IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea  agli  «aiuti  de   minimis»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato;  e,  in  particolare,  l'art.  6  del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano  ad  essere  contenute  nel  Registro
aiuti di Stato SIAN; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),
adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  (2022/C  280/01)
adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»,  con  la
quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto
di cui alla sezione 2.1; 
  Vista, in particolare la revisione  della  sezione  2.1  «Aiuti  di
importo limitato» come espressa nella  predetta  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa  al
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante misure urgenti
in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali   e
industriali e, in particolare, l'art.  7,  recante  la  gestione  del
credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca; 
  Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione
della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto  2022  che
modifica  il  regime  di  aiuto  SA.102896  (2022/N)  approvato   con
decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18  maggio
2022, riguardante le misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e  acquacoltura
e nelle attivita'  connesse  ai  settori  agricolo  e  forestale,  ai
settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza   pubblica»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione  della  Corte
dei conti al n. 89 in  data  17  febbraio  2020,  come  modificato  e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4  dicembre  2020,  recante  «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali», registrato dalla  Corte  dei  conti
l'11 gennaio 2021 al n. 14; 
  Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n.  229251  che
regola il regime di aiuto di Stato recante il  «Quadro  riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  sezione  2.1
della comunicazione della  Commissione  europea  C(2022)  1890  final
(Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina)» e successive  modifiche  e  integrazioni  notificato  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  alla
Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359  final
Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e
integrazioni; 
  Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n.  370386  che
regola il regime di aiuto di Stato recante  il  Quadro  riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  sezione  2.1
della comunicazione della  Commissione  C(2022)  1890  final  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n.  116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare: 
    a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»; 
    b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui
al comma 128; 
  Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori  150  milioni
di euro, per l'anno 2021; 
  Visti gli articoli 68,  comma  2-bis  e  68-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  hanno  rideterminato  la
dotazione del fondo di cui all'art. 1,  comma  128,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023; 
  Visto in particolare l'art. 20, comma 1 del decreto-legge 21  marzo
2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio  2022,
n. 51, recante «Rifinanziamento  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura»
che,   al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del  suddetto
Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  recante
«Rifinanziamento del fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  che  ha  disposto
l'incremento della dotazione del citato fondo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
e successive modifiche e integrazioni, recanti norme sulle  modalita'
di effettuazione dei controlli in caso di erogazione di risorse  alle
imprese agricole, in relazione alla situazione di  crisi  determinata
dall'emergenza da COVID-19 e per tutta la durata del  relativo  stato
di emergenza epidemiologica,  al  fine  di  garantire  la  necessaria
liquidita' alle aziende agricole; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28  marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
  Considerato che il  menzionato  «Quadro  temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia  contro  l'Ucraina»  evidenzia  che  la
crisi   geopolitica   provocata   dalla   situazione   internazionale
russo-ucraina  e   che   la   stessa   sta   causando   ripercussioni
particolarmente gravi anche sul settore  agricolo;  che  gli  elevati
prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti  e
di numerosi altri fattori della produzione  delle  imprese  agricole;
che anche le forniture di fertilizzanti e di beni di prima necessita'
risentono delle restrizioni  alle  importazioni  di  questi  prodotti
dalla Russia e dalla Bielorussia; 
  Considerato che il cogente stato di crisi  aggrava  il  livello  di
competitivita' delle imprese, per  il  forte  aumento  dei  costi  di
produzione, riconducibili all'enorme  aumento  del  prezzo  del  gas,
soprattutto di quelle imprese che sono costrette ad  un  uso  diretto
delle diverse forme di energia nei processi di  produzione  agricola,
quali sono le imprese florovivaistiche  che  producono  in  serre  ed
