All'articolo 13, al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» e'
sostituita dalla seguente: «sette». 
  All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita  dalla  seguente:
«quattordici»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «meno  di  venti  iscritti»  sono
sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a  quello
previsto al comma 1»; 
    c) al comma 5, primo periodo, la parola:  «dieci»  e'  sostituita
dalla seguente: «sette» e all'ultimo  periodo  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «due». 
  All'articolo 16, al comma 3-ter, terzo periodo, la parola:  «venti»
e' sostituita dalla seguente: «quattordici». 
  All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «venti». 
  All'articolo 17-bis, al comma 1, primo periodo, la parola:  «venti»
e' sostituita dalla seguente: «quattordici». 
  All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» e'  sostituita
dalla seguente: «quindici»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato. 
  All'articolo 18-ter, al comma 6, la parola: «venti»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattordici». 
  All'articolo 27, al comma 2, secondo periodo, la  parola:  «trenta»
e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  All'articolo 40, al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» e'
sostituita dalla seguente: «sette». 
  All'articolo 46, al comma 4, la parola: «venti» e' sostituita dalla
seguente: «quattordici» e la parola: «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre». 
  All'articolo 51, al comma 2, primo periodo, la parola:  «venti»  e'
sostituita dalla seguente: «quattordici» e la  parola:  «quattro»  e'
sostituita dalla seguente:  «tre»;  al  secondo  periodo  la  parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  All'articolo 63, al comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla
seguente: «sette». 
  All'articolo 69, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla
seguente: «sette». 
  All'articolo 72, al comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
  All'articolo 79, al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «tre». 
  All'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, la parola:  «venti»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattordici»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» e' sostituita
dalla seguente: «Venti»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» e'  sostituita
dalla seguente: «quattordici». 
  All'articolo 92, al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» e'
sostituita dalla seguente: «sette». 
  All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 3, primo periodo, la parola:  «venti»  e'  sostituita
dalla seguente: «quattordici». 
  All'articolo 110, al comma 1,  la  parola:  «dieci»  e'  sostituita
dalla seguente: «sette». 
  All'articolo 111, il comma 2 e' abrogato. 
  All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita  dalla  seguente:
«quattordici»; 
    b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita  dalla  seguente:
«quattordici». 
  All'articolo  138-bis,  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  Dopo l'articolo 153-quater e' aggiunto il seguente: 
 
                         «Art. 153-quinquies 
 
  1. Le  modifiche  al  Regolamento  approvate  dalla  Camera  il  30
novembre 2022 entrano in vigore il  1°  gennaio  2023,  ad  eccezione
delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2  e  5,  17,
comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a  decorrere  dalla  XX
legislatura». 
 
    Roma, 30 novembre 2022 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto  al
          solo fine  di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle  quali  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota alla deliberazione: 
              Il testo degli articoli del  Regolamento  della  Camera
          dei deputati, quale risulta a seguito  delle  modificazioni
          approvate dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2022,
          sopra riportate, e' il seguente: 
              «Art. 13. - 1. La Conferenza dei presidenti  di  Gruppo
          e' convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta  lo
          ritenga utile, anche su  richiesta  del  Governo  o  di  un
          presidente di Gruppo,  per  esaminare  lo  svolgimento  dei
          lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.  Il  Governo  e'
          sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della
          riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 
              2.  Alla   Conferenza   possono   essere   invitati   i
          Vicepresidenti  della   Camera   e   i   presidenti   delle
          Commissioni   parlamentari.   Il   Presidente,    ove    la
          straordinaria importanza della questione  da  esaminare  lo
          richieda,  puo'  altresi'   invitare   a   partecipare   un
          rappresentante per ciascuna delle componenti politiche  del
          Gruppo misto alle quali appartengano almeno sette deputati,
          nonche' un  rappresentante  della  componente  formata  dai
          deputati appartenenti alle minoranze  linguistiche  di  cui
          all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni  concernenti
          l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e  24,
          si considera soltanto la  posizione  espressa  a  nome  del
          Gruppo misto dal suo presidente». 
              «Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni
          di  deputati  la  cui  costituzione  avviene   secondo   le
          disposizioni  recate  nel  presente  articolo.  Ai   Gruppi
          parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento
          della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione  e
          dal Regolamento, sono  assicurate  a  carico  del  bilancio
          della Camera le risorse necessarie allo  svolgimento  della
          loro attivita'. 
              1. Per costituire un  Gruppo  parlamentare  occorre  un
          numero minimo di quattordici deputati. 
              2.  L'Ufficio  di  Presidenza   puo'   autorizzare   la
          costituzione  di  un  Gruppo  con  un  numero  di  iscritti
          inferiore a quello  previsto  al  comma  1  purche'  questo
          rappresenti un partito  organizzato  nel  Paese  che  abbia
          presentato, con il medesimo contrassegno, in  almeno  venti
          collegi, proprie  liste  di  candidati,  le  quali  abbiano
          ottenuto almeno un quoziente in un collegio  ed  una  cifra
          elettorale nazionale di almeno trecentomila voti  di  lista
          validi. 
              3. Entro due giorni  dalla  prima  seduta,  i  deputati
          devono dichiarare al Segretario  generale  della  Camera  a
          quale Gruppo appartengono. 
              4.  I  deputati  i   quali   non   abbiano   fatto   la
          dichiarazione prevista nel comma 3, o non  appartengano  ad
          alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 
              5. I deputati  appartenenti  al  Gruppo  misto  possono
          chiedere al Presidente della Camera di  formare  componenti
          politiche in  seno  ad  esso,  a  condizione  che  ciascuna
          consista di almeno sette deputati. Possono essere  altresi'
          formate componenti di  consistenza  inferiore,  purche'  vi
          aderiscano deputati, in numero non minore di tre,  i  quali
          rappresentino  un  partito  o  movimento  politico  la  cui
          esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni  per  la
          Camera dei deputati, risulti in forza di elementi  certi  e
          inequivoci, e che abbia  presentato,  anche  congiuntamente
          con  altri,  liste  di  candidati  ovvero  candidature  nei
          collegi   uninominali.   Un'unica    componente    politica
          all'interno  del  Gruppo   misto   puo'   essere   altresi'
          costituita da deputati, in  numero  non  inferiore  a  due,
          appartenenti  a  minoranze  linguistiche   tutelate   dalla
          Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati
          eletti, sulla base o in collegamento con liste che di  esse
          siano espressione, nelle zone in cui  tali  minoranze  sono
          tutelate». 
              «Art. 16. - 1.  La  Giunta  per  il  Regolamento  della
          Camera  e'  composta  di  dieci   deputati   nominati   dal
          Presidente non appena  costituiti  i  Gruppi  parlamentari.
          Essa e' presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il
          quale, udito il parere della stessa Giunta, puo' integrarne
          la   composizione   ai   fini   di   una   piu'    adeguata
          rappresentativita' tenendo presenti, per quanto  possibile,
          criteri di proporzionalita' tra i vari Gruppi. 
              2. Alla Giunta sono deferiti lo studio  delle  proposte
          relative  al  Regolamento,  i  pareri  sulle  questioni  di
          interpretazione  del  Regolamento   medesimo   nonche'   la
          soluzione dei conflitti di competenza  tra  le  Commissioni
          nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel  comma
          4 dell'articolo 93. 
              3. La Giunta propone all'Assemblea le  modificazioni  e
          le  aggiunte  al  Regolamento  che  l'esperienza   dimostri
          necessarie. 
              3-bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo  le
          norme del capo VIII. Nel corso  della  discussione  ciascun
          deputato puo' presentare una proposta contenente principi e
          criteri direttivi per la  riformulazione  del  testo  della
          Giunta. Al termine della discussione  le  proposte  possono
          essere illustrate per non piu' di dieci minuti  ciascuna  e
          sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di  un
          deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno.
          Il Presidente concede la parola ai deputati  che  intendono
          esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato  dal
          proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed  i  limiti  di
          tempo. E' ammessa  la  richiesta  di  votazione  per  parti
          separate  in  relazione  a  singoli  principi   e   criteri
          direttivi. 
              3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi  e
          criteri direttivi  siano  state  respinte,  si  passa  alla
          votazione della proposta della Giunta,  previo  svolgimento
          delle dichiarazioni  di  voto.  Ove  una  o  piu'  di  tali
          proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo
          testo che  recepisce  i  principi  e  i  criteri  direttivi
          approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente  di
          Gruppo o quattordici deputati esprimano dissenso  sul  modo
          in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite,
          possono presentare  proposte  interamente  sostitutive  del
          testo della Giunta nel senso da essi ritenuto  conforme  ai
          principi    e    criteri    direttivi    approvati.     Per
          l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89. 
              4. Il testo della Giunta  e'  approvato  a  maggioranza
          assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64
          della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale
          testo sono poste in votazione, con le stesse modalita',  le
          proposte sostitutive di cui  al  comma  3-ter,  cominciando
          dalla proposta che piu' si avvicina al testo della  Giunta.
          E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato  per
          Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate. 
              4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio
          segreto  deve  essere  presentata,  a  norma  del  comma  2
          dell'articolo  51,  prima  dell'inizio  della  discussione.
          Qualora non sia stata richiesta la  votazione  qualificata,
          si procede con votazione nominale allorche' sia  necessario
          constatare la maggioranza  di  cui  all'articolo  64  della
          Costituzione. 
              5.  Le  disposizioni  modificative  e   aggiuntive   al
          Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica». 
              «Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta  di
          venti  deputati,  nominati  dal   Presidente   non   appena
          costituiti  i  Gruppi  parlamentari.  Essa  riferisce  alla
          Assemblea, non oltre diciotto mesi  dalle  elezioni,  sulla
          regolarita' delle  operazioni  elettorali,  sui  titoli  di
          ammissione dei deputati e sulle cause  di  ineleggibilita',
          di incompatibilita' e di decadenza  previste  dalla  legge,
          formulando le relative proposte di convalida,  annullamento
          o decadenza. 
              2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente,
          due  vicepresidenti  e  tre  segretari.  Essa  esercita  le
          proprie funzioni sulla base di un regolamento interno  che,
          previo esame della Giunta per il Regolamento,  deve  essere
          approvato dalla Camera con le modalita' previste nel  comma
          4 dell'articolo 16. Nel procedimento  davanti  alla  Giunta
          delle elezioni deve  essere  assicurato  in  ogni  fase  il
          principio del contraddittorio e, nella  fase  del  giudizio
          sulla contestazione, il principio della pubblicita'. 
              3. I deputati componenti la Giunta delle  elezioni  non
          possono  rifiutare  la  nomina,  ne'  dare  le  dimissioni;
          quand'anche queste siano date, il Presidente  della  Camera
          non le comunica all'Assemblea. Possono  essere  sostituiti,
          su loro richiesta, i deputati  che  siano  chiamati  a  far
          parte del Governo ovvero ad assumere la  presidenza  di  un
          organo parlamentare. 
              4. Qualora la Giunta non  risponda  per  un  mese  alla
          convocazione,   sebbene   ripetutamente   fatta   dal   suo
          presidente, o non sia possibile ottenere durante lo  stesso
          tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede
          a rinnovare la Giunta». 
              «Art. 17-bis. - 1. Qualora una  proposta  della  Giunta
          delle elezioni in materia di verifica dei  poteri  discenda
          esclusivamente  dal  risultato  di  accertamenti  numerici,
          l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende
          approvata,  salvo  che,  prima  della   conclusione   della
          discussione, quattordici deputati chiedano, con ordine  del
          giorno  motivato,  che  la  Giunta  proceda   a   ulteriori
          verifiche. Se l'Assemblea  respinge  l'ordine  del  giorno,
          s'intende approvata la proposta della Giunta. 
              2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne  prende
          atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato
          parlamentare motivate in relazione alla volonta' di  optare
          per una carica o per un ufficio con esso incompatibile. 
              3. Qualora un  seggio,  per  qualsiasi  causa,  rimanga
          vacante, e la legge elettorale non preveda che  esso  venga
          attribuito mediante lo svolgimento di elezioni  suppletive,
          il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che
          segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine  accertato
          dalla Giunta delle elezioni. 
              4. Per le deliberazioni  su  proposte  formulate  dalla
          Giunta delle elezioni la Camera puo' essere convocata anche
          successivamente al suo scioglimento». 
              «Art.  18.  -  1.  La  Giunta  per  le   autorizzazioni
          richieste ai sensi dell'articolo 68 della  Costituzione  e'
          composta di quindici deputati nominati dal Presidente della
          Camera non appena costituiti i  Gruppi  parlamentari.  Essa
          riferisce alla Assemblea nel termine  tassativo  di  trenta
          giorni  dalla  trasmissione  fatta  dal  Presidente   della
          Camera, sulle richieste di  sottoposizione  a  procedimento
          penale  e  sui  provvedimenti  comunque  coercitivi   della
          liberta' personale o domiciliare riguardanti deputati.  Per
          ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta  di
          concessione o di diniego  dell'autorizzazione.  La  Giunta,
          prima di  deliberare,  invita  il  deputato  interessato  a
          fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. 
              2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza  che
          la relazione sia presentata, ne' la Giunta abbia  richiesto
          proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti
          la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente,
          e iscrive senz'altro la domanda al primo punto  dell'ordine
          del giorno nella seconda seduta successiva a quella in  cui
          e' scaduto il termine. 
              2-bis. (Abrogato) 
              3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si
          applica quando la domanda  di  autorizzazione  a  procedere
          abbia per oggetto il reato di  vilipendio  delle  Assemblee
          legislative. In tal caso la Giunta puo'  incaricare  uno  o
          piu'  componenti  per  un  preventivo  esame   comune   con
          incaricati della competente Giunta del Senato. 
              4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente,
          due vicepresidenti e tre segretari ed esercita  le  proprie
          funzioni sulla base di un regolamento interno  che,  previo
          esame  della  Giunta  per  il  Regolamento,   deve   essere
          approvato dalla Camera con le modalita' previste nel  comma
          4 dell'art. 16». 
              «Art. 18-ter. - 1. La Giunta  di  cui  all'articolo  18
          riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel  termine
          tassativo  e   improrogabile   di   trenta   giorni   dalla
          trasmissione degli  atti  da  parte  del  Presidente  della
          Camera, sulle richieste di  sottoposizione  a  procedimento
          penale concernenti i reati di  cui  all'articolo  96  della
          Costituzione.  Prima  di  deliberare,  la   Giunta   invita
          l'interessato a  fornire  i  chiarimenti  che  egli  reputi
          opportuni  o  che   la   Giunta   stessa   ritenga   utili,
          consentendogli altresi', qualora ne  faccia  richiesta,  di
          prendere visione degli atti del procedimento. 
              2.  Qualora  ritenga  che  alla   Camera   non   spetta
          deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai
          sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio
          1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti
          all'autorita' giudiziaria. 
              3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta
          propone,  con  riferimento   ai   singoli   inquisiti,   la
          concessione o il diniego dell'autorizzazione. 
              4. La richiesta di autorizzazione e' iscritta di  norma
          al primo punto dell'ordine del giorno della seconda  seduta
          successiva alla data in cui viene presentata  la  relazione
          da  parte  della  Giunta,  e  comunque  osservando   quanto
          disposto dal successivo comma 5. Nel caso  di  decorso  del
          termine previsto nel comma 1 senza  che  la  relazione  sia
          stata presentata, il Presidente della Camera nomina  fra  i
          componenti  della  Giunta  un  relatore,  autorizzandolo  a
          riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di
          autorizzazione, di norma, al primo  punto  dell'ordine  del
          giorno della seconda seduta successiva alla data in cui  e'
          scaduto il termine, e comunque osservando  quanto  disposto
          dal successivo comma 5. 
              5. Qualora non risulti possibile,  procedendo  a  norma
          del comma 4, assicurare l'osservanza  del  termine  di  cui
          all'articolo 9, comma  3,  della  legge  costituzionale  16
          gennaio 1989, n. 1, la Camera  e'  appositamente  convocata
          entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di
          autorizzazione a procedere. 
              6.  Fino  alla   conclusione   della   discussione   in
          Assemblea, quattordici deputati o uno o piu' presidenti  di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte
          in difformita' dalle conclusioni della Giunta, mediante  la
          presentazione di appositi ordini del giorno motivati. 
              7. L'Assemblea e' chiamata a votare,  in  primo  luogo,
          sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso  in  cui  queste
          ultime siano respinte e non siano state formulate  proposte
          diverse, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di
          presentare ulteriori  conclusioni.  Sono  quindi  messe  in
          votazione le proposte di  diniego  dell'autorizzazione,  le
          quali si intendono respinte qualora non abbiano  conseguito
          il  voto  favorevole   della   maggioranza   assoluta   dei
          componenti l'Assemblea. La reiezione di  tali  proposte  e'
          intesa     come      deliberazione      di      concessione
          dell'autorizzazione. 
              8. Qualora la  Giunta  abbia  proposto  la  concessione
          dell'autorizzazione e non siano  state  formulate  proposte
          diverse, l'Assemblea non procede a votazioni,  intendendosi
          senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. 
              9.  Qualora  sia  stata  richiesta  l'autorizzazione  a
          procedere contro piu' soggetti indicati come concorrenti in
          uno stesso reato, l'Assemblea  delibera  separatamente  nei
          confronti di ciascuno di tali soggetti». 
              «Art. 27. - 1. L'Assemblea o la  Commissione  non  puo'
          discutere  ne'  deliberare  su  materie   che   non   siano
          all'ordine del giorno. 
              2. In Assemblea, per discutere o deliberare su  materie
          che non siano all'ordine  del  giorno,  e'  necessaria  una
          deliberazione con votazione  palese  mediante  procedimento
          elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza  dei
          tre quarti dei votanti. La proposta  relativa  puo'  essere
          presentata da venti deputati o da uno o piu' presidenti  di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della
          seduta  o  quando  si  stia  per  passare  ad  altro  punto
          dell'ordine del giorno o quando la  discussione  sia  stata
          sospesa». 
              «Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe'
          che un dato argomento non debba discutersi, e la  questione
          sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi
          al verificarsi  di  scadenze  determinate,  possono  essere
          proposte da un singolo deputato prima che abbia  inizio  la
          discussione  stessa.  Quando,  pero',   questa   sia   gia'
          iniziata, le proposte devono essere sottoscritte  da  sette
          deputati in Assemblea e  da  tre  in  Commissione  in  sede
          legislativa. 
              2.  Le  questioni  pregiudiziale  e   sospensiva   sono
          discusse e poste in votazione prima  che  abbia  inizio  la
          discussione sulle linee generali,  se  preannunziate  nella
          Conferenza dei presidenti di  Gruppo  contestualmente  alla
          predisposizione del relativo calendario; negli altri  casi,
          sono  discusse  e  votate   al   termine   della   suddetta
          discussione. 
              3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare la
          questione per non  piu'  di  dieci  minuti.  Puo'  altresi'
          intervenire nella discussione un deputato per ognuno  degli
          altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti. 
              4. Nel concorso  di  piu'  questioni  pregiudiziali  ha
          luogo un'unica discussione. Nei casi in cui  il  Presidente
          ritenga, per  il  loro  contenuto,  diversi  gli  strumenti
          presentati  da   deputati   dello   stesso   Gruppo,   puo'
          intervenire  anche  piu'  di  un  proponente  del  medesimo
          Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione
          decide con unica votazione  sulle  questioni  pregiudiziali
          sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con  altra
          unica votazione, sulle  questioni  pregiudiziali  sollevate
          per motivi di merito. 
              5. In caso di concorso  di  piu'  questioni  sospensive
          comunque  motivate,  ha  luogo   un'unica   discussione   e
          l'Assemblea o la Commissione  decide  con  unica  votazione
          sulla sospensiva e  poi,  se  questa  e'  approvata,  sulla
          scadenza». 
              «Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e  delle
          Commissioni in sede legislativa non sono valide se  non  e'
          presente  la  maggioranza  dei  loro  componenti.  Per   le
          deliberazioni delle Commissioni in sede diversa  da  quella
          legislativa e' sufficiente la presenza  di  un  quarto  dei
          loro componenti. 
              2. I deputati che sono  impegnati  per  incarico  avuto
          dalla Camera, fuori  della  sua  sede,  o,  se  membri  del
          Governo, per ragioni del loro ufficio sono  computati  come
          presenti per fissare il numero legale. 
              3. Nelle votazioni per la cui validita'  e'  necessaria
          la constatazione del numero legale, i deputati presenti,  i
          quali, prima che si  dia  inizio  alla  votazione,  abbiano
          dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del  numero
          legale. 
              4. La Presidenza  non  e'  obbligata  a  verificare  se
          l'Assemblea o la Commissione  sia,  oppure  no,  in  numero
          legale per deliberare, se non  quando  cio'  sia  richiesto
          rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea
          o la Commissione stia per procedere ad  una  votazione  per
          alzata di mano. 
              5. Non puo'  essere  chiesta  la  verifica  del  numero
          legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in
          occasione di votazioni che si debbano fare  per  alzata  di
          mano per espressa disposizione del Regolamento. 
              6.  I  firmatari  di   una   richiesta   di   votazione
          qualificata, cosi'  come  i  richiedenti  la  verifica  del
          numero  legale,  sono  sempre  considerati  presenti   agli
          effetti del numero legale». 
              «Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti  persone,
          che si effettuano a scrutinio  segreto,  l'Assemblea  e  le
          Commissioni votano normalmente per alzata di mano,  a  meno
          che  sia  richiesta  la  votazione  nominale  o,  nei  casi
          consentiti dall'articolo 49 e limitatamente  all'Assemblea,
          la votazione per scrutinio segreto. 
              2. La  votazione  nominale  puo'  essere  richiesta  in
          Assemblea  da  quattordici  deputati  o  da  uno   o   piu'
          presidenti di Gruppi che, separatamente  o  congiuntamente,
          risultino  di  almeno   pari   consistenza   numerica;   in
          Commissione da tre deputati o da uno o piu'  rappresentanti
          di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
          almeno   pari   consistenza   numerica    nella    medesima
          Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere
          richiesta in Assemblea da venti deputati o da  uno  o  piu'
          presidenti di Gruppi che, separatamente  o  congiuntamente,
          risultino di almeno pari consistenza numerica. 
              3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella  di
          votazione per scrutinio segreto». 
              «Art. 63. - 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
          La pubblicita' dei lavori, nella forma  della  trasmissione
          televisiva  diretta,  e'  disposta  dal  Presidente   della
          Camera. 
              2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e  pubblicati
          un resoconto sommario e un resoconto stenografico. 
              3. Su richiesta del  Governo  o  di  un  presidente  di
          Gruppo, o di sette deputati, l'Assemblea puo' deliberare di
          riunirsi in seduta segreta». 
              «Art. 69. -  1.  All'atto  della  presentazione  di  un
          progetto di legge, o anche successivamente, il Governo,  un
          presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere  che
          ne sia dichiarata l'urgenza. 
              2.  La  dichiarazione  d'urgenza  e'   adottata   dalla
          Conferenza dei presidenti  di  Gruppo  con  la  maggioranza
          prevista  dall'articolo  23,  comma  6.  Qualora   non   si
          raggiunga tale  maggioranza,  la  richiesta  e'  sottoposta
          all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge  inseriti
          nel  programma  dei  lavori.  Sulla  richiesta  l'Assemblea
          delibera  con  votazione   palese   mediante   procedimento
          elettronico con registrazione dei nomi. 
              3. Per ciascun programma dei lavori non possono  essere
          dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge, se  il
          programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di  tre,
          se il programma e'  predisposto  per  due  mesi.  Non  puo'
          essere  dichiarata  l'urgenza   dei   progetti   di   legge
          costituzionale  ne'  dei   progetti   di   legge   di   cui
          all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo». 
              «Art. 72. - 1. Il Presidente della Camera assegna  alle
          Commissioni competenti per materia i progetti di legge  sui
          quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne da'  notizia
          in Aula. 
              2.  Non  possono  essere  assegnati  alle   Commissioni
          progetti  di  legge  che  riproducano  sostanzialmente   il
          contenuto di  progetti  precedentemente  respinti,  se  non
          siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. 
              3. Dopo l'assegnazione di un  progetto  di  legge,  due
          Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera  di
          deliberare in comune. 
              4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o
          piu' Commissioni, e' deferita al Presidente  della  Camera.
          Questi,  se  lo  ritenga  necessario,  puo'  sottoporre  la
          questione alla Giunta per il Regolamento». 
              «Art.  79.  -  1.  Le  Commissioni  in  sede  referente
          organizzano i propri lavori secondo  principi  di  economia
          procedurale.  Per  ciascun   procedimento,   l'ufficio   di
          presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con  la
          maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero,  in
          mancanza  di  questa,  il  presidente   della   Commissione
          determina i modi  della  sua  organizzazione,  compreso  lo
          svolgimento  di  attivita'   conoscitive   e   istruttorie;
          stabilisce altresi', di norma  dopo  la  scelta  del  testo
          base, i termini per la presentazione  e  le  modalita'  per
          l'esame degli emendamenti. Il procedimento  e'  organizzato
          in modo tale da assicurare  che  esso  si  concluda  almeno
          quarantotto ore prima della data stabilita  nel  calendario
          dei  lavori  per  l'iscrizione  del   progetto   di   legge
          all'ordine del giorno dell'Assemblea. 
              2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in
          sede referente e'  costituito  dall'esame  preliminare  con
          l'acquisizione dei necessari  elementi  informativi,  dalla
          formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione
          sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea. 
              3. La discussione in sede referente e'  introdotta  dal
          presidente della  Commissione  o  da  un  relatore  da  lui
          incaricato, che richiede al Governo i dati e  gli  elementi
          informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. 
              4.  Nel  corso  dell'esame  in   sede   referente,   la
          Commissione  provvede  ad   acquisire   gli   elementi   di
          conoscenza  necessari  per   verificare   la   qualita'   e
          l'efficacia  delle  disposizioni   contenute   nel   testo.
          L'istruttoria  prende  a  tal  fine  in  considerazione   i
          seguenti aspetti: 
              a)  la  necessita'  dell'intervento  legislativo,   con
          riguardo alla possibilita' di conseguirne i  fini  mediante
          il ricorso a fonti diverse dalla legge; 
              b)  la  conformita'  della  disciplina  proposta   alla
          Costituzione,  la  sua  compatibilita'  con  la   normativa
          dell'Unione europea e il rispetto  delle  competenze  delle
          regioni e delle autonomie locali; 
              c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e  la
          congruita'   dei   mezzi   individuati   per   conseguirli,
          l'adeguatezza dei termini previsti per  l'attuazione  della
          disciplina,   nonche'   gli   oneri   per    la    pubblica
          amministrazione, i cittadini e le imprese; 
              d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle
          definizioni  e  delle  disposizioni,  nonche'  la   congrua
          sistemazione della materia in articoli e commi. 
              5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4,
          la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e
          informazioni, anche  con  la  predisposizione  di  apposite
          relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre  delle
          procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. 
              6. Le procedure previste  dal  comma  5  sono  promosse
          quando ne facciano richiesta almeno  tre  componenti  della
          Commissione, salvo che l'ufficio  di  presidenza  integrato
          dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza  prevista
          dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza  di  questa,
          il presidente della Commissione  giudichi  l'oggetto  della
          richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria
          legislativa.  L'ufficio   di   presidenza   integrato   dai
          rappresentanti dei  Gruppi,  con  la  maggioranza  prevista
          dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza  di  questa,
          il presidente  della  Commissione  stabilisce,  sentito  il
          Governo, il termine entro il quale il Governo  stesso  deve
          comunicare le informazioni  e  i  dati  ad  esso  richiesti
          relativamente ai progetti di legge inseriti  nel  programma
          dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede  alle
          deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo  fino
          a quando non siano pervenuti i dati e  le  informazioni  al
          riguardo richiesti al Governo, salvo che esso  dichiari  di
          non poterli fornire, indicandone il motivo. 
              7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi  stabiliti
          i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione  senza
          indicarne  il  motivo,  la  Conferenza  dei  presidenti  di
          Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma
          6, ovvero, in  mancanza  di  questa,  il  Presidente  della
          Camera stabilisce un nuovo  termine  per  la  presentazione
          della relazione all'Assemblea di cui all'articolo  81.  Del
          tardivo o mancato adempimento da parte del Governo e'  dato
          conto in tale relazione. 
              8.   Nell'esame    in    sede    referente    eccezioni
          pregiudiziali, sospensive  o  comunque  volte  ad  impedire
          l'adempimento dell'obbligo della  Commissione  di  riferire
          all'Assemblea non possono essere  poste  in  votazione;  di
          esse dovra' pero'  farsi  menzione  nella  relazione  della
          Commissione. 
              9. La Commissione puo' nominare un Comitato  ristretto,
          composto   in   modo   da   garantire   la   partecipazione
          proporzionale delle minoranze, al quale affida  l'ulteriore
          svolgimento  dell'istruttoria  e  la   formulazione   delle
          proposte relative al testo degli articoli. 
              10. Per garantire il rispetto del termine previsto  dal
          comma  1,  terzo   periodo,   le   deliberazioni   per   la
          formulazione del testo degli articoli possono  avere  luogo
          secondo  principi  di  economia  procedurale,   assicurando
          comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di
          norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun  Gruppo,
          anche  interamente  sostitutivi  del  testo  proposto   dal
          relatore. 
              11. La Commissione introduce nel  testo  norme  per  il
          coordinamento  della  disciplina  da  esso  recata  con  la
          normativa vigente, curando che siano espressamente indicate
          le disposizioni conseguentemente abrogate. 
              12. Al termine della discussione la Commissione  nomina
          un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul
          testo da essa predisposto; nomina altresi' un  Comitato  di
          nove   membri,   composto   in   modo   da   garantire   la
          partecipazione  proporzionale  delle  minoranze,   per   la
          discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato
          nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono
          designare, anche  congiuntamente,  relatori  di  minoranza.
          Ciascuna relazione di  minoranza  reca  un  proprio  testo,
          anche parzialmente alternativo al testo della  Commissione,
          formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo. 
              13. Le relazioni  per  l'Assemblea  danno  conto  delle
          risultanze  dell'istruttoria   legislativa   svolta   dalla
          Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4. 
              14. La relazione della maggioranza  e,  se  presentate,
          quelle di minoranza  sono  stampate  e  distribuite  almeno
          ventiquattro ore prima che si apra la  discussione,  tranne
          che, per urgenza,  l'Assemblea  deliberi  un  termine  piu'
          breve. Qualora l'Assemblea autorizzi  la  relazione  orale,
          sono stampati e distribuiti nello stesso termine  il  testo
          della  Commissione  e  i  testi  alternativi  eventualmente
          presentati dai relatori di minoranza. 
              15.  Qualora  un  progetto  di  legge   sia   approvato
          integralmente da una Commissione permanente all'unanimita',
          tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della
          sua  relazione,  la  Commissione   stessa   puo'   proporre
          all'Assemblea che  si  discuta  sul  testo  del  proponente
          adottandone la relazione». 
              «Art. 83. - 1. La discussione sulle linee  generali  di
          un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori
          per la maggioranza e di quelli di minoranza, per  non  piu'
          di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato  per
          Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato  per
          ciascuna delle componenti politiche costituite  nel  Gruppo
          misto  e  ai  deputati  che  intendano  esporre   posizioni
          dissenzienti  rispetto  a   quelle   dei   propri   Gruppi,
          stabilendo  le  modalita'  e  i  limiti  di   tempo   degli
          interventi. 
              1-bis. I relatori, nello svolgimento  della  relazione,
          possono chiedere al  Governo  di  rispondere  su  questioni
          determinate attinenti ai presupposti e agli  obiettivi  dei
          disegni di legge d'iniziativa del Governo  stesso,  nonche'
          alle conseguenze di carattere finanziario  e  ordinamentale
          derivanti  dall'applicazione  delle  norme  contenute   nei
          progetti   di   legge.   Il   Governo    puo'    rispondere
          immediatamente o  chiedere  di  differire  la  risposta  al
          momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta
          o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non  piu'
          di un'ora,  ovvero  dichiarare  di  non  poter  rispondere,
          indicandone il motivo. 
              2. Quando quattordici deputati o uno o piu'  presidenti
          di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
          almeno pari  consistenza  numerica  ne  avanzano  specifica
          richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a  parlare,
          ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e  50.
          La richiesta di ampliamento della discussione va  formulata
          nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata
          non  meno  di  ventiquattro  ore  prima  dell'inizio  della
          discussione in Assemblea. 
              3. I relatori e il Governo possono replicare al termine
          della discussione. 
              4. (Abrogato). 
              5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo  puo'  essere
          convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a  norma
          del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli  iscritti  del
          Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine  degli  interventi
          nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date». 
              «Art.  86.  -  1.  Gli  articoli   aggiuntivi   e   gli
          emendamenti sono, di  regola,  presentati  e  svolti  nelle
          Commissioni.  Possono   comunque   essere   presentati   in
          Assemblea  nuovi  articoli  aggiuntivi  ed  emendamenti,  e
          quelli respinti in Commissione, purche'  nell'ambito  degli
          argomenti gia' considerati nel testo  o  negli  emendamenti
          presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il
          giorno precedente la seduta nella  quale  avra'  inizio  la
          discussione degli articoli. 
              2. Qualora i nuovi articoli  aggiuntivi  o  emendamenti
          importino maggiori spese o  diminuzione  di  entrate,  sono
          trasmessi appena presentati  alla  Commissione  bilancio  e
          programmazione affinche' siano esaminati e  valutati  nelle
          loro conseguenze finanziarie. A  tal  fine,  il  Presidente
          della Camera stabilisce, ove occorra, il termine  entro  il
          quale deve essere  espresso  il  parere  della  Commissione
          bilancio. 
              3. Il Comitato dei nove previsto  dall'articolo  79  si
          riunisce  prima  della  discussione  con  l'intervento  del
          presidente  della  Commissione,  per  esaminare   i   nuovi
          emendamenti e articoli aggiuntivi  presentati  direttamente
          in  Assemblea.  Il  presidente  della  Commissione,  se  ne
          ravvisa l'opportunita', puo' convocare per  tale  esame  la
          Commissione plenaria. 
              4. I subemendamenti possono essere  presentati  fino  a
          un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi  gli
          articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati,  a  norma
          del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che
          possono chiedere un breve rinvio della votazione. 
              4-bis.   Quando   un   progetto   di   legge   contenga
          disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia  espresso
          parere contrario o parere  favorevole  condizionatamente  a
          modificazioni specificamente formulate,  e  la  Commissione
          che ha svolto l'esame in  sede  referente  non  vi  si  sia
          adeguata, s'intendono presentate come emendamenti,  e  sono
          poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2  e  3,
          le   corrispondenti   proposte   di   soppressione   o   di
          modificazione del testo motivate con esclusivo  riferimento
          all'osservanza  dell'articolo  81,  quarto   comma,   della
          Costituzione.  Non   e'   ammessa   la   presentazione   di
          subemendamenti ne' la  richiesta  di  votazione  per  parti
          separate. 
              5. La  Commissione  e  il  Governo  possono  presentare
          emendamenti, subemendamenti e articoli  aggiuntivi  fino  a
          che   sia   iniziata   la   votazione    dell'articolo    o
          dell'emendamento cui si  riferiscono,  purche'  nell'ambito
          degli  argomenti  gia'  considerati  nel  testo   o   negli
          emendamenti   presentati   e   giudicati   ammissibili   in
          Commissione. Venti deputati o  uno  o  piu'  presidenti  di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno  pari  consistenza   numerica   possono   presentare
          subemendamenti a ciascuno di tali  emendamenti  e  articoli
          aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
          stabilito dal Presidente.  Ciascun  relatore  di  minoranza
          puo'  presentare,  entro  il  medesimo  termine,  un   solo
          subemendamento riferito a ciascun  emendamento  o  articolo
          aggiuntivo presentato dalla Commissione  o  dal  Governo  a
          norma del presente comma. 
              5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non
          piu' di  tre  ore  l'esame  degli  emendamenti  e  articoli
          aggiuntivi  presentati  ai  sensi  del  comma  5.   Qualora
          comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate,
          i suddetti emendamenti e articoli  aggiuntivi  non  possono
          essere esaminati prima del giorno successivo a  quello  nel
          quale sono stati presentati. Il Presidente,  apprezzate  le
          circostanze, stabilisce a questo fine un  termine  congruo,
          entro il quale la Commissione bilancio esprime  il  proprio
          parere. 
              6. I relatori e il Governo  esprimono  il  loro  parere
          sugli emendamenti  prima  che  siano  posti  in  votazione.
          Nell'esprimere il parere, i relatori  possono  chiedere  al
          Governo di rispondere  su  specifiche  questioni  attinenti
          alle conseguenze derivanti dall'applicazione  delle  norme,
          da esso proposte, contenute nell'articolo  in  esame  o  in
          emendamenti presentati dal  Governo  medesimo.  Il  Governo
          puo' rispondere immediatamente o chiedere di  differire  la
          risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo;
          puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto
          di legge siano sospesi  per  non  piu'  di  un'ora,  ovvero
          dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 
              7. Il  relatore  illustra  all'Assemblea  le  proposte,
          deliberate  dalla  Commissione,  di  stralciare  parti  del
          progetto di legge, o di rinviare il testo alla  Commissione
          medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente
          all'ordine dei lavori, che abbia  conseguenze  sul  seguito
          dell'esame. Sulle proposte di cui al presente  comma  hanno
          altresi' facolta' di esprimersi i  relatori  di  minoranza,
          per non piu' di cinque minuti ciascuno. 
              8. Chi ritira un emendamento ha diritto di  esporne  la
          ragione per un tempo non  eccedente  i  cinque  minuti.  Un
          emendamento  ritirato  dal  proponente  puo'  essere  fatto
          proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente
          di Gruppo. 
              9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma  1  si
          distribuiscono stampati almeno tre ore prima  della  seduta
          nella  quale  saranno  discussi   gli   articoli   cui   si
          riferiscono. 
              10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi
          particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la
          conoscenza  delle   conclusioni   della   Commissione,   di
          modificare  i   termini   per   la   presentazione   e   la
          distribuzione degli emendamenti in Assemblea». 
              «Art. 92. - 1. Quando un  progetto  di  legge  riguardi
          questioni  che  non  hanno  speciale  rilevanza  di  ordine
          generale il Presidente puo' proporre  alla  Camera  che  il
          progetto sia  assegnato  a  una  Commissione  permanente  o
          speciale,   in   sede   legislativa,    per    l'esame    e
          l'approvazione. La  proposta  e'  iscritta  all'ordine  del
          giorno della seduta successiva; se vi  e'  opposizione,  la
          Camera sentiti un oratore contro e uno a favore,  vota  per
          alzata di mano.  Alla  votazione  non  si  fa  luogo  e  il
          progetto e' assegnato in sede referente se l'opposizione e'
          fatta dal Governo o  da  un  decimo  dei  componenti  della
          Camera. La stessa procedura  puo'  essere  adottata  per  i
          progetti di legge che rivestano particolare urgenza. 
              2. La procedura normale  di  esame  e  di  approvazione
          diretta da parte dell'Assemblea e' sempre  adottata  per  i
          progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e
          per quelli di  delegazione  legislativa,  autorizzazione  a
          ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci
          e consuntivi. 
              3. Durante i periodi  di  aggiornamento  il  Presidente
          della Camera comunica ai singoli deputati  la  proposta  di
          assegnazione di provvedimenti in sede  legislativa,  almeno
          otto  giorni  prima  della  data  di   convocazione   della
          Commissione competente. Se entro tale data il  Governo,  un
          presidente di Gruppo o  sette  deputati  si  oppongono,  la
          proposta di assegnazione e' iscritta all'ordine del  giorno
          della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1. 
              4. Un progetto di legge e' rimesso all'Assemblea se  il
          Governo  o  un  decimo  dei  deputati  o  un  quinto  della
          Commissione lo richiedono. 
              5. La  richiesta  prevista  nel  comma  4  puo'  essere
          presentata al Presidente della Camera prima che il progetto
          sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione.
          Dopo tale termine, la richiesta e' presentata al presidente
          della Commissione. 
              6.   Il   Presidente   della   Camera   puo'   proporre
          all'Assemblea il trasferimento di  un  progetto  di  legge,
          gia' assegnato in sede referente, alla medesima Commissione
          in sede legislativa.  Tale  proposta  del  Presidente  deve
          essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti
          dei Gruppi nella Commissione o di piu' dei  quattro  quinti
          dei componenti  la  Commissione  stessa,  dall'assenso  del
          Governo  e  dai  pareri,  effettivamente  espressi,   delle
          Commissioni affari costituzionali, bilancio e  lavoro,  che
          devono essere consultate a norma del comma 2  dell'articolo
          93, nonche' delle  Commissioni  il  cui  parere  sia  stato
          richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73». 
              «Art. 96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i
          disegni di legge  di  conversione  dei  decreti-legge  alle
          Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso
          della loro presentazione o trasmissione alla  Camera  e  ne
          da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima
          seduta successiva, da convocarsi  anche  appositamente  nel
          termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi  del
          secondo  comma  dell'articolo  77  della  Costituzione.   I
          disegni di legge di cui al presente articolo sono  altresi'
          assegnati  al  Comitato  per   la   legislazione   di   cui
          all'articolo 16-bis, che, nel  termine  di  cinque  giorni,
          esprime   parere   alle   Commissioni   competenti,   anche
          proponendo   la   soppressione   delle   disposizioni   del
          decreto-legge  che  contrastino   con   le   regole   sulla
          specificita' e omogeneita' e sui limiti  di  contenuto  dei
          decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. 
              2. Nella  relazione  del  Governo,  che  accompagna  il
          disegno  di  legge  di  conversione,  e'  dato  conto   dei
          presupposti di necessita'  e  urgenza  per  l'adozione  del
          decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi  dalla
          sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso  recate
          sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno  di
          legge di conversione e' assegnato ai  sensi  del  comma  1,
          puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi  forniti
          nella  relazione,   anche   con   riferimento   a   singole
          disposizioni del decreto-legge. 
              3. Entro il quinto giorno  dall'annunzio  all'Assemblea
          della presentazione o della trasmissione  alla  Camera  del
          disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo  o
          quattordici  deputati  possono  presentare  una   questione
          pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del  relativo
          decreto-legge.    La    deliberazione    sulla    questione
          pregiudiziale e'  posta  all'ordine  del  giorno  entro  il
          settimo giorno  dal  suddetto  annunzio  all'Assemblea.  Le
          questioni   pregiudiziali   sono   discusse   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 40,  commi  3  e  4.  Chiusa  la
          discussione, l'Assemblea decide  con  unica  votazione  sul
          complesso   delle   questioni   pregiudiziali   presentate.
          Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge
          di cui al presente  capo  non  possono  proporsi  questioni
          pregiudiziali o sospensive. 
              4. Il disegno di legge di conversione  e'  iscritto  al
          primo punto  dell'ordine  del  giorno  delle  sedute  della
          Commissione cui  e'  assegnato.  La  Commissione  riferisce
          all'Assemblea entro quindici giorni,  decorsi  i  quali  il
          disegno  di  legge   e'   posto   all'ordine   del   giorno
          dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3
          dell'articolo 24; prima di tale termine, puo' essere  preso
          in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto
          qualora la Commissione ne abbia concluso  l'esame  in  sede
          referente, ovvero con deliberazione assunta  all'unanimita'
          dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. 
              5. E' in facolta' del Presidente, in casi  particolari,
          anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di
          legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di
          cui ai commi 3 e 4. 
              6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione gia'
          approvati dalla Camera e modificati dal  Senato  i  termini
          per l'esame in sede  referente  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti dal Presidente; non si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 3. 
              7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti
          e  gli  articoli  aggiuntivi  che  non  siano  strettamente
          attinenti alla materia del decreto-legge.  Qualora  ritenga
          opportuno  consultare  l'Assemblea,  questa  decide   senza
          discussione per alzata di mano». 
              «Art. 110.  -  1.  Un  presidente  di  Gruppo  o  sette
          deputati  possono  presentare  una  mozione  al   fine   di
          promuovere   una   deliberazione   dell'Assemblea   su   un
          determinato argomento». 
              «Art. 111. - 1. Quando chi ha proposto  la  mozione  lo
          richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e  un  oratore  a
          favore e uno contro, fissa la data della discussione. 
              2. (Abrogato)». 
              «Art. 114. -  1.  Gli  emendamenti,  anche  aggiuntivi,
          devono di regola  essere  presentati  per  iscritto  almeno
          ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla
          quale  si  riferiscono;  se  sono  firmati  da  quattordici
          deputati  o  da  uno  o  piu'  presidenti  di  Gruppi  che,
          separatamente o congiuntamente, risultino  di  almeno  pari
          consistenza numerica, possono essere  presentati  anche  il
          giorno stesso della discussione, purche'  la  presentazione
          avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. 
              2.  Gli  emendamenti  ad  emendamenti  possono   essere
          presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati  da
          quattordici deputati o da uno o piu' presidenti  di  Gruppi
          che, separatamente o congiuntamente,  risultino  di  almeno
          pari consistenza numerica. 
              3. Il Governo puo' presentare emendamenti o emendamenti
          a emendamenti fino a che sia iniziata  la  votazione  della
          mozione. 
              4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla
          materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai
          voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione. 
              5. La votazione di una mozione  puo'  farsi  per  parti
          separate». 
              «Art.  138-bis.  -   1.   I   presidenti   dei   Gruppi
          parlamentari, a  nome  dei  rispettivi  Gruppi,  ovvero  un
          numero di deputati non inferiore a venti possono presentare
          interpellanze urgenti. Ciascun presidente  di  Gruppo  puo'
          sottoscrivere non piu' di  due  interpellanze  urgenti  per
          ogni mese di lavoro  parlamentare;  ciascun  deputato  puo'
          sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo. 
              2. Le interpellanze urgenti, presentate  ai  sensi  del
          presente articolo entro la seduta del martedi'  precedente,
          sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del
          giovedi' mattina. 
              3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al
          presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138». 
              «Art. 153-quinquies. - 1. Le modifiche  al  Regolamento
          approvate dalla Camera  il  30  novembre  2022  entrano  in
          vigore il 1° gennaio 2023,  ad  eccezione  delle  modifiche
          agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1,
          e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere  dalla  XX
          legislatura».