IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per prevenire o contenere il  rischio  che  le  imprese  operanti  in
settori strategici per l'interesse nazionale non  riescano,  a  causa
della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad
assicurare la continuita' produttiva, con conseguente rischio per  la
sicurezza energetica nazionale; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere misure di sostegno alle imprese che risultano  destinatarie
dell'esercizio dei poteri di cui al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente  e
della sicurezza energetica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure  a  tutela  dell'interesse   nazionale   nel   settore   degli
                             idrocarburi 
 
  1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi
energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo  impianti  e
infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale  nel
settore della raffinazione di  idrocarburi,  garantiscono,  con  ogni
mezzo,   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti,   nonche'    il
mantenimento, la  sicurezza  e  l'operativita'  delle  reti  e  degli
impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a  rischio
la  continuita'  produttiva  e   recare   pregiudizio   all'interesse
nazionale. 
  2. Fino al 30  giugno  2023,  ove  vengano  in  rilievo  rischi  di
continuita' produttiva  idonei  a  recare  pregiudizio  all'interesse
nazionale, conseguenti a sanzioni imposte  nell'ambito  dei  rapporti
internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attivita' di cui al
comma 1 ne da' tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese  e
del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione  delle  misure  a
sostegno e tutela previste dalla legge, nel  quadro  degli  aiuti  di
Stato compatibili con il diritto europeo. 
  3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano  i  relativi  presupposti,
della disciplina recata  dalla  tutela  conservativa  del  patrimonio
produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria  di  cui
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2  e'  imminente,
l'impresa interessata puo' altresi'  richiedere  al  Ministero  delle
imprese e del  made  in  Italy  di  essere  ammessa  a  procedura  di
amministrazione temporanea. 
  4. L'amministrazione temporanea  e'  disposta  per  un  periodo  di
massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi.
Essa comporta la  sostituzione  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo, senza applicazione dell'articolo 2383,  terzo  comma,  del
codice civile, e la nomina  di  un  commissario  che  subentra  nella
gestione.  L'amministrazione  temporanea  e'  condotta   secondo   le
ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare  pericoli
di    pregiudizio    all'interesse    nazionale    alla     sicurezza
dell'approvvigionamento  energetico,  nell'interesse  dell'impresa  e
senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per  i
titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali  utili
maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al
termine  dell'amministrazione  temporanea.  I  costi  della  gestione
temporanea restano a carico dell'impresa. 
  5.  L'amministrazione  temporanea  e'  disposta  con  decreto   del
Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale e'  nominato
il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o  a
partecipazione  pubblica  operante  nei  medesimi  settori  e   senza
pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono  altresi'
stabiliti termini e modalita' della procedura. 
  6.  In  caso  di  grave  ed  imminente  pericolo   di   pregiudizio
all'interesse  nazionale   alla   sicurezza   nell'approvvigionamento
energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea
puo' essere disposta con decreto del Ministro  delle  imprese  e  del
made in Italy, del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica   anche
indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.