facenti parte dei  corrispettivi  uffici  istruttori
          regionali e da un rappresentante estraneo alla  professione
          nominato dal Ministro della salute. 
              6. Ogni Comitato centrale elegge nel  proprio  seno,  a
          maggioranza assoluta degli aventi diritto,  il  presidente,
          il vice presidente,  il  tesoriere  e  il  segretario,  che
          possono essere  sfiduciati,  anche  singolarmente,  con  la
          maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
          Chi ha svolto tali incarichi  puo'  essere  rieletto  nella
          stessa carica consecutivamente una sola volta. 
              7.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza   della
          Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
          e il Consiglio nazionale,  composto  dai  presidenti  degli
          Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce  in
          caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
          lui eventualmente delegate dal presidente. 
              8. I Comitati centrali sono eletti dai  presidenti  dei
          rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo
          all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi  degli
          Ordini  professionali,  tra  gli  iscritti  agli  albi,   a
          maggioranza  relativa  dei  voti  e  a  scrutinio  segreto,
          favorendo   l'equilibrio   di   genere   e   il    ricambio
          generazionale  nella  rappresentanza,  con   le   modalita'
          determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
          durano in carica quattro anni. 
              9. Ciascun presidente  dispone  di  un  voto  per  ogni
          cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
          iscritti al rispettivo albo. 
              10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              11. Il Consiglio nazionale e' composto  dai  presidenti
          dei rispettivi Ordini. 
              12. Spetta al Consiglio  nazionale  l'approvazione  del
          bilancio  preventivo   e   del   conto   consuntivo   della
          Federazione su  proposta  del  Comitato  centrale,  nonche'
          l'approvazione del codice deontologico e  dello  statuto  e
          delle loro eventuali modificazioni. 
              13. Il Consiglio nazionale, su  proposta  del  Comitato
          centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
          deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti  per
          le spese di funzionamento della Federazione. 
              14.  All'amministrazione  dei   beni   spettanti   alla
          Federazione provvede il Comitato centrale. 
              15.  Al  Comitato  centrale  di  ciascuna   Federazione
          spettano le seguenti attribuzioni: 
                a) predisporre, aggiornare e pubblicare  gli  albi  e
          gli elenchi unici nazionali degli iscritti; 
                b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione
          del   decoro   e   dell'indipendenza    delle    rispettive
          professioni; 
                c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi
          Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle  funzioni
          proprie   degli   Ordini,   richiedono    uniformita'    di
          interpretazione ed applicazione; 
                d) promuovere e favorire, sul piano nazionale,  tutte
          le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); 
                e)  designare  i  rappresentanti  della   Federazione
          presso commissioni, enti  od  organizzazioni  di  carattere
          nazionale, europeo ed internazionale; f) dare direttive  di
          massima per la soluzione delle  controversie  di  cui  alla
          lettera e) del comma 1 dell'articolo 3. 
              16. Alle commissioni di albo  di  ciascuna  Federazione
          spettano le seguenti attribuzioni: 
                a) dare il proprio concorso alle  autorita'  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          comunque possano interessare la professione; 
                b) esercitare il potere  disciplinare,  a  norma  del
          comma 5; 
                c) nelle Federazioni con  piu'  albi,  esercitare  le
          funzioni di cui alle lettere d), e) ed  f)  del  comma  15,
          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera e) concernano uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intera Federazione. 
              17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione,  con
          le modalita' di cui al comma 6  ogni  commissione  di  albo
          elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice  presidente
          e  il  segretario.  Il  presidente  ha  la   rappresentanza
          dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
          convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di  albo.
          Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di
          necessita' ed esercita  le  funzioni  a  lui  delegate.  Il
          segretario svolge  le  funzioni  inerenti  alla  segreteria
          della commissione. 
              18.  Per  le  Federazioni  che   comprendono   un'unica
          professione le funzioni ed i compiti della  commissione  di
          albo spettano al Comitato centrale. 
              19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del  comma
          16, lettera b), e del comma  18  e'  ammesso  ricorso  alla
          Commissione  centrale  per  gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie. 
              20. I Comitati centrali e le commissioni di  albo  sono
          sciolti  quando  non   siano   in   grado   di   funzionare
          regolarmente o  qualora  si  configurino  gravi  violazioni
          della normativa vigente. Lo scioglimento  e'  disposto  con
          decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
          nominata   una   commissione   straordinaria   di    cinque
          componenti, di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi
          professionali della categoria; alla  commissione  competono
          tutte le attribuzioni  del  Comitato  o  della  commissione
          disciolti.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento  si  deve
          procedere alle nuove elezioni. Il nuovo  Comitato  centrale
          eletto dura in carica quattro anni.» 
              - Si riporta il comma 9  dell'art.  4  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 3 recante: «Delega al Governo  in  materia
          di   sperimentazione   clinica   di   medicinali    nonche'
          disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie  e
          per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»: 
              «9. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive
          Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente: 
                a)  i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali   degli
          infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle
          vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni
          infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle
          professioni  infermieristiche.  L'albo   degli   infermieri
          professionali  assume  la  denominazione  di   albo   degli
          infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia  assume  la
          denominazione di albo degli infermieri pediatrici; 
                b)  i  collegi  delle  ostetriche  in  Ordini   della
          professione di ostetrica; 
                c) i  collegi  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
          medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia  medica
          e   delle    professioni    sanitarie    tecniche,    della
          riabilitazione e della prevenzione; 
                d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo
          sia superiore a  cinquantamila  unita',  il  rappresentante
          legale dell'albo puo' richiedere al Ministero della  salute
          l'istituzione  di   un   nuovo   Ordine   che   assuma   la
          denominazione  corrispondente  alla  professione  sanitaria
          svolta; la costituzione del nuovo  Ordine  avviene  secondo
          modalita' e termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          della salute emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni  recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 13  marzo  2018,
          recante:  «Costituzione  degli   Albi   delle   professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 77 del 3 aprile 2018. 
              - Il decreto del Ministro della salute  15  marzo  2018
          recante: «Procedure elettorali per il rinnovo degli  organi
          delle professioni sanitarie», della sua  pubblicazione  sul
          sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato
          avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018. 
              - Il decreto del Ministro della salute 11  giugno  2019
          recante: «Composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine
          dei  tecnici  sanitari  di  radiologia   medica   e   delle
          professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e
          della  prevenzione»,  della  sua  pubblicazione  sul   sito
          istituzionale del Ministero  della  salute  e'  stato  dato
          avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019. 
              - Il decreto del Ministro della salute 11  giugno  2019
          recante:   «Composizione   delle   Commissioni   di    Albo
          all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di  radiologia
          medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,   della
          riabilitazione   e   della    prevenzione»,    della    sua
          pubblicazione sul sito istituzionale  del  Ministero  della
          salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 177
          del 30 luglio 2019. 
              - Il decreto del Ministro della salute  9  agosto  2019
          recante: «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento
          istituiti  presso  gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari   di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della  riabilitazione  e  della   prevenzione»   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
          2019. 
              - Il decreto del Ministro della salute  4  giugno  2020
          recante:   «Composizione   delle   Commissioni   di    Albo
          all'interno della Federazione nazionale  degli  Ordini  dei
          tecnici sanitari di radiologia medica e  delle  professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione» e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 175 del 14 luglio 2020. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Ministro della salute del 13 marzo 2018: 
              «Art.  1  (Istituzione  degli  albi  delle  professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione presso  gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della riabilitazione e della prevenzione). -  1.  Ai  sensi
          dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018,  n.  3,
          presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
          e   delle    professioni    sanitarie    tecniche,    della
          riabilitazione e della prevenzione,  di  cui  al  comma  9,
          lettera  c),  dell'art.  4  della  legge  medesima,   oltre
          all'albo dei  tecnici  sanitari  di'  radiologia  medica  e
          all'albo  degli  assistenti  sanitari,  sono  istituiti   i
          seguenti albi professionali: 
                a)  albo  della  professione  sanitaria  di   tecnico
          sanitario di laboratorio biomedico; 
                b)  albo  della  professione  sanitaria  di   tecnico
          audiometrista; 
                c)  albo  della  professione  sanitaria  di   tecnico
          audioprotesista; 
                d)  albo  della  professione  sanitaria  di   tecnico
          ortopedico; 
                e) albo della professione sanitaria di dietista; 
                f) albo della professione  sanitaria  di  tecnico  di
          neurofisiopatologia; 
                g)  albo  della  professione  sanitaria  di   tecnico
          fisiopatologia     cardiocircolatoria     e      perfusione
          cardiovascolare; 
                h) albo  della  professione  sanitaria  di  igienista
          dentale; 
                i)    albo    della    professione    sanitaria    di
          fisioterapista; 
                j) albo della professione sanitaria di logopedista; 
                k) albo della professione sanitaria di podologo; 
                l) albo della professione sanitaria di  ortottista  e
          assistente di oftalmologia; 
                m) albo  della  professione  sanitaria  di  terapista
          della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
                n) albo della professione sanitaria di tecnico  della
          riabilitazione psichiatrica; 
                o) albo  della  professione  sanitaria  di  terapista
          occupazionale; 
                p) albo  della  professione  sanitaria  di  educatore
          professionale; 
                q) albo della professione sanitaria di tecnico  della
          prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 
              2. Fatti salvi gli  eventuali  adattamenti  geografici,
          l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari  di
          radiologia medica di  ogni  singolo  ordine  e'  costituito
          dall'albo   professionale   gia'   in   essere   presso   i
          preesistenti collegi dei  tecnici  sanitari  di  radiologia
          medica; l'albo della professione  sanitaria  di  assistente
          sanitario di ogni singolo ordine  e'  costituito  dall'albo
          professionale gia' in essere presso i preesistenti  collegi
          degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e
          delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI). 
              3. Agli albi di tutte le altre  professioni  sanitarie,
          di cui al comma 1, si applicano le  disposizioni  contenute
          nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge
          n. 3 del 2018. In fase  di  prima  applicazione,  gli  albi
          delle professioni  sanitarie  di  cui  al  comma  1,  dalla
          lettera a)  alla  lettera  q),  sono  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 5. 
              4.  Per  l'esercizio  di  ciascuna  delle   professioni
          sanitarie  in  qualunque   forma   giuridica   svolto,   e'
          necessaria l'iscrizione al rispettivo  albo  professionale.
          L'iscrizione all'albo professionale e'  obbligatoria  anche
          per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,
          della legge 1° febbraio 2006, n. 43.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  del  decreto  del
          Ministro della salute del 9 agosto 2019: 
              «Art.  1  (Istituzione  degli   elenchi   speciali   ad
          esaurimento  istituiti  presso  gli  Ordini   dei   tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).  -  1.
          Ai sensi del comma  4-bis,  dell'art.  4,  della  legge  26
          febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art.  1,  comma  537,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei
          tecnici sanitari di radiologia medica e  delle  professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali  ad
          esaurimento: 
                a) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di tecnico sanitario  di  laboratorio
          biomedico; 
                b) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di tecnico audiometrista; 
                c) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di tecnico audioprotesista; 
                d) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di tecnico ortopedico; 
                e) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di dietista; 
                f) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; 
                g) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione    sanitaria    di    tecnico    fisiopatologia
          cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
                h) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di igienista dentale; 
                i) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di fisioterapista; 
                j) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di logopedista; 
                k) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di podologo; 
                l) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione  sanitaria  di  ortottista  e   assistente   di
          oftalmologia; 
                m) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione  sanitaria   di   terapista   della   neuro   e
          psicomotricita' dell'eta' evolutiva; 
                n) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione  sanitaria  di  tecnico  della   riabilitazione
          psichiatrica; 
                o) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di terapista occupazionale; 
                p) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di educatore professionale; 
                q) elenco speciale ad esaurimento per lo  svolgimento
          delle attivita' professionali previste  dal  profilo  della
          professione  sanitaria   di   tecnico   della   prevenzione
          nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 
              2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma
          1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: 
                a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche,  che
          svolgono  o  abbiano  svolto  le  attivita'   professionali
          previste  dal  profilo  della  professione   sanitaria   di
          riferimento: 
                  1. per un periodo minimo di trentasei  mesi,  anche
          non continuativi, negli ultimi  dieci  anni  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 
                  2. che siano in possesso di  un  titolo  il  quale,
          all'epoca  della  prima  immissione  in   servizio,   abbia
          permesso di svolgere o continuare a svolgere  le  attivita'
          professionali  dichiarate,  in  virtu'  di  una   procedura
          selettiva pubblica; 
                b) lavoratori dipendenti  di  strutture  sanitarie  e
          socio sanitarie private, che svolgono o abbiano  svolto  le
          attivita'  professionali   previste   dal   profilo   della
          professione sanitaria di riferimento: 
                  1. per un periodo minimo di trentasei  mesi,  anche
          non continuativi, negli ultimi  dieci  anni  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 
                  2. che siano in possesso di  un  titolo  il  quale,
          all'epoca  della  prima  immissione  in  servizio   o   per
          successive  disposizioni  nazionali  o   regionali,   abbia
          permesso di svolgere o continuare a svolgere  le  attivita'
          professionali dichiarate; 
                  3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento
          e retribuzione  presso  una  struttura  sanitaria  o  socio
          sanitaria privata a seguito di assunzione documentata; 
                c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano  svolto
          le  attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della
          professione sanitaria di riferimento: 
                  1. per un periodo minimo di trentasei  mesi,  anche
          non continuativi, negli ultimi  dieci  anni  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato: 
                    I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio
          dell'attivita'  libero  professionale  e/o  la  copia   dei
          contratti delle collaborazioni espletate; 
                    II. dalla documentazione fiscale  comprovante  lo
          svolgimento  dell'attivita'  professionale  nel   mese   di
          riferimento; 
                    III.  da  ogni  altro  eventuale  atto  utile   a
          dimostrare    l'effettivo    svolgimento     dell'attivita'
          professionale dichiarata; 
                  2. che siano in possesso di  un  titolo  il  quale,
          all'epoca dell'inizio dell'attivita' libero professionale o
          per successive disposizioni nazionali  o  regionali,  abbia
          permesso di svolgere o continuare a svolgere  le  attivita'
          professionali dichiarate. 
                  3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi,
          anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla  data
          di entrata in vigore  della  legge  n.  145  del  2018,  di
          svolgimento delle attivita'  professionali  concorrono,  in
          modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati  di
          cui al comma 2, lettere a), b), e c). 
                  4.  Resta  fermo  che  l'iscrizione  negli  elenchi
          speciali ad esaurimento non produce, per il possessore  del
          titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale  rivestita
          e sulle mansioni esercitate, in  ragione  del  titolo,  nei
          rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data  di
          entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 
                  5.   L'iscrizione   agli   elenchi   speciali    ad
          esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti  pubblici
          o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e  di
          attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure  di
          equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge  n.  42
          del 1999. 
                  6. Una volta conseguita  l'equivalenza,  l'iscritto
          all'elenco speciale ad  esaurimento  potra'  iscriversi  al
          relativo  albo  professionale   dell'Ordine   dei   tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione,  con
          conseguente cancellazione dall'elenco speciale.».