IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visti gli articoli 9 e 17 del  regolamento  (UE)  n.  2020/852  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno   2020,   che
definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di  non  arrecare
un  danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant  harm»)  e  la
comunicazione   della   Commissione   UE   2021/C   58/01,    recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio, 18 luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole  finanziarie
applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione,  che   modifica   i
regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e  la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009, relativa  alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che  modifica  la  suddetta  direttiva
2009/33/CE; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  4  luglio  2017  che   istituisce   un   quadro   per
l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE; 
  Visti i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le  ulteriori  disposizioni
definiti per  la  Riforma  1.1  dal  medesimo  allegato  alla  citata
decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e,
in particolare, il traguardo M1C3.3 della Riforma  3.1  «Adozione  di
criteri ambientali minimi per eventi culturali - Industria  culturale
e creativa 4.0»; 
  Visti i  principi  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), quali, tra  l'altro,  il  principio  del
contributo  all'obiettivo  climatico  e  digitale   (c.d.   tagging),
l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento
dei divari territoriali e  il  principio  di  parita'  di  genere  in
relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19  e  157
del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione
europea; 
  Atteso che il PNRR prevede principi  orizzontali,  quali,  tra  gli
altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
(cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C  174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  che  prevede
che con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per  la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037  a  1050,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178  del  2020,
ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita'  di  gestione,
di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo  delle  componenti
del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il comma 1044 dello stesso art. 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che  disciplina
la «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del  2021,  che  ha
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  un  ufficio
centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio
centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
  Visto l'art. 8 del suddetto  decreto-legge  n.  77  del  2021,  che
stabilisce  che  ciascuna  amministrazione   centrale   titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero  della  transizione
ecologica l'unita' di missione  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e'  limitata  fino
al completamento del PNRR e comunque fino al  31  dicembre  2026,  e'
articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un  massimo  di  sei
uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  che  individua  le  amministrazioni   centrali   titolari   di
interventi previsti dal PNRR ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del
predetto decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   e,   in
particolare, l'art. 10, comma 3, che precisa che la  «notifica  della
citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita'  di  ciascuna  amministrazione
sono riportati nella Tabella  B  allegata  al  predetto  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche'  le
disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai  sensi  delle
quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso  le  specifiche
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e  secondo  le  indicazioni  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze -  Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione  delle
riforme e  degli  investimenti  ed  il  raggiungimento  dei  connessi
traguardi ed obiettivi al fine  della  presentazione,  alle  scadenze
previste, delle richieste di pagamento alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n.  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto  anche  di
quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Considerato che il medesimo decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  6  agosto  2021  ha  assegnato  al  Ministero   della
transizione  ecologica   la   responsabilita'   dell'attuazione   del
traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1  Adozione  di  criteri  ambientali
minimi per eventi culturali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, definisce le modalita' di rilevazione dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi  a  ciascun  progetto,  da
rendere  disponibili  in   formato   elaborabile,   con   particolare
riferimento ai costi programmati,  agli  obiettivi  perseguiti,  alla
spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne  beneficiano,  ai
soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed  effettivi,
agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro
elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture»,  e,  in
particolare, l'art. 34, il quale dispone che le  stazioni  appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle
cooperative sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283  del
3 dicembre 1991; 
  Vista la legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  recante  «Legge  quadro
sull'inquinamento acustico»; 
  Vista la legge 17  maggio  2022,  n.  61,  recante  «Norme  per  la
valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e  alimentari  a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i  commi
1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione volto  a  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  202  del  30
agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
129 del 31 maggio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei  citati  commi
1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ha
approvato  il  Piano  d'azione  nazionale   per   la   sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  10  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è  stata  approvata
la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei
consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,   ai   sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31  attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate
al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   recante
«Attuazione dell'art. 1, della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,  (a  norma
dell'art. 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503 «Regolamento recante  norme  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357 «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,
nonche' della flora  e  della  fauna  selvatiche»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n. 236 recante  le  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25,
recante   «Disposizioni    tecniche    concernenti    apparecchiature
finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno
2022, n. 254, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8
agosto 2022, con il quale sono stati adottati  i  criteri  ambientali
minimi per la fornitura di arredi per interni nuovi, il  servizio  di
noleggio di arredi per interni, il servizio di riparazione per arredi
in uso e il servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati adottati  i
criteri ambientali minimi per l'acquisto  di  articoli  per  l'arredo
urbano; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i
criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione  collettiva
e fornitura di derrate alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i
criteri ambientali minimi per  il  servizio  di  gestione  del  verde
pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
17  ottobre  2017,  concernente   l'individuazione   dei   lavoratori
svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art.  31,  comma  2,
del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018; 
  Vista la  direttiva  alle  amministrazioni  titolari  di  progetti,
riforme e misure in  materia  di  disabilita'  del  Ministro  per  la
disabilita' - decreto 9  febbraio  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; 
  Considerato  che  l'attivita'  istruttoria  per  la  redazione  dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto  ha  visto  il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti; 
  Vista la nota prot. n. 0102491 del 22 agosto 2022  della  Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'unita' di missione per  il
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  del   Ministero   della
transizione  ecologica,  con  la  quale  e'   stata   espressa,   con
riferimento allo schema di decreto, la positiva valutazione circa  la
coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali  minimi  di
cui all'allegato al presente decreto per l'affidamento  del  servizio
di organizzazione e realizzazione di eventi.