IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n.  337,  recante  «Disposizioni  sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma  4-quater  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico  spettacolo»  e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  214  del  12
settembre 1996; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  151»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  n.  201  del  29
agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20
agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  emanare,  nell'ambito  delle   norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,
specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535 9 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' 
       di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico 
 
  1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi  per  le
attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico  di
cui all'allegato 1, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.