apprestamenti protetti; 
  Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di  tutte  le
imprese  per  gli  oneri  derivanti   dai   maggiori   costi   dovuti
all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e  che  tali  costi
hanno  evidenziato   nell'ultimo   trimestre   (giugno-agosto   2022)
incrementi in valore percentuale rispetto al mese  di  febbraio  2022
pari all'86% per i prodotti energetici, e pari  al  102%  della  sola
energia elettrica (secondo le stime effettuate da ISMEA); 
  Considerato che gli aumenti dei  costi  delle  risorse  energetiche
impattano in maniera piu' che significative  sulla  liquidita'  delle
imprese  florovivaistiche  per   le   loro   esigenze   di   utilizzo
dell'energia sia per il raffrescamento delle strutture serricole  che
per il loro riscaldamento, oltre al generale impatto su tutti i mezzi
di  produzione  (fertilizzanti,  prodotti  fitosanitari,  imballaggi,
trasporti, materiale di propagazione); 
  Considerato che  le  imprese  di  produzione  primaria  attive  nel
settore florovivaistiche necessitano di una  misura  di  ristoro  che
consenta di  conservare  la  necessaria  competitivita'  al  fine  di
evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto  della  produzione
per assenza della  necessaria  liquidita',  con  palesi  e  sensibili
impatti  sull'occupazione,  attesa   la   rilevante   intensita'   di
manodopera nei processi produttivi; 
  Tenuto conto  della  necessita'  non  rinviabile  di  sostenere  le
imprese florovivaistiche, classificabili tra quelle a  forte  consumo
di energia stante la loro necessita' di effettuare il condizionamento
degli apprestamenti protetti nel cogente periodo di crisi  economica,
dipendente dall'aumento dei costi del gas, dell'energia  elettrica  e
di tutte le altre fonti energetiche,  usualmente  utilizzate  per  il
suddetto scopo; 
  Tenuto conto di quanto previsto al punto  30  dell'art.  2.2  della
citata comunicazione della Commissione del  21  luglio  2022  (2022/C
280/01), che sostituisce il punto 52 della  prima  comunicazione,  ai
sensi del quale «ai fini di questa sezione, i costi ammissibili  sono
calcolati sulla base  dell'aumento  dei  costi  del  gas  naturale  e
dell'energia  elettrica  collegato   all'aggressione   russa   contro
l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile e' il prodotto del numero  di
unita'  di  gas  naturale  ed   energia   elettrica   acquisite   dal
beneficiario presso fornitori  esterni  in  qualita'  di  consumatore
finale tra il 1° febbraio  2022  e  il  31  dicembre  2022  ("periodo
ammissibile") e l'aumento del  prezzo  pagato  dal  beneficiario  per
unita' consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve  essere
calcolato come la  differenza  tra  il  prezzo  unitario  pagato  dal
beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200
%) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media  nel  periodo
di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di  gas  naturale  ed
energia elettrica utilizzata per calcolare i  costi  ammissibili  non
deve superare il 70 % del consumo  del  beneficiario  per  lo  stesso
periodo nel 2021»; 
  Considerato che  le  imprese  florovivaistiche  per  effettuare  il
condizionamento termico degli  apprestamenti  protetti,  sia  per  il
riscaldamento che per il raffrescamento, fanno ricorso  alle  diverse
risorse energetiche reperibili sul mercato, quali energia  elettrica,
gas (soprattutto metano), gasolio, biomasse; 
  Considerato  in  particolare  il  sensibile   aumento   del   costo
dell'energia  elettrica,  del  gas,  del  gasolio  e  delle  biomasse
collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime; 
  Considerato che, secondo  le  rilevazioni  ISMEA,  l'aumento  degli
indici dei costi di produzione dei principali  fattori  energetici  a
giugno 2022 sono sensibilmente cresciuti; 
  Ritenuto di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato
sui maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento
dei costi energetici per il condizionamento termico  e  funzionamento
delle strutture serricole e degli  apprestamenti  protetti  destinati
alla coltivazione dei fiori e delle piante ornamentali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa
nella seduta del 12 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b)  «Quadro  temporaneo»:  regime   di   aiuti   previsto   dalla
comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato  il
23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo  di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
    c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    d) «Soggetto  beneficiario»:  l'impresa  agricola  di  produzione
primaria di fiori e piante ornamentali, inscritta all'INPS,  iscritta
all'Anagrafe  delle  aziende  agricole  (SIAN)  e  con  un  fascicolo
aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici
ATECO: 
      1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che  dimostrino  di
utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate
con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale); 
      1.19.2; 
      1.30, limitatamente alle imprese  agricole  che  dimostrino  di
utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti  protetti  o  di
condizionamento  delle  superfici  agricole  utilizzate,  con  propri
impianti localizzati in azienda. 
    e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA.