IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1996; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; Ravvisata la necessita' di emanare, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 9 settembre 2015; Decreta: Art. 1 Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.