IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 148 del 21 giugno  1996,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Quartirolo Lombardo»; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2004, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
180 del 3 agosto 2004, con  il  quale  e'  stato  attribuito  per  un
triennio   al   Consorzio   tutela   Quartirolo   Lombardo   DOP   il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53
della legge 24 aprile 1998 n.  128,  come  modificato  dall'art.  14,
comma  15,  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  DOP
«Quartirolo Lombardo»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria  «caseifici»  nella
filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento. 
  Considerato in particolare,  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base  delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio
richiedente con le note n. 91 del 27 settembre 2022, (prot. Mipaaf n.
472696 del 27 settembre 2022) e n. 102 del  28  ottobre  2022  (prot.
Mipaaf n. 557104 del 2 novembre 2022) e della attestazione rilasciata
dall'organismo di controllo CERTIPRODOP - societa' di  certificazione
prodotti alimentari Srl, a mezzo pec  il  29  settembre  2022  (prot.
Mipaaf 479525 del 29  settembre  2022),  autorizzato  a  svolgere  le
attivita'  di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Quartirolo Lombardo»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela Quartirolo Lombardo DOP a  svolgere  le  funzioni
indicate all'art. 53  della  citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 22 luglio 2004, al Consorzio tutela Quartirolo  Lombardo
DOP, con sede legale in Crema, via del Macello, n. 26, a svolgere  le
funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge  24  aprile  1998,  n.
128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21  dicembre
1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale  22  luglio  2004  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 24 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero