Estratto determina n. 869/2022 del 28 novembre 2022 
 
    Medicinale: MENEC; 
    Titolare  A.I.C.:  Farmitalia  industria   chimico   farmaceutica
S.r.l.; 
    Confezioni: 
      «2,5 mg compresse» 1X30 compresse in blister PVC-AL 
    A.I.C. n. 050150010 (in base 10); 
      «2,5 mg compresse» 3X30 compresse in blister PVC-AL 
    A.I.C. n. 050150022 (in base 10); 
    Composizione: 
      Principio attivo: tibolone. 
 
                       Officine di produzione 
 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Cenexi - Osny Plant -  17,  Pontoise  Street  -  95520  Osny  -
Francia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento dei sintomi da deficit di estrogeni  nelle  donne  in
post-menopausa, in menopausa da piu' di un anno. 
    Prevenzione dell'osteoporosi in donne in post-menopausa  ad  alto
rischio di sviluppare future fratture, che presentano intolleranze  o
controindicazioni ad altri medicinali autorizzati per la  prevenzione
dell'osteoporosi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «2,5 mg compresse» 1X30 compresse in blister PVC-AL 
    A.I.C. n. 050150010 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 6,07; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,39; 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Menec» (tibolone), e' classificato,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Menec»
(tibolone), e' la seguente:  medicinale  soggetto  a  ricetta  medica
ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni deil medicinali devono essere  poste  in  commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana