IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale e' stato istituito il Ministero della
transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al
Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di
energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello
sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) n. 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare
un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»);
Vista la comunicazione della Commissione europea n. 2021/C 58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la
crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6
luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13
luglio 2021);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione
europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n.
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della
ripresa e della resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)
la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021 e, in particolare:
a) l'investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse»
previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, volto a promuovere
«la produzione e l'uso locali di idrogeno verde nell'industria, nelle
PMI e nel trasporto locale, creando cosi' nuove hydrogen valleys
(distretti dell'idrogeno), soprattutto nel sud Italia, in cui
l'idrogeno e' prodotto a partire da fonti rinnovabili della zona e
utilizzato localmente. Scopo del progetto e' riadibire le aree
industriali dismesse a unita' sperimentali per la produzione di
idrogeno in impianti FER locali ubicati nello stesso complesso
industriale o in aree limitrofe. Questa misura deve sostenere la
produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete»;
b) l'investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori
hard-to-abate» previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione
verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilita' sostenibile» del medesimo PNRR, volto «a
promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei
processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per
l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il
metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica,
industrie del vetro, ecc.)». Inoltre, «Nel quadro dell'investimento
dovra' essere avviata una gara d'appalto specifica per sostenere la
ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di produzione
dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Il gas
naturale non ricevera' alcun finanziamento nell'ambito di questo
progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno
elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi
della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»;
Vista la decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13
luglio 2021, che prevede:
a) per la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione
di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)», il
raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi:
1) milestone M2C2-48 del 31 marzo 2023: «Aggiudicazione dei
progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
Sara' finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di
3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di
decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di
idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai
senti della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia elettrica di
rete»;
2) target M2C2-49 del 30 giugno 2026: «Completamento di almeno
10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
con capacita' media di almeno 1- 5 MW ciascuno. Questa misura deve
sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti
di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o
dall'energia elettrica di rete»;
b) per la Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2, il
raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi:
1) milestone M2C2-50 del 31 marzo 2023: «Firma dell'accordo con
i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal
metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte
al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un
prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla
realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve
sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti
di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o
dall'energia elettrica di rete»;
2) target M2C2-51 del 30 giugno 2026: «Introduzione
dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per
decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la
produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete. Almeno 400 000 000 EUR devono essere destinati a
sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 %
dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale
con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia
rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) n. 2018/2001 o dall'energia
elettrica di rete»;
Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and
Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti
meccanismi di verifica:
a) milestone M2C2-48 (da conseguire entro il 31 marzo 2023):
«Summary document duly justifying how the milestone (including all
the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This
document shall include as an annex the following documentary
evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the
relevant parts of the technical specifications of the project proving
alignment with the CID's description of the investment and milestone;
c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the
submitted applications against the Call's demands»;
b) target M2C2-49 (da conseguire entro il 30 giugno 2026):
«Summary document duly justifying how the target (including all the
constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document
shall include as an annex the following documentary evidence: a) a
list of projects and for each of them a brief description, a official
references of the certificate of completion issued in accordance with
national legislation; b) justification of compliance with the CID's
description of the investment and target»;
c) milestone M2C2-50 (da conseguire entro il 31 marzo 2023):
«Explanatory document duly justifying how the milestone, including
all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This
document shall include as an annex the following documentary
evidence: a) copy of the signed agreement which is aligned with the
provisions set out in the CID; b) explanatory report demonstrating
the compliance of the actions foreseen in the agreement with the
objectives of the investment in the CID»;
d) target M2C2-51 (da conseguire entro il 30 giugno 2026):
«Summary document duly justifying how the target (including all the
constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document
shall include as an annex the following documentary evidence: a) a
list of projects and, for each of them, a brief description and
official references of the certificate of completion issued in
accordance with national legislation aligned with the provisions set
out in the CID; b) justification of compliance with the CID's
description of the investment and target»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare:
a) l'art. 6, con il quale e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di
coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo
del PNRR;
b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale,
articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale
non generale complessivi»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato
decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre
2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per il PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma
1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, che assegna le risorse in favore di ciascuna
amministrazione titolare degli interventi del PNRR (Tabella A) e i
corrispondenti milestone e target (Tabella B) e che:
a) per l'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali
dismesse», assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo
complessivo di 500 milioni di euro;
b) per l'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori
hard-to-abate», assegna al Ministero della transizione ecologica
l'importo complessivo di 2 miliardi di euro;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
comma 1042, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai
commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della citata
legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione
europea, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) n.
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si
possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali quello
del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto
«tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
Considerati gli impegni di conseguimento di target e milestone
stabiliti nel PNRR;
Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n.
2006/70/CE della Commissione;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento
(UE) n. 2021/241, che, in materia di tutela degli interessi
finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri
beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di
raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i,
il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i
del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3,
numero 6), della summenzionata direttiva (UE) n. 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2021,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il «Sistema di gestione e controllo del Ministero della
transizione ecologica per gli interventi del PNNR Italia di
competenza» e la relativa manualistica e strumenti allegati, adottati
con decreto del Capo dipartimento responsabile dell'Unita' di
missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica
il 15 giugno 2022, n. 1;
Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29
ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31
dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list
relativa a milestone e target»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza;
Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti
attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR».
Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli
investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure
PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo
di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di
contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle
risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante
«Procedure finanziarie PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante
«Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante
«Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di
cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50»;
Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee
guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la nota prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR
delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione
europea, dell'8 luglio 2020, «Una strategia europea per l'Idrogeno
climaticamente neutra», che sottolinea l'esigenza di stimolare la
produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto
produttivo nel panorama europeo;
Visto il regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la proposta di modifica del citato regolamento (UE) n.
2014/651, oggetto di consultazione pubblica avviata dalla Commissione
europea il 6 ottobre 2021 e conclusa l'8 dicembre 2021;
Vista la comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del
18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, recante
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 24 marzo 2022;
Vista la comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione
europea, del 20 luglio 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:
a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia di
biogas e produzione di biometano, il quale prevede che «Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica sono definite le modalita' di attuazione del comma 1,
prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di
sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica»;
b) l'art. 13 che definisce i principi generali di coordinamento
fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali;
c) l'art. 14 che, al comma 1, ha previsto quanto segue: «Nel
rispetto dei criteri generali di cui all'art. 13, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con
le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti
criteri specifici: h) in attuazione delle misure "Missione 2,
Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree
industriali dismesse" e "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2
Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" sono definite
modalita' per incentivare la realizzazione di infrastrutture di
produzione e utilizzazione di idrogeno, modalita' per il
riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e
condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui
all'art. 11, comma 2»;
d) l'art. 30 che regola le caratteristiche per gli
autoconsumatori di energia rinnovabile;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto
2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del
biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare -
produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo
2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022;
Visto l'avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica
del 15 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 2022, con il quale le regioni e le province autonome sono
state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte
volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in
aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile», Investimento 3.1 «Produzione in aree
industriali dismesse», finanziato dall'Unione europea -
NextGenerationEU;
Visto, in particolare, il paragrafo 2.3 dell'avviso del 15 dicembre
2021 recante le «caratteristiche dei siti di realizzazione degli
investimenti» di seguito riportate:
«a. sito collocato su aree gia' destinate ad attivita' di tipo
industriale;
b. sito caratterizzato dalla disponibilita' degli estremi
catastali, mappe e foto aerea;
c. sito nella disponibilita' del proponente;
d. sito su cui sia possibile realizzare uno o piu' impianti di
generazione di energia elettrica rinnovabile di capacita' adeguata al
processo di produzione dell'idrogeno;
e. sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora
contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli
interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti,
oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare ne'
interferire con il completamento della bonifica e senza determinare
rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
f. sito gia' dotato delle seguenti caratteristiche
infrastrutturali:
i. connessione alla rete elettrica;
ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno;
iii. connessione alla rete gas;
iv. accesso alla rete stradale;
g. sito contiguo o prossimo ad un'area caratterizzata dalla
presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una
domanda di idrogeno (a titolo esemplificativo: industrie
chimiche/petrolchimiche/raffinerie; industrie siderurgiche; industrie
dei settori del vetro, cemento, ceramica; ferrovie; strade a lunga
percorrenza)»;
Ritenuto, con il presente decreto, di procedere, ai sensi dell'art.
14, comma 1, lettera h), del citato decreto legislativo n. 199 del
2021, alla ripartizione - tra regioni e province autonome che abbiano
manifestato interesse in riscontro al citato avviso - della dotazione
finanziaria complessiva per l'attuazione dell'Investimento 3.1,
secondo le modalita' e le tempistiche specificate nell'avviso
medesimo e sulla base dei seguenti parametri:
a) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto
all'energia elettrica totale consumata;
b) valore aggiunto nella produzione dell'industria
manifatturiera;
c) popolazione;
Considerato che le manifestazioni di interesse, presentate secondo
il format di cui all'Allegato 1 al citato avviso del 15 dicembre
2021, possono contenere indicazioni circa le potenzialita' del
territorio, in linea con quanto previsto dal paragrafo 2.4, e
rappresentare i risultati attesi, secondo quanto previsto dal
paragrafo 2.6;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo paragrafo 3.2, una quota
non inferiore al cinquanta per cento della dotazione finanziaria
prevista deve essere attribuita alle regioni del mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) che abbiano manifestato interesse;
Considerato che, entro i termini previsti dal paragrafo 1.1 dello
stesso avviso del 15 dicembre 2021, le regioni e le province autonome
hanno presentato le manifestazioni di interesse allegando anche il
documento di sintesi di cui al paragrafo 2.4 nel quale sono descritte
esclusivamente, e in forma sintetica, le potenzialita' del territorio
per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree
industriali dismesse;
Considerati i criteri di ripartizione delle risorse definiti dal
paragrafo 3.2 dell'avviso del 15 dicembre 2021;
Tenuto conto che dall'analisi dei documenti trasmessi dalle regioni
e province autonome e' emersa l'assenza di ulteriori elementi o
informazioni quantitative in termini di effettiva potenzialita' di
idrogeno producibile in aree industriali dismesse, o in termini
economici connessi a progetti in via di sviluppo;
Considerata l'opportunita' di definire un limite minimo e massimo
di risorse da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma, che
si individuano rispettivamente in 14 e 40 milioni di euro, in
considerazione dei costi medi specifici di mercato per impianti di
produzione di idrogeno verde e tenuto conto dell'esigenza di
garantire un'equa distribuzione delle risorse medesime tra le regioni
e le province autonome;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 33, comma 3, lettera b), il quale prevede
che il «Nucleo PNRR Stato-regioni» del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
(DARA) presti «supporto alle Regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del
PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per
ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto
bandiera"»;
Visto il protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica
del 13 aprile 2022, recante «Modalita' di collaborazione per
l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'art. 33, comma 3,
lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233» e, in
particolare:
a) l'art. 2, secondo cui sono istituite attivita' di
collaborazione tra il Ministero della transizione ecologica e il DARA
anche nell'ambito dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree
industriali dismesse» della Missione 2, Componente 2;
b) l'art. 4, comma 3, secondo cui, nella suddivisione delle
risorse, il Ministero della transizione ecologica prevede una
«riserva da ripartire alle regioni che hanno selezionato i progetti
di Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse quali progetti
bandiera. La predetta quota sara' destinata al finanziamento di
interventi aggiuntivi relativi ad attivita' di ricerca e sviluppo nel
settore dell'idrogeno, ovvero in altre attivita' collaterali definite
con le regioni interessate e il MiTE per mezzo di appositi tavoli
coordinati dal DARA»;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una visione sinottica
della misura, provvedere alla ripartizione delle risorse connesse
alla realizzazione dell'Investimento 3.1 secondo quanto previsto
dall'avviso del 15 dicembre 2021, nonche' all'individuazione di
quelle da destinare complessivamente alla realizzazione dei «progetti
bandiera» ai sensi del citato art. 4, comma 3, del richiamato
protocollo di intesa del 13 aprile 2022;
Ritenuto altresi' opportuno che il presente decreto rechi
disposizioni per l'attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 199 del 2021 limitatamente ai progetti
connessi all'Investimento 3.1 che concorrono al raggiungimento della
milestone M2C2-48 e del target M2C2- 49, demandando a un successivo
provvedimento la definizione delle modalita' attuative dei «progetti
bandiera»;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione e
all'assegnazione delle risorse in linea con quanto previsto dalla
progettualita' connessa all'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno
in settori hard-to-abate», ovvero tenendo conto di quanto di seguito
indicato:
a) la misura deve «promuovere la ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a
punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali
che utilizzano il metano come fonte di energia termica»;
b) «nel quadro dell'investimento dovra' essere avviata una gara
d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso un
aumento dell'uso di idrogeno»;
c) «almeno 400.000.000 EUR devono essere destinati a sostenere
sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90% dell'uso di
metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno
elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e,
in particolare, l'art. 24, ai sensi del quale: «All'art. 1, comma
1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli
investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori
hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e
all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per
tali finalita', nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di
Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27
gennaio 2022, la societa' costituita ai sensi del primo periodo del
presente comma e' individuata quale soggetto attuatore degli
interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del
preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno
necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti
rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le
risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla
realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da
fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore
degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito dalla
societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. (Invitalia S.p.a.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa
utile all'apertura del capitale della societa' di cui al primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati requisiti
finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore»;
Considerate la strategicita' del settore dell'acciaio a livello
nazionale e l'importanza di ridurre le significative emissioni in
atmosfera connesse al ciclo produttivo, anche tramite la produzione
di preridotto mediate processo direct reduced iron (DRI) da idrogeno
verde;
Ritenuto opportuno che il presente decreto rechi disposizioni per
l'attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente ai progetti
connessi all'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori
hard-to-abate» diversi da quelli relativi alla produzione di
preridotto mediate processo DRI da idrogeno verde, in considerazione
della necessita' di un maggior consolidamento del contesto, anche
normativo, legato a quest'ultimo settore;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma
2, ai sensi del quale, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale correlati all'attuazione
di determinati interventi, le amministrazioni possono affidare lo
svolgimento delle relative attivita' istruttorie o di erogazione a
societa' in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita';
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»;
Considerato l'art. 9, comma 2, del ridetto decreto-legge n. 77 del
2021, ai sensi del quale, al fine di assicurare l'efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni
titolari degli investimenti del Piano medesimo possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a prevalente
partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati;
Considerando il know-how acquisito da Invitalia S.p.a. nelle
attivita' di supporto alle amministrazioni centrali per la gestione
di analoghi interventi e programmi complessi, compresi i contratti di
sviluppo, e il supporto da essa fornito al Ministero della
transizione ecologica nell'ambito di altre misure PNRR relative allo
sviluppo dell'idrogeno verde;
Ritenuto opportuno affidare ad Invitalia S.p.a., in un'ottica di
efficientamento amministrativo anche a beneficio dei soggetti
interessati alla realizzazione dell'Investimento 3.2, la gestione
della misura;
Ritenuto opportuno rimettere alle valutazioni tecniche della
Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione
ecologica la scelta circa la disciplina degli aiuti di Stato
applicabile per l'attuazione della Missione 2, Componente 2,
Investimenti 3.1 e 3.2, del PNRR, tra quella di cui al regolamento
(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e/o
quella di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla
comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20
luglio 2022, fermo restando il rispetto dell'obbligo di notifica ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento
delle soglie di esenzione previste dai predetti atti;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 23, comma 2, ai sensi
del quale con decreto del Ministro della transizione ecologica sono
individuati i casi e le condizioni al ricorrere dei quali il consumo
di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi
per la produzione di idrogeno verde non e' soggetto al pagamento
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21
settembre 2022, recante «Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la
produzione di idrogeno verde», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022;
Considerato che le agevolazioni di cui al ridetto art. 11, comma 2,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, rappresentano contributi in
conto esercizio finalizzati a sostenere il funzionamento degli
impianti di produzione di idrogeno verde e non insistono quindi sulle
medesime voci di costo ammesse alle agevolazioni di cui
all'Investimento 3.1, riferite ai soli costi di investimento;
Considerato che e' necessario procedere all'attuazione dell'art.
11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021,
relativamente a meccanismi di incentivazione per la produzione di
combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica,
ossia di idrogeno, al fine di garantire un'adeguata sostenibilita'
degli investimenti, anche tenendo conto delle agevolazioni concesse
agli Investimenti 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e 3.2
«Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», ovvero delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministero della transizione
ecologica 21 settembre 2022;
Ritenuto opportuno apportare modificazioni all'art. 3, comma 2, del
richiamato decreto del Ministro della transizione ecologica 21
settembre 2022, al fine di chiarire espressamente - tenuto conto del
carattere di novita' e complessita' della materia - che i requisiti
indicati al citato comma si riferiscono ai casi in cui l'idrogeno
verde e' prodotto da fonti di energia rinnovabile;
Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita' di
missione per il PNRR del Ministero della transizione ecologica circa
la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR e la
conferma della relativa disponibilita' finanziaria, cosi' come
comunicato con nota del 18 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri generali
per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse (hydrogen valleys)» e 3.2 «Utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR, limitatamente ai
progetti e agli interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
a) e 8, comma 1, lettera a). Il presente decreto disciplina altresi'
le modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno verde e
dell'idrogeno rinnovabile, nonche' le condizioni di cumulabilita'
delle predette agevolazioni con gli incentivi tariffari di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.